Originariamente inviato da ROL
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
L'angolo di ROL
Comprimi
X
-
presunzioni di residenza in italia delle persone fisiche che trasferiscono la loro residenza in paradisi fiscali (art 2 c 2 bis del tuir)
- presunzione di residenza in Italia delle società con sede legale all'estero (73 c. 5 bis)
- regime CFC (167) relativo alle imprese controllate estere
- regime di tassazione integrale dei dividendi provenienti da stati o territori black previsti nell'art 47 c 4 e 89 c 3 del tuir
- distribuzione di dividendi a soggetti comunitari controllati direttamente o indirettamente da 1 o più soggetti non residenti UE ( 27.bis c 5 dpr 600/73)
- trasferimento all'estero della residenza o della sede di soggetti che esercitano imprese commerciali (art 166)
- transfer pricing
Commenta
-
Residenza fiscale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2019/2018 del 3 maggio 2018, Presidente: Fabrizi, Estensore: Candido
Residenza fiscale – Iscrizione AIRE– Esclusione residenza fiscale italiana – Non sussiste.
L'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente è sufficiente per conferire la residenza fiscale al contribuente, mentre la sua cancellazione e l'iscrizione nel registro AIRE non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio e/o la residenza fiscale italiana, in quanto questi ultimi possono essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici (Cass. n. 14434/2010 e 6598/2013). In tema d'imposte sui redditi, il d.P.R. 917/1986, art. 2, comma 2, individua, affinché sussista la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via del tutto alternativa: il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile; ne consegue che l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali
(Cass. 10179/2003). (N.B.)
Commenta
-
Presunzione di residenza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1315/2018 del 27 marzo 2018, Presidente: Marini, Estensore: Palma Accertamento – residenza in Italia – Presunzione di residenza in Italia – Prova contraria.
Nei casi di accertamento basato sull’art 2, commi 2 e 2bis d.P.R. 917/1986, l’Ufficio può presumere la residenza del contribuente, ed è quest’ultimo a dover fornire prova contraria.
Le prove in predicato devono essere basate su elementi concreti, atti ad attestare l’effettiva residenza all’estero.
Sono considerati tali, a titolo esemplificativo: contratti, utenze, pagamento canoni televisivi, pagamenti assicurazioni sull’immobile estero adibito a residenza familiare.
Viceversa, non può considerarsi determinante, ai fini dell’attrazione della residenza, l’esistenza di un immobile detenuto in Italia, laddove quest’ultimo, per ubicazione e caratteristiche, debba ritenersi finalizzato a soddisfare non già finalità di stabile residenza in Italia, bensì esigenze di vacanze (nel caso di specie, l’Ufficio aveva applicato l’art 2, comma 2bis del TUIR in quanto il contribuente risultava cancellato dall’anagrafe residente ed iscritto all’AIRE come cittadino residente in Svizzera). (E.H.)
Commenta
-
Esterovestizione
Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 48/2018 del 19 febbraio 2018, Presidente e Estensore: De Giorgio
Esterovestizione – Differente rilevanza ai fini Ires ed Iva – Principio di territorialità Iva non superato dall’esterovestizione.
L’esterovestizione attuata in violazione dell’art. 73 del Tuir legittima i rilievi ai fini Ires ed Irap, mentre il carattere fittizio della residenza all’estero non integra una violazione del
principio di territorialità ai fini Iva. L’incertezza circa le circostanze di fatto non integra obiettive condizioni di incertezza di applicabilità della norma, e quindi non può essere invocato il principio di non punibilità dell’autore della violazione. (M.Faz.)
Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73; d.P.R. 633/1972, art. 7ter
Commenta
-
Esterovestizione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 1807/2018 del 19 aprile 2018, Presidente e Estensore: Izzi
Accertamento – Esterovestizione – Abuso del diritto di stabilimento.
La localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società, al fine di fruire di un regime fiscale più vantaggioso, non costituisce, di per sé, abuso del diritto di stabilimento.
Ai fini della sussistenza di un abuso del diritto di stabilimento non rilevano ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale. (G.Bo.)
Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73 comma 3
Commenta
-
Notifica della cartella all'estero
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2398/2018 del 28 maggio 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Noschese
Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - Cittadino italiano residente all’estero iscritto all’AIRE - Notifica nell’ultima residenza conosciuta in Italia –
Irregolarità.
Nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'Amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero (AIRE), non è regolare la notifica di cartelle di pagamento, effettuata presso l'ultima residenza conosciuta in Italia, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme in materia (cfr. Corte cost., sent. 7 novembre 2007, n. 366). (F.P.)
Commenta
Commenta