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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

    In altre parole il consolidato si realizza determinando in capo alla società o ente controllante un’unica base imponibile per l’intero gruppo di imprese, in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna società che vi partecipa a seguito di una specifica opzione facoltativa.
    ma questo l'ho capito, non ho capito come pagano

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      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

      ma questo l'ho capito, non ho capito come pagano
      Nel Tesauro c'è scritto che è debitrice la controllante. Quindi non pagano imposte ma condividono interessi passivi, crediti d'imposta ecc

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        Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

        Ma c'è scritto che le consolidate non liquidano lo fa la consolidante. Per il resto in effetti non ho capito come versano le imposte. Mica paga la consolidante per tutti, a meno che poi non si rivalga
        infatti......


        Testo dell’accordo di consolidato


        CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE
        Accordo sottoscritto dalle diverse società del gruppo partecipanti alla scelta del consolidato con la controllante




        Premesse
        Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto in quanto ne costituiscono inscindibile presupposto.
        2) Oggetto
        Il presente accordo si pone come obiettivo quello di regolare tutti i rapporti privati tra la società controllante, in forza del consolidato fiscale nazionale, e le società controllate che, anche in momenti diversi, hanno aderito alla tassazione di gruppo ed indicate nel presente atto.
        3) Reddito complessivo di gruppo
        Le parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di come verrà determinato il reddito complessivo fiscale del gruppo di società partecipanti al consolidato fiscale nazionale, in particolare la consolidante prende atto che dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi di consolidamento che dovrà presentare, l’intero reddito delle partecipate indipendentemente della percentuale di partecipazione detenuta nella stessa e dare corso al pagamento delle relative imposte se dovute per le quali risponde direttamente;


        bla bla......

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

          infatti......


          Testo dell’accordo di consolidato


          CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE
          Accordo sottoscritto dalle diverse società del gruppo partecipanti alla scelta del consolidato con la controllante




          Premesse
          Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto in quanto ne costituiscono inscindibile presupposto.
          2) Oggetto
          Il presente accordo si pone come obiettivo quello di regolare tutti i rapporti privati tra la società controllante, in forza del consolidato fiscale nazionale, e le società controllate che, anche in momenti diversi, hanno aderito alla tassazione di gruppo ed indicate nel presente atto.
          3) Reddito complessivo di gruppo
          Le parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di come verrà determinato il reddito complessivo fiscale del gruppo di società partecipanti al consolidato fiscale nazionale, in particolare la consolidante prende atto che dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi di consolidamento che dovrà presentare, l’intero reddito delle partecipate indipendentemente della percentuale di partecipazione detenuta nella stessa e dare corso al pagamento delle relative imposte se dovute per le quali risponde direttamente;


          bla bla......
          4) Le perdite e la tassazione di gruppo[i]
          4a - Le perdite pregresse delle società partecipanti al consolidato – sia in veste di consolidante che di consolidata – continueranno ad essere utilizzate esclusivamente dalla società a cui si riferiscono e quindi la controllata interessata trasferirà alla consolidante un reddito ridotto o pari a zero nel caso di integrale compensazione, la consolidata rimane comunque garante verso la consolidante degli eventuali effetti negativi che potrà creare qualora l’amministrazione finanziaria dovesse recuperare a tassazione l’importo disconoscendo in tutto od in parte la perdita pregressa compensata.
          Le parti prendono atto che il D. Lgs. N. 247 del 18/11/2005 vieta espressamente l’utilizzo di perdite pregresse per compensare plusvalenze realizzate in regime di neutralità fiscale con le modalità previste dal consolidato fiscale nazionale a norma dell’art. 123 comma 2 bis DPR n. 917/86 e riferite fino al 31.12.2007.
          4b - Le perdite maturate durante il periodo di consolidamento vengono trasferite dalle società controllate alla consolidante la quale determina il reddito complessivo del consolidamento tenendo conto delle singole situazioni pervenute, il consolidante potrà riportare a nuovo nella dichiarazione del consolidato le perdite non utilizzate che potranno essere compensate nel periodo d’imposta successivo ma non oltre il quinto – ad eccezione di quelle illimitatamente riportabili –, la dichiarazione del consolidato presentata dal consolidante dovrà tenere distinte le due categorie di perdite indicandone il relativo utilizzo anno per anno affinché l’amministrazione finanziaria possa seguirne l’evolversi nel tempo ed il loro relativo utilizzo.
          4c - Le perdite residue all’atto di interruzione del consolidato rimarranno nella disponibilità della società consolidante la quale potrà utilizzare le medesime con le modalità previste dalla legge e comunque è esclusa ogni possibilità di restituzione alla controllata che le ha generate.
          La società consolidante nel caso 4a) nulla deve alla società consolidata mentre nel caso 4b) deve alla società consolidata un importo pari all’imposta virtualmente corrispondente alla perdita trasferita, nel caso 4c) ha già regolato ogni rapporto in precedenza con la consolidata.
          La società consolidata riceverà dalla società consolidante l’importo dell’imposta virtuale corrispondente alla perdita trasferita contestualmente al suo utilizzo durante il periodo di appartenenza alla tassazione di gruppo.



