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L'angolo di ROL

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    ART 20 TUR VECCHIO

    1. L'imposta è applicata secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

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      NUOVO...

      1. L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici DELL'ATTO presentato alla registrazione, anche se non vi corriponda il titolo o la forma apparente, SULLA BASE DEGLI ELEMENTI DESUMIBILI DALL'ATTO MEDESIMO, PRESCINDENDO DA QUELLI EXTRATESTUALI E DAGLI ATTI AD ESSO COLLEGATI, SALVO QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTICOLI SUCCESSIVI.

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        Cosa succedeva...(tantissimo contenzioso) l'agenzia utilizzava quell'articolo per procedere alla RIQUALIFICAZIONE degli atti sottoposti alla registrazione IN FUNZIONE DEL RISLUTATO ECONOMICO COMPLESSIVO" perseguito dai contribuenti ANCHE ANALIZZANDO ELEMENTI EXTRA TESTUALI RISPETTO AL DOCUMENTO PRESENTATO ALLA REGISTRAZIONE mediante un COLLEGAMENTO NEGOZIALE.

        in poche parole, veniva utilizzato l'art 20 in chiave antielusiva.....

        esempio classico : il conferimento di azienda seguito dal trasferimento delle partecipazioni venivano RIQUALIFICATI come CESSIONE D'AZIENDA sulla base di un supposto vantaggio tributario indebito (ora non vi interessa sapere lo sgamuscio..)

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          ma non credo abbia la forza di bocciare un candidato valutato positivamente dai 3 masters dominatori dell'universo.... come non credo l'abbia l'esaminatore di lingue.
          Io non ne sarei troppo sicura...ovviamente l'esame non lo superi non solo per inglese o informatica, ma credo che se uno riesce a strappare un 24 risicato non troppo convinto può essere danneggiato da prove non brillanti pure nelle idoneità...

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            i contribuenti dicevano che ciò non era possibile farlo ...perchè?

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              Cosa succedeva...(tantissimo contenzioso) l'agenzia utilizzava quell'articolo per procedere alla RIQUALIFICAZIONE degli atti sottoposti alla registrazione IN FUNZIONE DEL RISLUTATO ECONOMICO COMPLESSIVO" perseguito dai contribuenti ANCHE ANALIZZANDO ELEMENTI EXTRA TESTUALI RISPETTO AL DOCUMENTO PRESENTATO ALLA REGISTRAZIONE mediante un COLLEGAMENTO NEGOZIALE.

              in poche parole, veniva utilizzato l'art 20 in chiave antielusiva.....

              esempio classico : il conferimento di azienda seguito dal trasferimento delle partecipazioni venivano RIQUALIFICATI come CESSIONE D'AZIENDA sulla base di un supposto vantaggio tributario indebito (ora non vi interessa sapere lo sgamuscio..)
              Si, ora ricordo

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                i contribuenti dicevano che ciò non era possibile farlo ...perchè?
                perchè quello che poteva fare l'ufficio era solo quello di individuare nell'ottica di liquidazione dell'imposta di registro si la natura intrinseca dell'atto ( senza accontentarsi dell'apparente forma) MA NON GLI EFFETTI ECONOMICI

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                  ora ....con la nuova norma si dice espressamente che quell'art 20 non deve essere più essere letto in chiave anti elusiva ..

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                    credi ti stiano fregando? allora devi uscire con il 10 bis....

                    l'art 20 del tur è una norma che è diretta a qualificare IL SINGOLO ATTO portato alla registrazione anche superando la" lettera" ma sulla base dei suoi EFFETTI GIURIDICI (senza considerare elementi esxtratestuali o collegati)

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                      questo è quello che vogliono sentirsi dire......

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                      Sto operando...
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