SENTENZA DEL 18/08/2023 N. 2220/3 -Ă CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CALABRIA
Integrazione e modificazione dellâÂÂaccertamento e termini di decadenza
Nel caso in cui siano spirati i termini di decadenza di cui allâÂÂart. 43 del DPR n. 600/73, lâÂÂAmministrazione finanziaria puĂ² modificare un accertamento precedentemente notificato, solo se questo determini una diminuzione della pretesa fiscale. In base a questo principio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria ha respinto l'appello presentato dal contribuente, il quale eccepiva la consumazione dei termini entro cui lâÂÂAmministrazione finanziaria poteva modificare lâÂÂatto di accertamento giĂ adottato. Nel caso di specie, i giudici calabresi hanno rilevato che i relativi termini decadenziali devono essere rispettati nel solo caso in cui la correzione dellâÂÂaccertamento sia qualificabile come una nuova pretesa fiscale, e ciĂ² si determina quando la modifica comporti una rettifica in aumento dellâÂÂimposta accertata.Ă
Integrazione e modificazione dellâÂÂaccertamento e termini di decadenza
Nel caso in cui siano spirati i termini di decadenza di cui allâÂÂart. 43 del DPR n. 600/73, lâÂÂAmministrazione finanziaria puĂ² modificare un accertamento precedentemente notificato, solo se questo determini una diminuzione della pretesa fiscale. In base a questo principio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria ha respinto l'appello presentato dal contribuente, il quale eccepiva la consumazione dei termini entro cui lâÂÂAmministrazione finanziaria poteva modificare lâÂÂatto di accertamento giĂ adottato. Nel caso di specie, i giudici calabresi hanno rilevato che i relativi termini decadenziali devono essere rispettati nel solo caso in cui la correzione dellâÂÂaccertamento sia qualificabile come una nuova pretesa fiscale, e ciĂ² si determina quando la modifica comporti una rettifica in aumento dellâÂÂimposta accertata.Ă
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