Originariamente inviato da ROL
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
L'angolo di ROL
Comprimi
X
-
Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
ma questo l'ho capito, non ho capito come pagano
Commenta
-
Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Ma c'è scritto che le consolidate non liquidano lo fa la consolidante. Per il resto in effetti non ho capito come versano le imposte. Mica paga la consolidante per tutti, a meno che poi non si rivalga
Testo dell’accordo di consolidato
CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE
Accordo sottoscritto dalle diverse società del gruppo partecipanti alla scelta del consolidato con la controllante
Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto in quanto ne costituiscono inscindibile presupposto.
2) Oggetto
Il presente accordo si pone come obiettivo quello di regolare tutti i rapporti privati tra la società controllante, in forza del consolidato fiscale nazionale, e le società controllate che, anche in momenti diversi, hanno aderito alla tassazione di gruppo ed indicate nel presente atto.
3) Reddito complessivo di gruppo
Le parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di come verrà determinato il reddito complessivo fiscale del gruppo di società partecipanti al consolidato fiscale nazionale, in particolare la consolidante prende atto che dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi di consolidamento che dovrà presentare, l’intero reddito delle partecipate indipendentemente della percentuale di partecipazione detenuta nella stessa e dare corso al pagamento delle relative imposte se dovute per le quali risponde direttamente;
bla bla......
Commenta
-
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
infatti......
Testo dell’accordo di consolidato
CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE
Accordo sottoscritto dalle diverse società del gruppo partecipanti alla scelta del consolidato con la controllante
Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto in quanto ne costituiscono inscindibile presupposto.
2) Oggetto
Il presente accordo si pone come obiettivo quello di regolare tutti i rapporti privati tra la società controllante, in forza del consolidato fiscale nazionale, e le società controllate che, anche in momenti diversi, hanno aderito alla tassazione di gruppo ed indicate nel presente atto.
3) Reddito complessivo di gruppo
Le parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di come verrà determinato il reddito complessivo fiscale del gruppo di società partecipanti al consolidato fiscale nazionale, in particolare la consolidante prende atto che dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi di consolidamento che dovrà presentare, l’intero reddito delle partecipate indipendentemente della percentuale di partecipazione detenuta nella stessa e dare corso al pagamento delle relative imposte se dovute per le quali risponde direttamente;
bla bla......
4a - Le perdite pregresse delle società partecipanti al consolidato – sia in veste di consolidante che di consolidata – continueranno ad essere utilizzate esclusivamente dalla società a cui si riferiscono e quindi la controllata interessata trasferirà alla consolidante un reddito ridotto o pari a zero nel caso di integrale compensazione, la consolidata rimane comunque garante verso la consolidante degli eventuali effetti negativi che potrà creare qualora l’amministrazione finanziaria dovesse recuperare a tassazione l’importo disconoscendo in tutto od in parte la perdita pregressa compensata.
Le parti prendono atto che il D. Lgs. N. 247 del 18/11/2005 vieta espressamente l’utilizzo di perdite pregresse per compensare plusvalenze realizzate in regime di neutralità fiscale con le modalità previste dal consolidato fiscale nazionale a norma dell’art. 123 comma 2 bis DPR n. 917/86 e riferite fino al 31.12.2007.
4b - Le perdite maturate durante il periodo di consolidamento vengono trasferite dalle società controllate alla consolidante la quale determina il reddito complessivo del consolidamento tenendo conto delle singole situazioni pervenute, il consolidante potrà riportare a nuovo nella dichiarazione del consolidato le perdite non utilizzate che potranno essere compensate nel periodo d’imposta successivo ma non oltre il quinto – ad eccezione di quelle illimitatamente riportabili –, la dichiarazione del consolidato presentata dal consolidante dovrà tenere distinte le due categorie di perdite indicandone il relativo utilizzo anno per anno affinché l’amministrazione finanziaria possa seguirne l’evolversi nel tempo ed il loro relativo utilizzo.
4c - Le perdite residue all’atto di interruzione del consolidato rimarranno nella disponibilità della società consolidante la quale potrà utilizzare le medesime con le modalità previste dalla legge e comunque è esclusa ogni possibilità di restituzione alla controllata che le ha generate.
La società consolidante nel caso 4a) nulla deve alla società consolidata mentre nel caso 4b) deve alla società consolidata un importo pari all’imposta virtualmente corrispondente alla perdita trasferita, nel caso 4c) ha già regolato ogni rapporto in precedenza con la consolidata.
La società consolidata riceverà dalla società consolidante l’importo dell’imposta virtuale corrispondente alla perdita trasferita contestualmente al suo utilizzo durante il periodo di appartenenza alla tassazione di gruppo.
Commenta
-
-
insomma.....l'accordo deve stabilire
1.remunerazione per il trasferimento dell’imponibile (positivo o negativo) = somme percepite/versate in contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti/percepiti
2.criterio di utilizzo delle perdite fiscali prodotte dalle società del gruppo (perdite > imponibili positivi)
3.regolamentazione finanziaria degli imponibili trasferiti (imposte da versare) e delle relative remunerazioni
Commenta
-
visto che ti vuoi complicare la vita.....ahahahhah
https://www.ecnews.it/consolidato-fi...nseguenti%20al
Commenta
-
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
infatti......
Testo dell’accordo di consolidato
CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE
Accordo sottoscritto dalle diverse società del gruppo partecipanti alla scelta del consolidato con la controllante
Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto in quanto ne costituiscono inscindibile presupposto.
2) Oggetto
Il presente accordo si pone come obiettivo quello di regolare tutti i rapporti privati tra la società controllante, in forza del consolidato fiscale nazionale, e le società controllate che, anche in momenti diversi, hanno aderito alla tassazione di gruppo ed indicate nel presente atto.
3) Reddito complessivo di gruppo
Le parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di come verrà determinato il reddito complessivo fiscale del gruppo di società partecipanti al consolidato fiscale nazionale, in particolare la consolidante prende atto che dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi di consolidamento che dovrà presentare, l’intero reddito delle partecipate indipendentemente della percentuale di partecipazione detenuta nella stessa e dare corso al pagamento delle relative imposte se dovute per le quali risponde direttamente;
bla bla......
Commenta
-
Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Invece paga lei per tutti, ma si può giovare di interessi passivi delle altre, crediti d'imposta, perdite ecc
Commenta
-
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
Ai fini Ires invece, le singole società aderenti devono iscrivere nel Conto economico del proprio bilancio d’esercizio il relativo carico fiscale determinato tenendo conto sia della normativa tributaria che degli accordi di natura privatistica tra le stesse società (c.d. accordi di consolidamento); accordi che hanno lo scopo di regolare la reciproca assegnazione di somme in compensazione degli eventuali vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
Commenta
Commenta