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L'angolo di ROL

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    Mi sembra una cosa impossibile da ricordare

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      Sistema applicativo dell’imposta basato sulla soglia vigente nel singolo Paese di destinazione

      Come si evince dall’art. 34 della direttiva n. 2006/112/CE, le “vendite a distanza” assumono rilevanza nello Stato membro di arrivo dei beni a condizione che l’importo totale, al netto dell’IVA, delle cessioni in esame, effettuate nello Stato membro, sia superiore a 100.000 euro o al suo controvalore in moneta nazionale, nell’anno precedente e/o in quello in corso.
      L’attuale sistema applicativo dell’imposta, basato sulla soglia vigente in ciascun Paese di destinazione, sarà modificato, con effetto dal 1° gennaio 2021, dalla direttiva n. 2017/2455/UE.
      Il novellato art. 59-quater della direttiva n. 2006/112/CE introduce, infatti, un’unica soglia, pari a 10.000 euro, al netto dell’IVA, riferita all’importo complessivo delle “vendite a distanza” effettuate in altri Stati membri nell’anno precedente e nell’anno in corso.
      Sicché, al di sopra della soglia, l’imposta è dovuta nel Paese di destinazione dei beni, con possibilità per il cedente, prevista dall’art. 369-ter della stessa direttiva, di evitare l’obbligo di apertura di una posizione IVA, indispensabile per assoggettare ad imposta l’operazione, aderendo al sistema del MOSS (Mini One Stop Shop).

      https://www.ipsoa.it/documents/fisco...astri-partenza
      Non ho capito cos'è 100.000 euro, perchè per come ho capito hanno rilevanza nel Paese di destinazione se superano i 10.000 euro

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        Nelle dispense...

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          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

          Il modello isa non lo conosco, non è stato fatto
          devi farlo...s'incavolano!

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

            devi farlo...s'incavolano!
            https://www.agenziaentrate.gov.it/po...c-e1af249aa184

            Commenta


              sottodomande :

              differenza con gli studi di settore
              livello di presunzione AI FINI DELL'ACCERTAMENTO

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                A differenza degli studi di settore, in cui la presenza di una causa di esclusione non comportava particolari conseguenze in capo al soggetto (in capo al quale non era nemmeno possibile utilizzare gli stessi ai fini di un eventuale accertamento unitamente ad altri elementi), per i nuovi indicatori di affidabilità fiscale (introdotti a partire dal periodo d’imposta 2018) la presenza di una delle numerose cause di esclusione porta inevitabilmente con sé l’impossibilità di avvalersi dei benefici premiali individuati nel Provvedimento direttoriale del 10 maggio 2019.

                https://www.ecnews.it/cause-di-esclu...ella-medaglia/

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                  https://www.ecnews.it/coordinamento-...di-di-settore/

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                    A differenza degli studi di settore, che costituivano uno strumento di accertamento dei ricavo o dei compensi del contribuente, i nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale introdotti dall’articolo 9-bis D.L. 50/2017 attribuiscono al contribuente un livello di affidabilità fiscale, variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 10, tenendo conto sia dei dati comunicati dal contribuente con l’invio del modello (molto simile a quello già utilizzato in passato per gli studi di settore) sia di quelli “precalcolati” prelevati dal cassetto fiscale del contribuente (per il dettaglio di tali dati si rimanda al contenuto del provvedimento d
                    https://www.ecnews.it/i-nuovi-isa-e-...-affidabilita/

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                      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                      dovrei capire cos'è il quadro f e cosa quello g
                      Quadro RG - dove si dichiara il reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata

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                      Sto operando...
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