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    Le modifiche più importanti, invece, riguardano le modalità di effettuazione del reverse charge e della registrazione delle operazioni con l’estero, le quali, in prima battuta, sono facoltative.

    Partiamo dalle novità che riguardano il reverse charge nazionale, e notiamo che le modifiche introdotte sono facoltative. Infatti, ad oggi, è consentito effettuare il reverse charge in formato “cartaceo”, anche se la fattura del fornitore è emessa in formato elettronico. Ad esempio, se la ditta di installazione impianti idraulici emette una fattura elettronica in reverse charge, il cliente, ferma restando la conservazione in formato elettronico della fattura ricevuta da SdI, potrà provvedere alla stampa della stessa su carta, alla integrazione (cioè all’indicazione della base imponibile, dell’aliquota e dell’Iva) e alla conservazione “analogica” del documento integrato.

    Tuttavia, la novità consiste nel fatto che “per integrare la fattura ricevuta (la quale è normalmente una fattura elettronica) nell’ipotesi di reverse charge interno, il cessionario/committente può effettuare attraverso lo SdI l’integrazione della fattura (che con la fattura cartacea avveniva scrivendo sulla stessa) usando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a sé stesso.

    In sostanza, in alternativa alle operazioni “manuali” sopra viste, che rimarranno comunque sempre possibili, il cessionario committente potrà inviare allo SdI un documento che riporta come cedente/prestatore la ditta di impianti idraulici, come cessionario/committente sé stesso, come base imponibile, quella indicata nella fattura del fornitore, e come Iva, quella che si assolve con reverse charge.

    https://www.ecnews.it/nuova-guida-al...nica-ii-parte/

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      Le modifiche più importanti, invece, riguardano le modalità di effettuazione del reverse charge e della registrazione delle operazioni con l’estero, le quali, in prima battuta, sono facoltative.

      Partiamo dalle novità che riguardano il reverse charge nazionale, e notiamo che le modifiche introdotte sono facoltative. Infatti, ad oggi, è consentito effettuare il reverse charge in formato “cartaceo”, anche se la fattura del fornitore è emessa in formato elettronico. Ad esempio, se la ditta di installazione impianti idraulici emette una fattura elettronica in reverse charge, il cliente, ferma restando la conservazione in formato elettronico della fattura ricevuta da SdI, potrà provvedere alla stampa della stessa su carta, alla integrazione (cioè all’indicazione della base imponibile, dell’aliquota e dell’Iva) e alla conservazione “analogica” del documento integrato.

      Tuttavia, la novità consiste nel fatto che “per integrare la fattura ricevuta (la quale è normalmente una fattura elettronica) nell’ipotesi di reverse charge interno, il cessionario/committente può effettuare attraverso lo SdI l’integrazione della fattura (che con la fattura cartacea avveniva scrivendo sulla stessa) usando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a sé stesso.

      In sostanza, in alternativa alle operazioni “manuali” sopra viste, che rimarranno comunque sempre possibili, il cessionario committente potrà inviare allo SdI un documento che riporta come cedente/prestatore la ditta di impianti idraulici, come cessionario/committente sé stesso, come base imponibile, quella indicata nella fattura del fornitore, e come Iva, quella che si assolve con reverse charge.

      https://www.ecnews.it/nuova-guida-al...nica-ii-parte/
      Ricordiamo infatti che nel reverse charge interno, l’integrazione della fattura del fornitore deve avvenire “entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese”.

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        Per quanto riguarda le operazioni con l’estero, ed in particolare la gestione degli acquisti, ad oggi è possibile la gestione “analogica” dell’operazione, quale in particolare l’integrazione della copia cartacea della fattura del fornitore o l’emissione di una autofattura cartacea; di “elettronico” c’è solo la comunicazione dell’operazione con l’esterometro. Tuttavia, le nuove specifiche tecniche consentono di effettuare il reverse charge estero in forma elettronica, evitando l’esterometro.

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          Con riferimento alle autofatture per acquisti di servizi o di beni (in genere già presenti in Italia) da fornitori extracomunitari, le istruzioni precisano che la data da indicare nel documento, emesso con il “tipo documento” TD17 o TD19, è quella di effettuazione dell’operazione. Infatti, in questi casi, differentemente dagli acquisti da soggetti comunitari, il mese di competenza per l’assolvimento dell’Iva è quello di effettuazione dell’operazione, e non quello di ricezione della fattura.

          Il fatto di poter inviare a SdI un documento contestualmente alla registrazione della fattura, evitando la integrazione cartacea o l’emissione di autofatture cartacee e l’invio dell’esterometro, è una facoltà che, immaginiamo, all’inizio sarà adottata solo dalle grandi imprese, in quanto quelle di minori dimensioni probabilmente non avranno interesse ad effettuare un adeguamento software per la gestione di magari poche operazioni.

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            Tuttavia, segnaliamo che l’articolo 196 della bozza di legge di Bilancio, denominato “semplificazioni”, prevede che, a partire dal 2022, l’esterometro sarà inviato utilizzando il tracciato della fattura elettronica, entro i termini di emissione della fattura, per le operazioni attive, ed entro il 15 del mese successivo, per le operazioni passive.

            In sostanza, la “semplificazione” consiste nel fatto che l’esterometro sarà abrogato, e diventerà obbligatorio l’invio allo SdI delle fatture verso soggetti esteri e dei documenti con “tipo documento” TD17, TD18, TD19 per l’assolvimento dell’IVA sulle fatture ricevute dall’estero. In sostanza, ciò che nel 2021 è facoltativo, diventerà obbligatorio nel 2022.

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              https://www.lastampa.it/topnews/ediz...esi-1.39585141

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                https://torino.repubblica.it/cronaca...ati-219627600/

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                  https://www.youtube.com/watch?v=01R1jTypsXM

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                    Secondo il rapporto, la ricchezza detenuta offshore proveniente dall’Italia ammonta a 166 miliardi di dollari, pari al 7% del Pil. L’evasione tricolore predilige come canale di fuga gli investimenti esteri diretti, che si dirigono in preferenza verso l’Olanda (19,5% dei flussi) e a seguire verso gli Usa (7,6%) e la Germania (6,9%).


                    Sull’Italia, d’altro canto converge l’evasione fiscale da Paesi quali l’Albania e il Montenegro. Anche per Francia e Germania, l’Olanda figura come principale approdo delle somme evase o eluse

                    https://www.dagospia.com/rubrica-4/b...ari-253820.htm

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                      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                      Ho uno schema. L'ho già studiato questo
                      in verità, data la scarsezza di personale per le verifiche in loco, hanno tolto di mezzo le rimanenze...questo è

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                      Sto operando...
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