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San Siro: su nuovo stadio diffida al Comune dopo dubbi su proprietà Milan
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La tesi secondo cui i due finanzieri D'Avanzo e Cerchione sono i reali controllori del club rossonero si fonda sull'analisi dello schema societario. La holding lussemburghese che ha in mano il Milan, Project Redblack, è partecipata da due società del Delaware riferite al fondo Elliott (King George e Genio), che insieme hanno il 49,99%, e dalla società lussemburghese Blue Skye, controllata al 50 per 100 da D'Avanzo e Cerchione, che ha il 50,01% di Project Redblack e quindi, secondo questo calcolo aritmetico, controllerebbe di fatto il Milan.
La realtà è tuttavia più complessa. Le azioni infatti non sono tutte uguali e questo non è stato detto durante la trasmissione Report. Il fondo Elliott, infatti, pur con il 49,99%, detiene due consiglieri d'amministrazione su tre in Project Redblack, mentre Blue Skye ha il terzo consigliere grazie al 4,27% di quote, ed in più possiede il 45,74% con azioni che non danno diritto di voto e per di più sarebbero in pegno a King George. In altri termini, il fondo Elliott controllerebbe poco meno del 96% di Project Redblack e i due finanzieri D'Avanzo e Cerchione avrebbero di fatto soltanto un controllo del 4,27% sulla società lussemburghese, senza quindi avere quel reale controllo sul Milan che viene loro attribuito.
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Potrebbe interessarti: https://www.milanotoday.it/sport/sta...da-comune.html
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una delle fasi istruttorie che scandiscono il processo di accredito delle somme e, segnatamente, l’obbligo di esperire l’iter prodromico alla compensazione volontaria dei crediti corrispondenti al rimborso, con eventuali debiti iscritti a ruolo vantati nei confronti del medesimo contribuente titolare del credito.
L’articolo 28-ter D.P.R. n. 602/1973 prevede che, con riferimento alle domande presentate da soggetti gravati da carichi pendenti, l’Agenzia trasmetta in via telematica apposita segnalazione al concessionario cui è affidato il ruolo, così da consentire la notifica all’interessato di una proposta di compensazione tra il credito ed il debito erariale. La notifica della comunicazione sospende l’azione di recupero del carico pendente per un periodo massimo di 60 giorni, decorsi i quali si presume il silenzio-rifiuto della proposta da parte del contribuente.
Quest’ultimo resta libero di aderirvi, autorizzando in questo caso la compensazione del credito chiesto a rimborso fino a concorrenza del debito, ovvero esprimere il diniego, confermando la volontà di ottenere l’intero importo domandato.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiouna delle fasi istruttorie che scandiscono il processo di accredito delle somme e, segnatamente, l’obbligo di esperire l’iter prodromico alla compensazione volontaria dei crediti corrispondenti al rimborso, con eventuali debiti iscritti a ruolo vantati nei confronti del medesimo contribuente titolare del credito.
L’articolo 28-ter D.P.R. n. 602/1973 prevede che, con riferimento alle domande presentate da soggetti gravati da carichi pendenti, l’Agenzia trasmetta in via telematica apposita segnalazione al concessionario cui è affidato il ruolo, così da consentire la notifica all’interessato di una proposta di compensazione tra il credito ed il debito erariale. La notifica della comunicazione sospende l’azione di recupero del carico pendente per un periodo massimo di 60 giorni, decorsi i quali si presume il silenzio-rifiuto della proposta da parte del contribuente.
Quest’ultimo resta libero di aderirvi, autorizzando in questo caso la compensazione del credito chiesto a rimborso fino a concorrenza del debito, ovvero esprimere il diniego, confermando la volontà di ottenere l’intero importo domandato.
I rimborsi relativi all’annualità 2020 possono dunque essere erogati senza l’obbligatoria formulazione della suddetta proposta di compensazione.
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L’articolo 145 D.L. 34/2020 prevede che la procedura non abbia luogo relativamente all’anno in corso. Nello specifico, la novella dispone che “nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
I rimborsi relativi all’annualità 2020 possono dunque essere erogati senza l’obbligatoria formulazione della suddetta proposta di compensazione.
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