Originariamente inviato da rol
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
L'angolo di ROL
Comprimi
X
-
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiopost da 39707 a 39710
Commenta
-
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
ma non è per l'esame
Commenta
-
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
Per poter accedere a questo istituto, i partecipanti all’impresa familiare devono risultare nominativamente, con indicazione del rapporto di parentela o affinità con l’imprenditore, da un atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata) anteriore all’inizio del periodo di imposta; non è invece necessario che dall’atto siano specificate le quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori, poiché queste sono individuate a consuntivo in proporzione al lavoro prestato in azienda (in modo continuativo e prevalente), in base a specifica attestazione rilasciata dal titolare.
Commenta
-
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
(In parte diversa è la disciplina fiscale dell’impresa familiare: come spesso accade il fisco richiede dei requisiti maggiori rispetto alla norma civilistica.
Così il lavoro del collaboratore all’interno dell’azienda deve essere non solo continuativo,come richiede il Codice civile, ma anche prevalente. Questo significa che l’attività di collaboratore nell’impresa familiare deve prevalere su qualsiasi altra attività lavorativa. Quindi non possono essere collaboratori coloro che svolgono in modo continuativo attività di lavoro dipendente, autonomo o d‘impresa, mentre possono esserlo i pensionati.
Altra restrizione prevista dalla normativa fiscale è che il lavoro dei collaboratori deve essere prestato nell’impresa familiare: non ha valore ai fini fiscali il lavoro prestato nella famiglia.)
Commenta
-
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
Anche secondo le norme fiscali, come per quelle civilistiche, la partecipazione al reddito deve essere proporzionale alla qualità e alla quantità del lavoro prestato nell’impresa dal collaboratore, ma il fisco aggiunge che le quote spettanti a tutti i collaboratori non possono in ogni caso superare, ai fini fiscali, il 49% degli utili conseguiti dall’impresa. Ovvero almeno il 51% di tale reddito deve restare assegnato all’imprenditore.
Commenta
Commenta