infatti mentre l'iscrizione all'anagrafe della popolozione redidente da sola (condizione necessaria e sufficiente) rappresenta requisito per essere condiderati residenti in ITA, l'iscrizione all'aire è una condizione necessaria ma non sufficiente...
tant'è che al comma 2.bis dell'art 2 del tuir si inverte l'onere della prova sul contribuente : è lui che deve provare di essere veramente residente all'estero ( presunzione che opera anche se trasferito in paradiso )
tant'è che al comma 2.bis dell'art 2 del tuir si inverte l'onere della prova sul contribuente : è lui che deve provare di essere veramente residente all'estero ( presunzione che opera anche se trasferito in paradiso )
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