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L'angolo di ROL

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    sottodomanda

    E tale principio non può valere solo ai fini delle imposte dirette e non anche ai fini delle imposte indirette, essendo un principio di natura generale applicabile alla società in genere e non alla tassazione di una delle sue categorie reddituali.

    https://www.fiscooggi.it/rubrica/giu...oste-indirette

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      Quando sento dire: "Chissà che ce sta dentro quel vaccino", me sembra de risentì mi madre quando diceva: "Le polpette al ristorante è mejo nun pijalle"

      https://www.iltempo.it/attualita/202...orsa-25323713/

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        Quando sento dire: "Chissà che ce sta dentro quel vaccino", me sembra de risentì mi madre quando diceva: "Le polpette al ristorante è mejo nun pijalle"

        https://www.iltempo.it/attualita/202...orsa-25323713/
        vuole leggersi le cartucelle prima di pungersi ahahahaah mi sembra logica come cosa

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          vuole leggersi le cartucelle prima di pungersi ahahahaah mi sembra logica come cosa
          https://www.ansa.it/canale_saluteebe...ce376dbfc.html

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            https://www.rai.it/programmi/report/...1bd852510.html

            da minuto 14 per gli appassionati del genere

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              https://www.rai.it/programmi/report/...1bd852510.html

              da minuto 14 per gli appassionati del genere
              x lavoro

              _______________ >linea continua la fatturazione
              <- - - - - - - - - - - - - linea tratt. movimento finanziario

              io mi trovo meglio ( si fa prima) con l'analisi del solo tratt...(la prima cosa che bisogna capire..chi l'ha dat e chi l'ha pigliat )

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                n particolare, per l’unità immobiliare della società soggetta ad accertamento si percepiva un canone annuo sensibilmente inferiore al canone di locazione annuo di un’altra unità immobiliare dello stesso stabile. Entrambe le unità immobiliari era locate per lo svolgimenti di attività commerciali/professionali.

                Dal confronto tra i canoni di locazione annui delle suddette unità immobiliari l’Agenzia delle Entrate aveva contestato maggiori ricavi non dichiarati pari alla differenza tra il canone di locazione dell’immobile del contribuente sottoposto a controllo e il canone di locazione di immobile dello stesso stabile.

                In sostanza, la rettifica dell’Agenzia delle Entrate si basava sull’antieconomicità della condotta posta in essere dalla società immobiliare.

                Si evidenzia che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’accertamento scaturente da comportamento antieconomico è quello per il quale la gestione antieconomica dell’attività imprenditoriale può celare operazioni evasive, così legittimando l’Amministrazione finanziaria ad accertare un maggior reddito anche in assenza di irregolarità formali nella contabilità e, a maggior ragione, in caso di inattendibilità della stessa (Cassazione, ordinanza n. 20431/2017).

                Ad avviso del contribuente, i dati utilizzati dall’Agenzia per l’accertamento analitico-induttivo, con conseguente rettifica dei ricavi, non rappresentavano una presunzione con i caratteri di gravità, precisione e concordanza.

                La tesi del contribuente non è stata accolta dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 26636 depositata il 24/11/2020.


                incredibile....

                https://www.ecnews.it/antieconomico-...tesso-stabile/

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                  n particolare, per l’unità immobiliare della società soggetta ad accertamento si percepiva un canone annuo sensibilmente inferiore al canone di locazione annuo di un’altra unità immobiliare dello stesso stabile. Entrambe le unità immobiliari era locate per lo svolgimenti di attività commerciali/professionali.

                  Dal confronto tra i canoni di locazione annui delle suddette unità immobiliari l’Agenzia delle Entrate aveva contestato maggiori ricavi non dichiarati pari alla differenza tra il canone di locazione dell’immobile del contribuente sottoposto a controllo e il canone di locazione di immobile dello stesso stabile.

                  In sostanza, la rettifica dell’Agenzia delle Entrate si basava sull’antieconomicità della condotta posta in essere dalla società immobiliare.

                  Si evidenzia che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’accertamento scaturente da comportamento antieconomico è quello per il quale la gestione antieconomica dell’attività imprenditoriale può celare operazioni evasive, così legittimando l’Amministrazione finanziaria ad accertare un maggior reddito anche in assenza di irregolarità formali nella contabilità e, a maggior ragione, in caso di inattendibilità della stessa (Cassazione, ordinanza n. 20431/2017).

                  Ad avviso del contribuente, i dati utilizzati dall’Agenzia per l’accertamento analitico-induttivo, con conseguente rettifica dei ricavi, non rappresentavano una presunzione con i caratteri di gravità, precisione e concordanza.

                  La tesi del contribuente non è stata accolta dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 26636 depositata il 24/11/2020.


                  incredibile....

                  https://www.ecnews.it/antieconomico-...tesso-stabile/
                  Il contribuente non ha fornito nessuna idonea prova contraria a superare la presunzione a base dell’accertamento, con conseguente conferma dell’accertamento.

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                    Auto ed evasione fiscale: tra gli acquirenti ci sono 9 trentini
                    „L'indagine è partita da una segnalazione eseguita dalle autorità fiscali tedesche a quelle italiane“

                    Potrebbe interessarti: https://www.trentotoday.it/cronaca/a...-trentini.html

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                      In via preliminare, si evidenzia che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (cfr . circolare n. 9/E del 1° aprile 2016); pertanto, la seguente risposta si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell'istanza di interpello, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l'ordinario potere di verifica e di accertamento nei confronti dell'Istante, anche con riferimento all'effettiva residenza all'estero del contribuente. L'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Legge di bilancio 2019"), ha inserito l'articolo 24-ter,del TUIR (modificato dal decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e, successivamente, dall'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156), prevedendo un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell'IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.

                      https://www.agenziaentrate.gov.it/po...4-09bc4785da45

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