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            L'avevo letto

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              insomma.....l'accordo deve stabilire

              1.remunerazione per il trasferimento dell’imponibile (positivo o negativo) = somme percepite/versate in contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti/percepiti
              2.criterio di utilizzo delle perdite fiscali prodotte dalle società del gruppo (perdite > imponibili positivi)
              3.regolamentazione finanziaria degli imponibili trasferiti (imposte da versare) e delle relative remunerazioni

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                visto che ti vuoi complicare la vita.....ahahahhah

                https://www.ecnews.it/consolidato-fi...nseguenti%20al

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                  infatti......


                  Testo dell’accordo di consolidato


                  CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE
                  Accordo sottoscritto dalle diverse società del gruppo partecipanti alla scelta del consolidato con la controllante




                  Premesse
                  Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto in quanto ne costituiscono inscindibile presupposto.
                  2) Oggetto
                  Il presente accordo si pone come obiettivo quello di regolare tutti i rapporti privati tra la società controllante, in forza del consolidato fiscale nazionale, e le società controllate che, anche in momenti diversi, hanno aderito alla tassazione di gruppo ed indicate nel presente atto.
                  3) Reddito complessivo di gruppo
                  Le parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di come verrà determinato il reddito complessivo fiscale del gruppo di società partecipanti al consolidato fiscale nazionale, in particolare la consolidante prende atto che dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi di consolidamento che dovrà presentare, l’intero reddito delle partecipate indipendentemente della percentuale di partecipazione detenuta nella stessa e dare corso al pagamento delle relative imposte se dovute per le quali risponde direttamente;


                  bla bla......
                  Invece paga lei per tutti, ma si può giovare di interessi passivi delle altre, crediti d'imposta, perdite ecc

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                    Invece paga lei per tutti, ma si può giovare di interessi passivi delle altre, crediti d'imposta, perdite ecc
                    Ai fini Ires invece, le singole società aderenti devono iscrivere nel Conto economico del proprio bilancio d’esercizio il relativo carico fiscale determinato tenendo conto sia della normativa tributaria che degli accordi di natura privatistica tra le stesse società (c.d. accordi di consolidamento); accordi che hanno lo scopo di regolare la reciproca assegnazione di somme in compensazione degli eventuali vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                      Ai fini Ires invece, le singole società aderenti devono iscrivere nel Conto economico del proprio bilancio d’esercizio il relativo carico fiscale determinato tenendo conto sia della normativa tributaria che degli accordi di natura privatistica tra le stesse società (c.d. accordi di consolidamento); accordi che hanno lo scopo di regolare la reciproca assegnazione di somme in compensazione degli eventuali vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
                      l’Ires viene determinata e liquidata dalla consolidante in modo unitario per l’intero gruppo di imprese partecipanti al consolidamento,

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