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    Per favorire lo sviluppo del business oltre frontiera, le aziende ad ampio respiro internazionale possono seguire differenti modalità per investire nel mercato estero.

    Il canale maggiormente utilizzato è quello riconducibile alla costituzione di un’impresa controllata, con precise implicazioni di carattere tributario:
    • valutazione dei profili applicativi della CFC legislation ex articolo 167 Tuir con eventuale tassazione per trasparenza, in capo al socio italiano, dei redditi prodotti all’estero;
    • tassazione dei dividendi distribuiti dalla società controllata, in base alle disposizioni previste dall’articolo 89 Tuir, ricordando che gli utili provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione integrale.

    Un’altra valida forma di investimento nell’ambito di un graduale processo di internazionalizzazione, è riconducibile alla costituzione all’estero di una stabile organizzazione.

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      Per favorire lo sviluppo del business oltre frontiera, le aziende ad ampio respiro internazionale possono seguire differenti modalità per investire nel mercato estero.

      Il canale maggiormente utilizzato è quello riconducibile alla costituzione di un’impresa controllata, con precise implicazioni di carattere tributario:
      • valutazione dei profili applicativi della CFC legislation ex articolo 167 Tuir con eventuale tassazione per trasparenza, in capo al socio italiano, dei redditi prodotti all’estero;
      • tassazione dei dividendi distribuiti dalla società controllata, in base alle disposizioni previste dall’articolo 89 Tuir, ricordando che gli utili provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione integrale.

      Un’altra valida forma di investimento nell’ambito di un graduale processo di internazionalizzazione, è riconducibile alla costituzione all’estero di una stabile organizzazione.
      In merito, ai sensi dell’articolo 168-ter Tuir, introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 147/2015 (decreto sulla crescita e internazionalizzazione), un’impresa residente in Italia può adottare un regime tributario di particolare favore che prevede l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero, optando per la c.d. “branch exemption”.

      Tale scelta, tuttavia, è subordinata al rispetto di determinate regole e condizioni che devono essere tassativamente rispettate dal contribuente italiano.

      Infatti:.......


      https://www.ecnews.it/branch-exempti...-dichiarativi/

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        quali sono gli obiettivi della fattura elettronica?

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          quali sono gli obiettivi della fattura elettronica?
          sono tre...
          1) funzione antielusiva (????)
          2) semplificazione degli adempimenti iva degli operatrori (??????)
          3) in un futuro (non troppo lontano ) predisposizione delle bozze di registri iva, comunicazioni e dchiarazioni da parte dell'A.E


          parliamone....

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            https://fiscomania.com/soci-non-residenti-trasparenza/

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              Secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, lettera g) del DPR n. 917/86, il reddito c.d. “di partecipazione”, ossia quello prodotto dalle società trasparenti (le società di persone di cui all’articolo 5 del DPR n. 917/86 e le società di capitali che applicano i regimi di cui agli articoli 115 e 116 del DPR n. 917/86), deve essere sempre assoggettato a tassazione in Italia.

              Sul punto è intervenuta anche la Risoluzione n. 171/E/2005 dell’Agenzia delle Entrate, che ha sostanzialmente confermato il fatto che il socio non residente sia tenuto alla dichiarazione in Italia.

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                avrebbe falsamente attestato alcuni dei presupposti per avere accesso ai fondi pubblici, con particolare riferimento all’idoneità economico-finanziaria dell’azienda;

                i c.d movimenti circolari (meramente finanziari) con annessa società a scoppio....

                un classicone...

                http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-...ermini-imerese

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  avrebbe falsamente attestato alcuni dei presupposti per avere accesso ai fondi pubblici, con particolare riferimento all’idoneità economico-finanziaria dell’azienda;

                  i c.d movimenti circolari (meramente finanziari) con annessa società a scoppio....

                  un classicone...

                  http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-...ermini-imerese
                  https://www.youtube.com/watch?v=42AXgwvIV3Y

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                    https://www.startmag.it/smartcity/bl...alia-mef-mise/

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                      rimanendo in argomento...

                      https://www.youtube.com/watch?v=cmjE0b6puQY

                      Fittizio aumento del capitale sociale

                      La concessione delle agevolazioni finanziarie è subordinata alla verifica circa l'idoneità delle fonti finanziarie indicate dall'impresa al fine della realizzazione del progetto di investimento. Le predette fonti riguardano, in particolare, il capitale sociale che, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento, deve rispettare determinati parametri di consistenza, tanto che nella maggior parte dei casi le imprese che richiedono le agevolazioni si trovano nella necessità di apportare nuovi mezzi finanziari.

                      Oltre al sistema di fittizio aumento del capitale effettuato mediante duplice delibera assembleare, un altro sistema di frode consiste nell'effettuare, da parte del soggetto beneficiario, il versamento del capitale sociale tramite l'apporto di un socio estero, il quale emette assegni privi di copertura versandoli sul C/C dell'azienda. All'atto del versamento in C/C, la banca rilascia la contabile comprovante il deposito degli assegni, a sua volta presentata dalla stessa azienda beneficiaria all'istituto di credito concessionario, corredata della delibera assembleare di aumento del capitale sociale.

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