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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. (2)
novità assolta del 10 bis...(anche se genera perplessità sul piano dell'ordinamento generale......chi figli e chi figliastri )
PER L'ABUSO DEL DIRITTO IL TERMINE DI DECADENZA ORDINARIO DIVENTA IL TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI E NON QUELLO PER LA NOTIFICA DEL RICORSO.
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Mi potresti indicare l'art. del c.c.?
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ricapitolando...
mazza e 1) il contribuente deve sapere già prima dell'emissione dell'avviso di accertamento che gli si intende contestare l'abuso
2) egli deve sapere, IN MODO MOTIVATO E CIRCOSTANZIATO, in che cosa consisterebbe l'abuso, e ciò attraverso atti ritualmente notificati
3) egli deve avere 60 giorni pieni, da quando vien a conoscenza della contestazione di abuso, per poter esporre le sue ragioni
4) TALI RAGIONI DEBBONO ESSERE ADEGUATAMENTE motivate dll'a.e, tanto che, se dal ricevimento dei chiarimenti da parte del contribuente o dalla scadenza DEL TERMINE PER FORMULARLE AL TERMINE DI DECADENZA DELL'ACCERTAMENTO CI SONO MENO DI 60 GG, IL TERMINE DI DECADENZA DELL'ACCERTAMENTO E' AUTOMATICAMENTE PROROGATO FINO A TALE 60 GG, SFORANDO NELL'ANNO SUCCESSIVO, così da consentire all'ufficio le dovute valutazioni
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioricapitolando...
mazza e 1) il contribuente deve sapere già prima dell'emissione dell'avviso di accertamento che gli si intende contestare l'abuso
2) egli deve sapere, IN MODO MOTIVATO E CIRCOSTANZIATO, in che cosa consisterebbe l'abuso, e ciò attraverso atti ritualmente notificati
3) egli deve avere 60 giorni pieni, da quando vien a conoscenza della contestazione di abuso, per poter esporre le sue ragioni
4) TALI RAGIONI DEBBONO ESSERE ADEGUATAMENTE motivate dll'a.e, tanto che, se dal ricevimento dei chiarimenti da parte del contribuente o dalla scadenza DEL TERMINE PER FORMULARLE AL TERMINE DI DECADENZA DELL'ACCERTAMENTO CI SONO MENO DI 60 GG, IL TERMINE DI DECADENZA DELL'ACCERTAMENTO E' AUTOMATICAMENTE PROROGATO FINO A TALE 60 GG, SFORANDO NELL'ANNO SUCCESSIVO, così da consentire all'ufficio le dovute valutazioni
DIFFERENZA TRA PRESCRIZIONE E DECADENZA
mi sa fare degli esempi in campo tributario?
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
e qui...s'inserisce il commissario di civile.....
DIFFERENZA TRA PRESCRIZIONE E DECADENZA
mi sa fare degli esempi in campo tributario?
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Bisogna prima studiare più approfonditamente di quanto abbiamo fatto sinora e poi passare qui per capire ciò che posti...
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