- Rivalutazione
Aggiornamento dei valori dei beni. Tipica è quella che interessa, a seguito di apposite leggi che la autorizzano, i beni d'impresa.
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L'angolo di ROL
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- Sostituito d'imposta
Chi subisce da parte del sostituto d'imposta la ritenuta alla fonte sul reddito percepito. - Sostituto d'imposta
È chi (datore di lavoro, ente pensionistico eccetera) per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente (sostituito) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, trattenendo le imposte dovute da compensi, salari, pensioni o altri redditi erogati, versando, successivamente, le stesse allo Stato. I sostituti di imposta sono tenuti a denunciare annualmente le ritenute operate tramite un'apposita dichiarazione (modello 770).
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- Sostituito d'imposta
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- Tassa
È il corrispettivo che un privato deve a un ente pubblico per la fornitura di un bene o di un servizio specifico (ad esempio, le tasse scolastiche). Si distingue, perciò, dall'imposta, che rappresenta un prelievo privo di corrispettivo, rivolto a finanziare esigenze pubbliche di carattere generale.
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- Tassa
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- Tassazione separata
Modalità di tassazione applicabile a determinati redditi, di solito caratterizzati dal fatto che si formano nel corso di più anni. I redditi soggetti a tale regime (ad esempio, le somme conseguite nei casi di recesso, esclusione o liquidazione di società, le indennità di fine rapporto eccetera) sono tassati, anziché alle normali aliquote Irpef, con un'aliquota media, determinata, generalmente, sulla base dei redditi percepiti nel biennio antecedente all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione o all'anno in cui sono percepiti.
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- Tassazione separata
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- Tassazione su base mondiale
Principio (detto anche del "world-wide income") in base al quale il soggetto, una volta qualificato come residente, è assoggettato a tassazione su tutti i suoi redditi, ovunque prodotti. - Tassazione su base territoriale
Principio (detto anche "principio della fonte") che interviene nel caso in cui il soggetto venga qualificato come non residente e che si fonda sul criterio dell'assoggettamento a tassazione in base alla localizzazione dei redditi nello Stato.
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- Trust
Istituto giuridico consistente nel trasferimento di beni da un soggetto (disponente o settlor) a un altro (trustee), che li deve amministrare e gestire a favore di altri soggetti (beneficiari) e a cui dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo, ovvero al raggiungimento di un determinato scopo.
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioAlmeno ho scoperto che esistono anche gli accantonamenti dell'art. 99 comma 2 TUIR...
L’art. 99, comma 2, del TUIR, consente la deduzione degli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate, in quanto non è ancora trascorso il periodo di decadenza, ovvero in quanto non si è ancora concluso l’iter contenzioso; la deduzione è ammessa nei limiti dell’ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o ai provvedimenti degli Uffici competenti, alle decisioni delle Commissioni tributarie.
La deduzione fiscale di tali accantonamenti è ovviamente permessa soltanto laddove i tributi in questione siano deducibili ai sensi del medesimo art. 99; ai fini dell’imputabilità delle quote di accantonamento, l’esercizio di competenza è quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero è stato notificato l’accertamento o il provvedimento dell’Ufficio finanziario o la decisione della Commissione tributaria.
Giova evidenziare che, stante il tenore letterale della norma in questione, risultano del tutto indeducibili le somme pagate a titolo di sanzioni penali o amministrative, nonché quelle pagate a titolo di interessi moratori per il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione tributaria; in sostanza, è esclusa la deducibilità di tutto ciò che è dovuto al comportamento omissivo o commissivo del contribuente, in violazione delle norme tributarie o di altre disposizioni di L., ancorché connesso a fatti inerenti l’esercizio dell’impresa e la cui deducibilità può trovare eventualmente supporto in altre disposizioni (ci si riferisce, in particolare, agli interessi di mora, in astratto deducibili per cassa ai sensi dell’art. 109, comma 7, del TUIR).
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
Accantonamenti a fronte di maggiori imposte accertate.
L’art. 99, comma 2, del TUIR, consente la deduzione degli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate, in quanto non è ancora trascorso il periodo di decadenza, ovvero in quanto non si è ancora concluso l’iter contenzioso; la deduzione è ammessa nei limiti dell’ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o ai provvedimenti degli Uffici competenti, alle decisioni delle Commissioni tributarie.
La deduzione fiscale di tali accantonamenti è ovviamente permessa soltanto laddove i tributi in questione siano deducibili ai sensi del medesimo art. 99; ai fini dell’imputabilità delle quote di accantonamento, l’esercizio di competenza è quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero è stato notificato l’accertamento o il provvedimento dell’Ufficio finanziario o la decisione della Commissione tributaria.
Giova evidenziare che, stante il tenore letterale della norma in questione, risultano del tutto indeducibili le somme pagate a titolo di sanzioni penali o amministrative, nonché quelle pagate a titolo di interessi moratori per il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione tributaria; in sostanza, è esclusa la deducibilità di tutto ciò che è dovuto al comportamento omissivo o commissivo del contribuente, in violazione delle norme tributarie o di altre disposizioni di L., ancorché connesso a fatti inerenti l’esercizio dell’impresa e la cui deducibilità può trovare eventualmente supporto in altre disposizioni (ci si riferisce, in particolare, agli interessi di mora, in astratto deducibili per cassa ai sensi dell’art. 109, comma 7, del TUIR).
si rileva che non risultano riconducibili nell’ambito di applicazione dell’articolo 99 del TUIR i contributi previdenziali e i costi per assicurazioni obbligatorie per il personale dipendente, nemmeno ove derivanti da atti di accertamento dei predetti enti INPS e INAIL, trattandosi di oneri contributivi e non di imposte
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