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L'angolo di ROL

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    NB: sottodomanda

    L'ordinamento accoglie, pertanto, il cosiddetto criterio della lettura "a specchio", secondo cui i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall'articolo 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

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      x esame

      Come precisato nella relazione illustrativa alla citata legge di Bilancio 2017, l'intervento normativo è stato finalizzato a introdurre un sistema di contabilità semplificato volto ad avvicinare il momento dell'obbligazione tributaria alla concreta disponibilità di mezzi finanziari evitando esborsi per imposte dovute su proventi non ancora incassati. Come chiarito con la circolare del 13 aprile 2017, n. 11/E il regime di determinazione del reddito delineato dall'articolo 66 del TUIR non è, tuttavia, un regime di cassa "puro", bensì è un regime "misto" cassa - competenza, in quanto, si deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti e le spese sostenute, ferme restando, come evidenziato nella relazione illustrativa, «le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti» previste dal TUIR ed espressamente richiamate dallo stesso articolo 66. Il nuovo regime, a norma del comma 23 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, si applica a decorrere dal periodo di imposta 2017.

      https://www.agenziaentrate.gov.it/po...e-ea0ccf4c08d4

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        È un periodo di standby per tutti, anche per l’Agenzia delle Entrate: nel 2020 l’obiettivo della lotta all’evasione non è stato raggiunto. La pandemia, oltre a far chiudere moltissimi esercizi commerciali, ha congelato le attività di accertamento e riscossione.

        L’obiettivo che l’Agenzia delle Entrate ha raggiunto “solo” quota 7 miliardi di euro nella lotta all’evasione. Il Fisco quindi punta sulla compliance, quindi sull’adempimento spontaneo da parte dei cittadini, ma anche in questo caso c’è lo zampino della pandemia: le lettere infatti sono state sospese nel 2020, e riprenderanno nel 2021.

        https://www.money.it/evasione-fiscal...ere-compliance

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          https://www.milanotoday.it/attualita...piste-sci.html

          i recidivi come gli evasori...

          l'evasore è un animale seriale


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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            https://www.milanotoday.it/attualita...piste-sci.html

            i recidivi come gli evasori...

            l'evasore è un animale seriale

            https://www.youtube.com/watch?v=6iO6aisDzb8

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              False fatture di Bartolini ed Enel Energia sono l’ultima esca del cybercrime per diffondere Ursnif/Gozi in Italia. Le mail contengono un file xlsm che, se aperto, contatta un unico link malevolo diverso per ogni allegato e scarica una DLL, che avvia l’infezione del malware.

              https://www.difesaesicurezza.com/are...ozi-in-italia/

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                https://www.dagospia.com/rubrica-39/...zzi-253755.htm

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                  La prima è che la cura dei pazienti a casa non aspetta l' esito del tampone e prevede interventi molto semplici.


                  Tutto passa dal medico di base, ovviamente. Dalla sua visita, che sia in presenza o via Internet. Il fai da te non esiste, con il coronavirus, e anche qui il concetto viene ribadito a lettere cubitali. Ma quei 5-7 giorni di attesa per il responso sono preziosi, perché senza fare nulla possono diventare il ponte tra una infiammazione alle alte vie respiratorie e una possibile polmonite interstiziale. Negli altri approcci prima si chiama il medico, come è giusto che sia, poi si aspetta l' esito del tampone.


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                    https://www.fiscooggi.it/rubrica/nor...ansfer-pricing

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                      L’odierno provvedimento, predisposto in attuazione delle norme contenute negli articoli 1, comma 6, e 2, comma 4-ter, del Dlgs n. 471/1997 che, rispettivamente, prevedono la non applicazione della sanzione stabilita dall’articolo 1, comma 2 dello stesso decreto:
                      • qualora il contribuente adotti un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, che permetta il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati (articolo 1)
                      • in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del Tuir, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi passivi che eccede il valore normale previste per l'esercizio della ritenuta di cui all’articolo 25, quarto comma, del Dpr n. 600/1973, qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’amministrazione finanziaria la documentazione indicata in un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati (articolo 2, comma 4-ter)

                      trae origine, in particolare, nel decreto Mef del 14 maggio 2018 (vedi articolo “Prezzi di trasferimento: firmato il decreto Mef.”), il quale, nel rispetto degli standard Ocse, ha definito nuove linee guida sulla disciplina del transfer pricing in seguito alla modifica dell’articolo 110, comma 7, Tuir, operata dall’articolo 59, del Dl n. 50/2017, e sostituisce, quindi, quello emanato il 29 settembre 2010 che aveva fissato le prime regole operative delle disposizioni anti-sanzioni sul transfer pricing.

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