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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

    non proprio....è il singolo bene

    ogni singolo bene viene valutato al suo costo di acquisto o di produzione
    Sono andata a riguardare. Le dispense distinguono tra beni infungibili--->costo specifico: costo d'acquisto. Ma si riferiscono cmq a beni merce e materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.(qdi in questo caso il costo specifico è inteso come costo di produzione)

    E poi i beni fungibili a cui non si applica il costo specifico ma i criteri (lifo, lifo a scatti, fifo, costo medio ponderato)
    Ultima modifica di strelizia; 16-10-2020, 18:11.

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

      fungibili--> beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto
      Significa che sono sostituibili facilmente, gli infungibili no

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        Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

        Veramente sto cercando di finire di leggere le dispense...il consolidato nazionale. Ora sto un po' combattendo perchè la parte sul trasferimento al gruppo degli interessi passivi, poi c'è pure l'ACE che sarà cambiata, non è aggiornata
        Il consolidato fiscale è un regime di tassazione opzionale che permette alle società consolidanti, indipendentemente dall’obbligo civilistico di redigere il bilancio consolidato, di calcolare l’Ires di competenza in modo unitario con riferimento alle società aderenti al consolidato fiscale, attraverso la compilazione del quadro GN del modello Redditi S.C..

        sottodomanda fatta....

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          sottodomanda. fatta.....


          L’adesione al regime del consolidato fiscale porta con se una serie di vantaggi legati alle caratteristiche di questo particolare regime.

          Caratteristiche che possono essere così riassunte:
          1. I i dividendi distribuiti tra i soggetti che partecipano al consolidato fiscale sono completamente esclusi dal concorso alla formazione del reddito complessivo di gruppo. Pertanto alle società partecipanti al consolidato non si applica l’ordinario regime di tassazione dei dividendi nei limiti del 5% del loro ammontare (articolo 89, comma 2, del DPR n. 917/86);
          2. Possibilità di compensare crediti e debiti d’imposta tra le diverse società comprese nelperimetro di consolidamento“;
          3. Le perdite fiscali individuali conseguite durante il periodo di vigenza del consolidato sono computate ai fine della determinazione del risultato consolidato. Mentre le perdite ante adesione al consolidato possono essere utilizzate solo dai soggetti che le hanno prodotte;
          4. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla consolidante secondo le regole ordinarie;
          5. L’adesione al regime consolidato è irrevocabile per tre esercizi sociali;
          6. La consolidata deve eleggere obbligatoriamente il domicilio presso quello della consolidante fino al termine del regime di consolidamento.

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

            Il consolidato fiscale è un regime di tassazione opzionale che permette alle società consolidanti, indipendentemente dall’obbligo civilistico di redigere il bilancio consolidato, di calcolare l’Ires di competenza in modo unitario con riferimento alle società aderenti al consolidato fiscale, attraverso la compilazione del quadro GN del modello Redditi S.C..

            sottodomanda fatta....
            Cosa significa indipendentemente dall'obbligo civilistico. La consolidante fa una dichiarazione sui redditi di gruppo, ma il bilancio di gruppo non viene fatto necessariamente?

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              Ciascun soggetto facente parte della tassazione di gruppo (inclusa evidentemente anche la società consolidante) determina il proprio reddito complessivo netto senza liquidazione dell’imposta.

              Dal reddito complessivo, determinato secondo le disposizioni dell’articolo 83 del DPR n. 917/86, sono computate in diminuzione le perdite fiscali di cui all’articolo 84 del DPR n. 917/86 relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo.

              La base imponibile consolidata è determinata dalla società consolidante (di solito la capogruppo) nella dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 122 del DPR n. 917/86, attraverso:
              1. La somma algebrica delle basi imponibili calcolate dalle singole società che optano per il regime di tassazione di gruppo;
              2. La rettifica di tale importo per effetto delle variazioni di consolidamento previste dall’articolo 122 del DPR n. 917/86.

              Nel consolidato fiscale la somma algebrica delle basi imponibili riguarda l’intero reddito delle società consolidate. Indipendentemente dalla percentuale di partecipazione in esse detenuta dal soggetto consolidante, e consente di compensare immediatamente ed integralmente i redditi e le perdite prodotti nell’ambito del gruppo.

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                differenze tra consolidato nazionale fiscale e consolidato mondiale fiscale

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                  importante . fatta domanda

                  L’assetto della responsabilità tributaria all’interno del consolidato fiscale è disciplinato dall’art. 127 del DPR n. 917/86.

                  La società controllante è responsabile:
                  • Per le maggiori imposte riferite al reddito globale;
                  • Per gli obblighi sulla determinazione del reddito complessivo;
                  • Infine, per le somme che risultano dovute, con riferimento alla dichiarazione di gruppo, a seguito dell’attività di controllo formale riferita alle dichiarazioni dei redditi proprie di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell’attività di liquidazione automatica (art. 127 co. 1 del DPr n. 917/86).

                  La società controllante è coobbligata in solido con le società controllate per una somma pari alla sanzione irrogata alla controllata che ha commesso la violazione.

                  Le società controllate, invece, sono coobbligate in solido con la controllante:
                  • Per le maggiori imposte accertate e interessi riferibili al reddito complessivo determinato a seguito del consolidamento, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile;
                  • Per le maggiori imposte, riferite alla propria dichiarazione, emerse a seguito di liquidazione automatica e controllo formale.

                  È palese che la solidarietà concerne la consolidante e la consolidata sottoposta a controllo, e non la consolidante e tutte le consolidate.

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                    Cosa significa indipendentemente dall'obbligo civilistico. La consolidante fa una dichiarazione sui redditi di gruppo, ma il bilancio di gruppo non viene fatto necessariamente?
                    E questo cosa comporta? Le tasse vengono pagate da ogni società in base alla propria dichiarazione oppure in base alla propria quota di competenza di gruppo?

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      importante . fatta domanda

                      L’assetto della responsabilità tributaria all’interno del consolidato fiscale è disciplinato dall’art. 127 del DPR n. 917/86.

                      La società controllante è responsabile:
                      • Per le maggiori imposte riferite al reddito globale;
                      • Per gli obblighi sulla determinazione del reddito complessivo;
                      • Infine, per le somme che risultano dovute, con riferimento alla dichiarazione di gruppo, a seguito dell’attività di controllo formale riferita alle dichiarazioni dei redditi proprie di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell’attività di liquidazione automatica (art. 127 co. 1 del DPr n. 917/86).

                      La società controllante è coobbligata in solido con le società controllate per una somma pari alla sanzione irrogata alla controllata che ha commesso la violazione.

                      Le società controllate, invece, sono coobbligate in solido con la controllante:
                      • Per le maggiori imposte accertate e interessi riferibili al reddito complessivo determinato a seguito del consolidamento, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile;
                      • Per le maggiori imposte, riferite alla propria dichiarazione, emerse a seguito di liquidazione automatica e controllo formale.

                      È palese che la solidarietà concerne la consolidante e la consolidata sottoposta a controllo, e non la consolidante e tutte le consolidate.
                      Quindi c'è un tot dovuto in base alla propria dichiarazione e un tot dovuto alla dichiarazione di gruppo?

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