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    SENTENZA DEL 18/08/2023 N. 2220/3 -Â CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CALABRIA

    Integrazione e modificazione dell’accertamento e termini di decadenza


    Nel caso in cui siano spirati i termini di decadenza di cui all’art. 43 del DPR n. 600/73, l’Amministrazione finanziaria può modificare un accertamento precedentemente notificato, solo se questo determini una diminuzione della pretesa fiscale. In base a questo principio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria ha respinto l'appello presentato dal contribuente, il quale eccepiva la consumazione dei termini entro cui l’Amministrazione finanziaria poteva modificare l’atto di accertamento già adottato. Nel caso di specie, i giudici calabresi hanno rilevato che i relativi termini decadenziali devono essere rispettati nel solo caso in cui la correzione dell’accertamento sia qualificabile come una nuova pretesa fiscale, e ciò si determina quando la modifica comporti una rettifica in aumento dell’imposta accertata.Â

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      SENTENZA DEL 17/07/2023 N. 721/6 -Â CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA TOSCANA

      Indirizzo Pec non risultante dai pubblici registri


      È legittima la notifica di una cartella di pagamento notificata da un indirizzo Pec non risultante dai pubblici registri. In adesione alla tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15979/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, superando così l’eccezione di inesistenza della notifica sollevata dai difensori dei contribuenti destinatari delle pretese tributarie. Secondo i giudici toscani, l’utilizzo di un indirizzo PEC, non ricompreso in un pubblico registro, non inficia la regolarità della notifica se corredata, come nel caso di specie, dalla copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità .

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        SENTENZA DEL 28/06/2023 N. 2380/5 -Â CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI MILANO

        Onere probatorio a carico del Fisco


        L’amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare in modo circostanziato la pretesa erariale, indicando precisamente le ragioni giuridiche poste a fondamento dell’atto impositivo, a pena di annullabilità dell’atto stesso.
        In base a tale principio la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha ritenuto non sufficientemente provata, da parte dell’Agenzia delle entrate, l’asserita non inerenza dei costi per insufficiente descrizione in fattura.
        Nel caso in esame i giudici lombardi si sono, tra l’altro, rifatti ad un caso analogo risolto con sentenza n. 499/2023 dalla Corte di giustizia tributaria dell’Emilia Romagna. Quest’ultima aveva, infatti, rigettato l’appello proposto dall’Ufficio per non avere assolto all’onere della prova come disciplinato dal novellato art. 7 comma 5 bis D.lgs. 546/1992, adducendo una generica contestazione sull’inerenza dei costi relativa ad alcune fatture.

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          ORDINANZA DEL 28/06/2023 N. 18459/5 -Â CORTE DI CASSAZIONE

          Autotutela e condanna alle spese


          In tema di contenzioso tributario, l’annullamento in autotutela di un atto impositivo, avvenuto dopo la notifica del ricorso da parte del contribuente, non comporta automaticamente la condanna dell’Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale. La compensazione delle spese di lite è, infatti, ammessa se la materia del contendere è particolarmente complessa, mentre se la pretesa è manifestamente illegittima deve essere pronunciata condanna alle spese di giudizio. In ossequio a questi principi, richiamando una propria precedente ordinanza n. 22231/2011, la Suprema Corte ha condannato al pagamento delle spese l’Agenzia delle Entrate.

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            SENTENZA DEL 01/06/2023 N. 7451/27 -Â CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA

            Vizi di notifica dell’atto presupposto


            L’omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell’atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell’atto presupposto, è onere dell’Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento. La ratio di tale principio, pacifico presso la giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità (Cass. S.U. n. 40543 del 17/12/2021), è quella di garantire un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente in relazione alla pretesa tributaria di cui è destinatario. Alla luce di queste considerazioni la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha accolto il ricorso della contribuente che aveva eccepito l’invalidità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancato perfezionamento della notifica delle cartelle di pagamento ad essa sottese.

