Le modifiche più importanti, invece, riguardano le modalità di effettuazione del reverse charge e della registrazione delle operazioni con l’estero, le quali, in prima battuta, sono facoltative.
Partiamo dalle novità che riguardano il reverse charge nazionale, e notiamo che le modifiche introdotte sono facoltative. Infatti, ad oggi, è consentito effettuare il reverse charge in formato “cartaceo”, anche se la fattura del fornitore è emessa in formato elettronico. Ad esempio, se la ditta di installazione impianti idraulici emette una fattura elettronica in reverse charge, il cliente, ferma restando la conservazione in formato elettronico della fattura ricevuta da SdI, potrà provvedere alla stampa della stessa su carta, alla integrazione (cioè all’indicazione della base imponibile, dell’aliquota e dell’Iva) e alla conservazione “analogica” del documento integrato.
Tuttavia, la novità consiste nel fatto che “per integrare la fattura ricevuta (la quale è normalmente una fattura elettronica) nell’ipotesi di reverse charge interno, il cessionario/committente può effettuare attraverso lo SdI l’integrazione della fattura (che con la fattura cartacea avveniva scrivendo sulla stessa) usando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a sé stesso”.
In sostanza, in alternativa alle operazioni “manuali” sopra viste, che rimarranno comunque sempre possibili, il cessionario committente potrà inviare allo SdI un documento che riporta come cedente/prestatore la ditta di impianti idraulici, come cessionario/committente sé stesso, come base imponibile, quella indicata nella fattura del fornitore, e come Iva, quella che si assolve con reverse charge.
https://www.ecnews.it/nuova-guida-al...nica-ii-parte/
Partiamo dalle novità che riguardano il reverse charge nazionale, e notiamo che le modifiche introdotte sono facoltative. Infatti, ad oggi, è consentito effettuare il reverse charge in formato “cartaceo”, anche se la fattura del fornitore è emessa in formato elettronico. Ad esempio, se la ditta di installazione impianti idraulici emette una fattura elettronica in reverse charge, il cliente, ferma restando la conservazione in formato elettronico della fattura ricevuta da SdI, potrà provvedere alla stampa della stessa su carta, alla integrazione (cioè all’indicazione della base imponibile, dell’aliquota e dell’Iva) e alla conservazione “analogica” del documento integrato.
Tuttavia, la novità consiste nel fatto che “per integrare la fattura ricevuta (la quale è normalmente una fattura elettronica) nell’ipotesi di reverse charge interno, il cessionario/committente può effettuare attraverso lo SdI l’integrazione della fattura (che con la fattura cartacea avveniva scrivendo sulla stessa) usando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a sé stesso”.
In sostanza, in alternativa alle operazioni “manuali” sopra viste, che rimarranno comunque sempre possibili, il cessionario committente potrà inviare allo SdI un documento che riporta come cedente/prestatore la ditta di impianti idraulici, come cessionario/committente sé stesso, come base imponibile, quella indicata nella fattura del fornitore, e come Iva, quella che si assolve con reverse charge.
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