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L'angolo di ROL

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    Originariamente inviato da rol Visualizza il messaggio
    quadri internazionali sullo scambio di informazioni e sulla trasparenza fiscale


    è degno di nota menzionare che dac6 si aggiunge a un quadro giuridico internazionale avanzato di cooperazione amministrativa nel campo fiscale come segue:
    • il crs prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari detenuti da residenti non fiscali e stabilisce un quadro per tale scambio a livello mondiale;
    • scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali transfrontalieri anticipati;
    • scambio automatico obbligatorio di informazioni sulla rendicontazione paese per paese delle imprese multinazionali tra le autorità fiscali;
    • obbligo per gli stati membri di concedere alle autorità fiscali l’accesso alle procedure di adeguata verifica della clientela applicate dagli istituti finanziari a fini antiriciclaggio.

    inoltre, diversi stati membri dell’ue hanno implementato nelle loro giurisdizioni (o stanno per implementare, come l’italia) il registro dei titolari effettivi finali ai fini aml relativi a società e trust accessibili ad autorità pubbliche e privati ​​selezionati (con alcune limitazioni).

    https://fiscomania.com/pianificazion...gressiva-dac6/
    questo

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      post da 39707 a 39710

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        Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

        questo
        ma non è per l'esame

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          figurati ahahahahaha

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            post da 39707 a 39710
            A me dà un'altra numerazione

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

              ma non è per l'esame
              Il monitoraggio fiscale lo stiamo facendo

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                aspèèèè

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                  Per poter accedere a questo istituto, i partecipanti all’impresa familiare devono risultare nominativamente, con indicazione del rapporto di parentela o affinità con l’imprenditore, da un atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata) anteriore all’inizio del periodo di imposta; non è invece necessario che dall’atto siano specificate le quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori, poiché queste sono individuate a consuntivo in proporzione al lavoro prestato in azienda (in modo continuativo e prevalente), in base a specifica attestazione rilasciata dal titolare.
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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                    (In parte diversa è la disciplina fiscale dell’impresa familiare: come spesso accade il fisco richiede dei requisiti maggiori rispetto alla norma civilistica.

                    Così il lavoro del collaboratore all’interno dell’azienda deve essere non solo continuativo,come richiede il Codice civile, ma anche prevalente. Questo significa che l’attività di collaboratore nell’impresa familiare deve prevalere su qualsiasi altra attività lavorativa. Quindi non possono essere collaboratori coloro che svolgono in modo continuativo attività di lavoro dipendente, autonomo o d‘impresa, mentre possono esserlo i pensionati.

                    Altra restrizione prevista dalla normativa fiscale è che il lavoro dei collaboratori deve essere prestato nell’impresa familiare: non ha valore ai fini fiscali il lavoro prestato nella famiglia.)
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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                      Anche secondo le norme fiscali, come per quelle civilistiche, la partecipazione al reddito deve essere proporzionale alla qualità e alla quantità del lavoro prestato nell’impresa dal collaboratore, ma il fisco aggiunge che le quote spettanti a tutti i collaboratori non possono in ogni caso superare, ai fini fiscali, il 49% degli utili conseguiti dall’impresa. Ovvero almeno il 51% di tale reddito deve restare assegnato all’imprenditore.
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