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              SENTENZA DEL 02/05/2023 N. 414/4 -Â CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA TOSCANA

              Inerenza delle spese di sponsorizzazione


              La deducibilità delle spese di sponsorizzazione si fonda sul giudizio di inerenza, intesa in senso qualitativo, come correlazione tra costi ed attività imprenditoriale nel suo complesso. Non ha, invece, rilevanza, a tal fine, il rapporto tra costi sostenuti e ricavi, né l’omogeneità tra sponsorizzante e sponsorizzato rispetto all’attività svolta. Tale principio è stato affermato della Suprema Corte, che nel caso di specie ha accolto il ricorso del contribuente e rimesso gli atti al giudice dell’appello. Alla luce di tali criteri, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana ha riformato la decisione dei giudici di prime cure, in quanto fondata su valutazioni di carattere quantitativo inidonee ad escludere l’inerenza dei costi dedotti.

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                SENTENZA DEL 11/04/2023 N. 81/1 -Â CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TRIESTE

                Superbonus 110% e giurisdizione tributaria


                Sussiste la giurisdizione delle corti di giustizia tributarie in materia di Superbonus 110% (D. l. 34/2020) nonostante la mancata inclusione del provvedimento impugnato nella casistica di cui all’art. 19 del D. Lgs. 546/1992. Il caso verte, infatti, sull’impugnazione del provvedimento di annullamento della comunicazione all’Agenzia delle Entrate ex art. 121 del D. l. 34/2020. Secondo i giudici friulani la negata possibilità di cessione del credito si pone come una delle possibilità attraverso le quali il contribuente può beneficiare dello sconto fiscale previsto dalla norma agevolatrice e, pertanto, costituisce, sicuramente, un “elemento della struttura tributaria” del beneficio fiscale. Il giudice spiega, inoltre, come la cognizione della giurisdizione tributaria, debba essere sempre riconosciuta in presenza di ogni controversia che riguardi un rapporto tributario.

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                  SENTENZA DEL 30/03/2023 N. 944/26 -Â CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA

                  Valenza probatoria delle dichiarazioni del contribuente


                  Le dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di finanza in sede di verifica fiscale integrano una confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c., costituendo prova non già indiziaria ma diretta del maggior reddito imponibile eventualmente accertato a carico del dichiarante, che non richiede, come tale, ulteriori riscontri (Cass. nn. 12271/07 e 22616/14). Sulla base di detto principio, i giudici pugliesi hanno accolto l’appello dell’Ufficio, avendo considerato tali dichiarazioni pienamente utilizzabili nell’ambito del processo tributario.

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                    SENTENZA DEL 28/02/2023 N. 2747/19 -Â CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO

                    Tardività della costituzione in giudizio


                    Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 546/92, non rende inammissibile la costituzione in giudizio di coloro nei cui confronti è proposto il ricorso. La scadenza del sopra citato termine vanifica, infatti, la sola produzione documentale da essi depositata oltre l’ulteriore termine di venti giorni prima della trattazione (art. 32 del D. Lgs. 546/1992). Tale principio è deducibile sia dal tenore letterale dell'art. 23, che non prevede, come il precedente art. 22 relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell’inammissibilità , sia dall’esigenza di salvaguardare il diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione. I giudici laziali, nel caso di specie, hanno pertanto consentito all’Amministrazione comunale, costituitasi tardivamente, di svolgere mere difese orali in pubblica udienza.

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                      SENTENZA DEL 16/02/2023 N. 137/3 -Â CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA

                      Rettifica del valore catastale e motivazione


                      In tema di rettifica del valore catastale, è onere dell’Agenzia delle Entrate allegare gli atti che provano il maggior valore dell’immobile. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, respingendo l’appello dell’Ufficio, ha confermato l’annullamento dell’atto con cui l’Amministrazione Finanziaria rettificava il valore dichiarato dalle parti in una compravendita.  Nel caso in esame, ai fini della liquidazione delle imposte di registro e ipo-catastali, i giudici di seconde cure hanno stabilito che l’accertamento del maggior valore di un terreno agricolo non è congruamente motivato se è basato unicamente sulla comparazione dell'atto di compravendita con quanto risulta dalle banche dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).

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