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L'angolo di ROL

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    Non intendevo scena muta…. 1 caso bussolotto civile... L'invenzione quale modo di acquisto originario della proprietà Non parli d’invenzione ma di altri modi di acquisto (ti stai allargando ma non hai risposto alla domanda) bussolotto civile 2 caso i modi di acquisto a titolo originario della proprietà Non parli d’invenzione ma stai parlando di altri modi…. Nel secondo caso hai meno penalizzazione….
    Ok, così concordo. Nel secondo hai comunque risposto alla domanda, anche se in modo non totalmente completo

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      Non hai postato articoli sul magistrato calabrese che ha offerto la tangente

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        Buongiorno a tutti! io mi sto sistemando tutte le cose che sta scrivendo Rol.
        Ma dovevi inviare una mail?

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          fai bene a raccogliere.
          sono stato impegnato....comunque abbiamo tempo. Tu comincia a studiare dai testi

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            presunzioni di residenza in italia delle persone fisiche che trasferiscono la loro residenza in paradisi fiscali (art 2 c 2 bis del tuir)
            - presunzione di residenza in Italia delle società con sede legale all'estero (73 c. 5 bis)
            - regime CFC (167) relativo alle imprese controllate estere
            - regime di tassazione integrale dei dividendi provenienti da stati o territori black previsti nell'art 47 c 4 e 89 c 3 del tuir
            - distribuzione di dividendi a soggetti comunitari controllati direttamente o indirettamente da 1 o più soggetti non residenti UE ( 27.bis c 5 dpr 600/73)
            - trasferimento all'estero della residenza o della sede di soggetti che esercitano imprese commerciali (art 166)
            - transfer pricing

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              Residenza fiscale
              Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2019/2018 del 3 maggio 2018, Presidente: Fabrizi, Estensore: Candido
              Residenza fiscale – Iscrizione AIRE– Esclusione residenza fiscale italiana – Non sussiste.
              L'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente è sufficiente per conferire la residenza fiscale al contribuente, mentre la sua cancellazione e l'iscrizione nel registro AIRE non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio e/o la residenza fiscale italiana, in quanto questi ultimi possono essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici (Cass. n. 14434/2010 e 6598/2013). In tema d'imposte sui redditi, il d.P.R. 917/1986, art. 2, comma 2, individua, affinché sussista la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via del tutto alternativa: il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile; ne consegue che l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali
              (Cass. 10179/2003). (N.B.)

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                Presunzione di residenza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1315/2018 del 27 marzo 2018, Presidente: Marini, Estensore: Palma Accertamento – residenza in Italia – Presunzione di residenza in Italia – Prova contraria.
                Nei casi di accertamento basato sull’art 2, commi 2 e 2bis d.P.R. 917/1986, l’Ufficio può presumere la residenza del contribuente, ed è quest’ultimo a dover fornire prova contraria.
                Le prove in predicato devono essere basate su elementi concreti, atti ad attestare l’effettiva residenza all’estero.
                Sono considerati tali, a titolo esemplificativo: contratti, utenze, pagamento canoni televisivi, pagamenti assicurazioni sull’immobile estero adibito a residenza familiare.
                Viceversa, non può considerarsi determinante, ai fini dell’attrazione della residenza, l’esistenza di un immobile detenuto in Italia, laddove quest’ultimo, per ubicazione e caratteristiche, debba ritenersi finalizzato a soddisfare non già finalità di stabile residenza in Italia, bensì esigenze di vacanze (nel caso di specie, l’Ufficio aveva applicato l’art 2, comma 2bis del TUIR in quanto il contribuente risultava cancellato dall’anagrafe residente ed iscritto all’AIRE come cittadino residente in Svizzera). (E.H.)

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                  Esterovestizione
                  Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 48/2018 del 19 febbraio 2018, Presidente e Estensore: De Giorgio
                  Esterovestizione – Differente rilevanza ai fini Ires ed Iva – Principio di territorialità Iva non superato dall’esterovestizione.
                  L’esterovestizione attuata in violazione dell’art. 73 del Tuir legittima i rilievi ai fini Ires ed Irap, mentre il carattere fittizio della residenza all’estero non integra una violazione del
                  principio di territorialità ai fini Iva. L’incertezza circa le circostanze di fatto non integra obiettive condizioni di incertezza di applicabilità della norma, e quindi non può essere invocato il principio di non punibilità dell’autore della violazione. (M.Faz.)
                  Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73; d.P.R. 633/1972, art. 7ter

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                    Esterovestizione
                    Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 1807/2018 del 19 aprile 2018, Presidente e Estensore: Izzi
                    Accertamento – Esterovestizione – Abuso del diritto di stabilimento.
                    La localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società, al fine di fruire di un regime fiscale più vantaggioso, non costituisce, di per sé, abuso del diritto di stabilimento.
                    Ai fini della sussistenza di un abuso del diritto di stabilimento non rilevano ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale. (G.Bo.)
                    Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73 comma 3

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                      Notifica della cartella all'estero
                      Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2398/2018 del 28 maggio 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Noschese
                      Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - Cittadino italiano residente all’estero iscritto all’AIRE - Notifica nell’ultima residenza conosciuta in Italia –
                      Irregolarità.
                      Nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'Amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli italiani residenti
                      all'estero (AIRE), non è regolare la notifica di cartelle di pagamento, effettuata presso l'ultima residenza conosciuta in Italia, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme in materia (cfr. Corte cost., sent. 7 novembre 2007, n. 366). (F.P.)

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