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Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio
codice commentato sempre de La Tribuna?
https://www.ibs.it/codice-civile-stu.../9788893179522
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Originariamente inviato da checcom
io non vorrei correre il rischio opposto, cioè quello di trovarmi con troppa roba da studiare contando il fatto che c'è anche penale questa volta.
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Originariamente inviato da Giobri Visualizza il messaggio
È corretta la traduzione?
In generale, nelle more del giudizio tributario (come dovreste già sapere) l'ufficio ha la possibilità di iscrivere a ruolo il 50% delle maggiori imposte dovute in base all'avviso di accertamento ed i relativi interessi. Ai sensi dell'art 68 bla bla poi, la maggiore imposta e gli interessi devono essere corrisposti:
a) per i 2/3, dopo la sentenza della CTP che respinge il ricorso
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della CTP, e comunque non oltre 2/3 del totale, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza dela CTR: quindi il contribuente, una volta depositata la sentenza della CTR, sarà chiamato a pagare la totalità delle imposte, interessi e sanzioni dovute in base alla decisione della della CTR
ergo, in tema di riscossione dei tributi, in pendenza del giudizio d'impugnazione NON TROVA APPLICAZIONE LA DISCIPLINA CIVILISTICA, ma si applica quella speciale dettata dall'art 68 del dlgs 546/92
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quindi ricapitolando su questo aspetto...partiamo dal generico e poi vediamo la particolarità dell'abuso...
In generale, nelle more del giudizio tributario (come dovreste già sapere) l'ufficio ha la possibilità di iscrivere a ruolo il 50% delle maggiori imposte dovute in base all'avviso di accertamento ed i relativi interessi. Ai sensi dell'art 68 bla bla poi, la maggiore imposta e gli interessi devono essere corrisposti:
a) per i 2/3, dopo la sentenza della CTP che respinge il ricorso
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della CTP, e comunque non oltre 2/3 del totale, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza dela CTR: quindi il contribuente, una volta depositata la sentenza della CTR, sarà chiamato a pagare la totalità delle imposte, interessi e sanzioni dovute in base alla decisione della della CTR
ergo, in tema di riscossione dei tributi, in pendenza del giudizio d'impugnazione NON TROVA APPLICAZIONE LA DISCIPLINA CIVILISTICA, ma si applica quella speciale dettata dall'art 68 del dlgs 546/92
la riscossione del tributo, degli interessi, e della sanzione è rimandata alla sentenza della CTP che, se favorevole al contribuente, comporterà il recupero di 2/3 degli importi accertati. E così via....(le intere somme in caso di sentenza della CTR favorevole all'ufficio)
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quindi ricapitolando su questo aspetto...partiamo dal generico e poi vediamo la particolarità dell'abuso...
In generale, nelle more del giudizio tributario (come dovreste già sapere) l'ufficio ha la possibilità di iscrivere a ruolo il 50% delle maggiori imposte dovute in base all'avviso di accertamento ed i relativi interessi. Ai sensi dell'art 68 bla bla poi, la maggiore imposta e gli interessi devono essere corrisposti:
a) per i 2/3, dopo la sentenza della CTP che respinge il ricorso
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della CTP, e comunque non oltre 2/3 del totale, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza dela CTR: quindi il contribuente, una volta depositata la sentenza della CTR, sarà chiamato a pagare la totalità delle imposte, interessi e sanzioni dovute in base alla decisione della della CTR
ergo, in tema di riscossione dei tributi, in pendenza del giudizio d'impugnazione NON TROVA APPLICAZIONE LA DISCIPLINA CIVILISTICA, ma si applica quella speciale dettata dall'art 68 del dlgs 546/92
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7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. (2)
novità assolta del 10 bis...(anche se genera perplessità sul piano dell'ordinamento generale......chi figli e chi figliastri )
PER L'ABUSO DEL DIRITTO IL TERMINE DI DECADENZA ORDINARIO DIVENTA IL TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI E NON QUELLO PER LA NOTIFICA DEL RICORSO.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. (2)
novità assolta del 10 bis...(anche se genera perplessità sul piano dell'ordinamento generale......chi figli e chi figliastri )
PER L'ABUSO DEL DIRITTO IL TERMINE DI DECADENZA ORDINARIO DIVENTA IL TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI E NON QUELLO PER LA NOTIFICA DEL RICORSO.
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