Mi sembra una cosa impossibile da ricordare
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L'angolo di ROL
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioSistema applicativo dell’imposta basato sulla soglia vigente nel singolo Paese di destinazione
Come si evince dall’art. 34 della direttiva n. 2006/112/CE, le “vendite a distanza” assumono rilevanza nello Stato membro di arrivo dei beni a condizione che l’importo totale, al netto dell’IVA, delle cessioni in esame, effettuate nello Stato membro, sia superiore a 100.000 euro o al suo controvalore in moneta nazionale, nell’anno precedente e/o in quello in corso.
L’attuale sistema applicativo dell’imposta, basato sulla soglia vigente in ciascun Paese di destinazione, sarà modificato, con effetto dal 1° gennaio 2021, dalla direttiva n. 2017/2455/UE.
Il novellato art. 59-quater della direttiva n. 2006/112/CE introduce, infatti, un’unica soglia, pari a 10.000 euro, al netto dell’IVA, riferita all’importo complessivo delle “vendite a distanza” effettuate in altri Stati membri nell’anno precedente e nell’anno in corso.
Sicché, al di sopra della soglia, l’imposta è dovuta nel Paese di destinazione dei beni, con possibilità per il cedente, prevista dall’art. 369-ter della stessa direttiva, di evitare l’obbligo di apertura di una posizione IVA, indispensabile per assoggettare ad imposta l’operazione, aderendo al sistema del MOSS (Mini One Stop Shop).
https://www.ipsoa.it/documents/fisco...astri-partenza
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Il modello isa non lo conosco, non è stato fatto
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
devi farlo...s'incavolano!
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
differenza con gli studi di settore
livello di presunzione AI FINI DELL'ACCERTAMENTO
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A differenza degli studi di settore, in cui la presenza di una causa di esclusione non comportava particolari conseguenze in capo al soggetto (in capo al quale non era nemmeno possibile utilizzare gli stessi ai fini di un eventuale accertamento unitamente ad altri elementi), per i nuovi indicatori di affidabilità fiscale (introdotti a partire dal periodo d’imposta 2018) la presenza di una delle numerose cause di esclusione porta inevitabilmente con sé l’impossibilità di avvalersi dei benefici premiali individuati nel Provvedimento direttoriale del 10 maggio 2019.
https://www.ecnews.it/cause-di-esclu...ella-medaglia/
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A differenza degli studi di settore, che costituivano uno strumento di accertamento dei ricavo o dei compensi del contribuente, i nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale introdotti dall’articolo 9-bis D.L. 50/2017 attribuiscono al contribuente un livello di affidabilità fiscale, variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 10, tenendo conto sia dei dati comunicati dal contribuente con l’invio del modello (molto simile a quello già utilizzato in passato per gli studi di settore) sia di quelli “precalcolati” prelevati dal cassetto fiscale del contribuente (per il dettaglio di tali dati si rimanda al contenuto del provvedimento d
https://www.ecnews.it/i-nuovi-isa-e-...-affidabilita/
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggiodovrei capire cos'è il quadro f e cosa quello g
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