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L'angolo di ROL

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    infatti mentre l'iscrizione all'anagrafe della popolozione redidente da sola (condizione necessaria e sufficiente) rappresenta requisito per essere condiderati residenti in ITA, l'iscrizione all'aire è una condizione necessaria ma non sufficiente...

    tant'è che al comma 2.bis dell'art 2 del tuir si inverte l'onere della prova sul contribuente : è lui che deve provare di essere veramente residente all'estero ( presunzione che opera anche se trasferito in paradiso )

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      infatti mentre l'iscrizione all'anagrafe della popolozione redidente da sola (condizione necessaria e sufficiente) rappresenta requisito per essere condiderati residenti in ITA, l'iscrizione all'aire è una condizione necessaria ma non sufficiente...

      tant'è che al comma 2.bis dell'art 2 del tuir si inverte l'onere della prova sul contribuente : è lui che deve provare di essere veramente residente all'estero ( presunzione che opera anche se trasferito in paradiso )
      https://www.ilsole24ore.com/art/la-p...steri-AERRC6UC

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        per le perone giuridiche la norma è all'art 73 del tuir

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          bla bla bla bla.....l'"inghippo" è quà....
          entità che hanno per oggetto sociale non già la produzione di beni o servizi bensi LA MERA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI.

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            bla bla bla bla.....l'"inghippo" è quà....
            entità che hanno per oggetto sociale non già la produzione di beni o servizi bensi LA MERA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI.
            secondo l'a.e il mero controllo non è sffuciente per accertare l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia, nè che l'oggetto principale sia svolto nello stato italiano ma ciò rappresenterebbe solo un MERO INDIZIO.

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              secondo l'a.e il mero controllo non è sffuciente per accertare l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia, nè che l'oggetto principale sia svolto nello stato italiano ma ciò rappresenterebbe solo un MERO INDIZIO.
              (non lo dice solo l'a,e ma anche parte della giurisprudenza ed ovviamente la dottrina )

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                ATTENZIONE: libertà di stabilimento,---> ognuno va dove lo porta il cuore il tax saving è permesso....l'importante che il trasferimento all'ìestero non sfoci in una condotta patologica....

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                  nell'ambito del fenomeno patologico si sente parlare sempre di condotte evasive con attestazioni false...e dunque tale condotta poi sfocia in REATI (solo reati non reati penali )

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                    invece, non mancano fenomeni abusivi/elusivi dove non esiste la condotta penale ( tradotto alla rollese: sei stato beccato dammi una cosarella pure a me - sanzioni amministrativa- e se vuoi ricomincia.....

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                      si pensi, a titolo esemplificativo , per gli enti non commerciali ai redditi (soprattutto di natura finanziaria) tassabili secondo il principio di cassa...

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                      Sto operando...
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