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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

    qui sottodomanda...

    quali sono i rapporti con l'art 20 del TUR? (imposta di registro)
    Non ho capito nulla a riguardo...ho capito solo che il nuovo art 53 bis del TUR menziona l'art 10 bis dello Statuto del contribuente

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      Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio

      codice commentato sempre de La Tribuna?
      Si. Io stavo guardando questo, ma bisognerebbe vedere com'è fatto

      https://www.ibs.it/codice-civile-stu.../9788893179522

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        Ovviamente sarebbe da comprare l'edizione del 2020, se la fanno
        Ultima modifica di strelizia; 19-12-2019, 10:19.

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          Originariamente inviato da checcom

          io non vorrei correre il rischio opposto, cioè quello di trovarmi con troppa roba da studiare contando il fatto che c'è anche penale questa volta.
          La maggior parte ha paura di questo. Io ho paura di non sapere argomentare abbastanza e di cadere sugli approfondimenti...

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            Originariamente inviato da Giobri Visualizza il messaggio

            È corretta la traduzione?
            quindi ricapitolando su questo aspetto...partiamo dal generico e poi vediamo la particolarità dell'abuso...

            In generale, nelle more del giudizio tributario (come dovreste già sapere) l'ufficio ha la possibilità di iscrivere a ruolo il 50% delle maggiori imposte dovute in base all'avviso di accertamento ed i relativi interessi. Ai sensi dell'art 68 bla bla poi, la maggiore imposta e gli interessi devono essere corrisposti:
            a) per i 2/3, dopo la sentenza della CTP che respinge il ricorso
            b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della CTP, e comunque non oltre 2/3 del totale, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso
            c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza dela CTR: quindi il contribuente, una volta depositata la sentenza della CTR, sarà chiamato a pagare la totalità delle imposte, interessi e sanzioni dovute in base alla decisione della della CTR


            ergo, in tema di riscossione dei tributi, in pendenza del giudizio d'impugnazione NON TROVA APPLICAZIONE LA DISCIPLINA CIVILISTICA, ma si applica quella speciale dettata dall'art 68 del dlgs 546/92

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

              quindi ricapitolando su questo aspetto...partiamo dal generico e poi vediamo la particolarità dell'abuso...

              In generale, nelle more del giudizio tributario (come dovreste già sapere) l'ufficio ha la possibilità di iscrivere a ruolo il 50% delle maggiori imposte dovute in base all'avviso di accertamento ed i relativi interessi. Ai sensi dell'art 68 bla bla poi, la maggiore imposta e gli interessi devono essere corrisposti:
              a) per i 2/3, dopo la sentenza della CTP che respinge il ricorso
              b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della CTP, e comunque non oltre 2/3 del totale, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso
              c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza dela CTR: quindi il contribuente, una volta depositata la sentenza della CTR, sarà chiamato a pagare la totalità delle imposte, interessi e sanzioni dovute in base alla decisione della della CTR


              ergo, in tema di riscossione dei tributi, in pendenza del giudizio d'impugnazione NON TROVA APPLICAZIONE LA DISCIPLINA CIVILISTICA, ma si applica quella speciale dettata dall'art 68 del dlgs 546/92
              DEROGA DEL 10 BIS

              la riscossione del tributo, degli interessi, e della sanzione è rimandata alla sentenza della CTP che, se favorevole al contribuente, comporterà il recupero di 2/3 degli importi accertati. E così via....(le intere somme in caso di sentenza della CTR favorevole all'ufficio)

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                quindi ricapitolando su questo aspetto...partiamo dal generico e poi vediamo la particolarità dell'abuso...

                In generale, nelle more del giudizio tributario (come dovreste già sapere) l'ufficio ha la possibilità di iscrivere a ruolo il 50% delle maggiori imposte dovute in base all'avviso di accertamento ed i relativi interessi. Ai sensi dell'art 68 bla bla poi, la maggiore imposta e gli interessi devono essere corrisposti:
                a) per i 2/3, dopo la sentenza della CTP che respinge il ricorso
                b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della CTP, e comunque non oltre 2/3 del totale, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso
                c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza dela CTR: quindi il contribuente, una volta depositata la sentenza della CTR, sarà chiamato a pagare la totalità delle imposte, interessi e sanzioni dovute in base alla decisione della della CTR


                ergo, in tema di riscossione dei tributi, in pendenza del giudizio d'impugnazione NON TROVA APPLICAZIONE LA DISCIPLINA CIVILISTICA, ma si applica quella speciale dettata dall'art 68 del dlgs 546/92
                Mi potresti indicare l'art. del c.c.?

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                  7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. (2)


                  novità assolta del 10 bis...(anche se genera perplessità sul piano dell'ordinamento generale......chi figli e chi figliastri )

                  PER L'ABUSO DEL DIRITTO IL TERMINE DI DECADENZA ORDINARIO DIVENTA IL TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI E NON QUELLO PER LA NOTIFICA DEL RICORSO.

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. (2)


                    novità assolta del 10 bis...(anche se genera perplessità sul piano dell'ordinamento generale......chi figli e chi figliastri )

                    PER L'ABUSO DEL DIRITTO IL TERMINE DI DECADENZA ORDINARIO DIVENTA IL TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI E NON QUELLO PER LA NOTIFICA DEL RICORSO.
                    è per questo che poi si dice--------------> 6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto,

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                      non può essere compatibile con altre riprese perchè i termini di decadenza per emettere l'avviso sono diversi.....

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                      Sto operando...
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