la nuova disposizione incide, in primis, sugli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti in via specifica per la costruzione o ristrutturazione di immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa (cd. “immobili merce”), per i quali la disciplina vigente sino al periodo d’imposta 2018, ne prevedeva, invece, la deducibilità integrale, quantomeno fino all’ultimazione del fabbricato, attraverso la loro capitalizzazione nel costo di costruzione/ristrutturazione (ai sensi del citato art.110, co.1, lett.b, del TUIR-DPR 917/1986).
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L'angolo di ROL
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Inoltre, la stessa limitazione si rende applicabile anche agli oneri passivi legati a finanziamenti contratti per l’acquisto/costruzione degli immobili strumentali all’attività d’impresa, per quali, invece, sino al 2018 si applicava, al pari di quelli connessi agli “immobili merce”, il regime di deducibilità integrale attraverso la loro capitalizzazione nel costo di acquisizione.
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Resta invariato, invece, il regime fiscale degli interessi passivi connessi a finanziamenti riguardanti i cd. “immobili patrimonio” (art.90, co.2, del D.P.R. 917/1986 – TUIR), che rimangono deducibili entro il 30% del ROL quando il prestito è contratto per l’acquisto o costruzione degli stessi (mentre quelli relativi a tutti gli altri finanziamenti riferibili a tali immobili restano indeducibili) , nonché il regime di integrale deducibilità degli oneri finanziari sostenuti dalle società di gestione immobiliare relativamente a mutui ipotecari riguardanti immobili destinati alla locazione.
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(previgente art.96, co.1)
deducibilità degli interessi passivi fino a concorrenza degli interessi attivi, con esclusione di quelli capitalizzabili nel costo dei beni ai sensi dell’art.110, co.1, lett.b del medesimo DPR 917/1986 (tra i quali quelli connessi a finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa)
(nuovo art.96, co.1)
deducibilità degli interessi passivi fino a concorrenza degli interessi attivi risultanti dalla sommatoria tra:
interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta
interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti
Sono inclusi nella regola gli interessi passivi capitalizzabili nel costo dei beni ai sensi dell’art.110, co.1, lett.b del medesimo DPR 917/1986 (tra i quali quelli connessi a finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa)
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(previgente art.96, co.3)
ai fini del calcolo della deducibilità, si considerano “[…] gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratto di mutuo, contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazione e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione tra gli attivi di quelli derivanti da crediti della stessa natura […]”
(nuovo art.96, co.3)
la nuova disciplina si applicherà “[…] agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonché agli oneri finanziari e ai proventi finanziari ad essi assimilati, che siano qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa”, e per i quali tale qualificazione viene confermata da specifiche disposizioni legislative, e che derivano da:
un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria
ovvero
da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa
sono rilevanti come interessi attivi o interessi passivi anche i proventi/oneri che, pur derivando da strumenti finanziari rappresentativi di capitale (in base ai principi contabili), sono integralmente imponibili o deducibili in capo al percettore o all'erogante
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vecchio
sono esclusi dall’art.96 gli interessi derivanti da debiti di natura commerciale e gli interessi di mora
gli interessi attivi rientranti nel calcolo della deducibilità sono quelli derivanti dalle medesime tipologie di contratto suesposte, includendo quelli relativi a crediti di natura commerciale
nuovo
non viene menzionata l’esclusione degli interessi passivi derivanti da debiti di natura commerciale e gli interessi di mora
in linea generale, gli interessi attivi rientranti nel calcolo della deducibilità sono quelli derivanti dalle medesime tipologie di contratto suesposte ed assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili
non sono menzionati, tra gli interessi attivi, quelli relativi a crediti di natura commerciale
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(previgente art.96, co.2)
il risultato operativo lordo (ROL) viene valutato in base ai principi civilistici, ai sensi dell’art.2425 del c.c.. (“contenuto del Conto Economico”)
il ROL è dato dalla differenza a livello civilistico tra il Valore e i Costi di produzione (lett. A-lett. B, dell’art.2425 del c.c.) al lordo degli ammortamenti (di cui al numero 10, lett. a e b del medesimo art.2425 del c.c.) e dei canoni di leasing di beni strumentali, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o ramo d’azienda, così come risultanti dal conto economico d’esercizio - cd. “ROL Civilistico”
(nuovo art.96, co.2 e 4)
il risultato operativo lordo (ROL) viene valutato in base ai principi civilistici, ai sensi dell’art.2425 del c.c.. (“contenuto del Conto Economico”).
il ROL è dato dalla differenza a livello civilistico tra il Valore e i Costi di produzione (lett. A-lett. B, dell’art.2425 del c.c.), al lordo degli ammortamenti (di cui al numero 10, lett. a e b del medesimo art.2425 del c.c.) e dei canoni di leasing di beni strumentali, assunti “nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito d’impresa” - cd. “ROL fiscale”)
Non è prevista l’esclusione, dal calcolo del ROL, dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o ramo d’azienda.
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(previgente art.96, co.1)
sono completamente deducibili gli interessi passivi fino a concorrenza di quelli attivi
l’eventuale eccedenza può essere dedotta nel limite del 30% del ROL della gestione caratteristica, per tale intendendosi l’insieme delle operazioni di gestione che identificano l’attività tipica dell’impresa
(nuovo art.96, co.2)
sono completamente deducibili gli interessi passivi fino a concorrenza di quelli attivi
l’eventuale eccedenza può essere dedotta nel limite del 30% del ROL risultante dalla somma tra:
il 30% del ROL della gestione caratteristica del periodo d'imposta
il 30% del ROL riportato da periodi d'imposta precedenti
deve essere utilizzato per primo il 30% del ROL del periodo d'imposta di riferimento e poi il 30% del ROL riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente
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(previgente art.96, co.4)
gli interessi passivi indeducibili in un determinato periodo d’imposta possono essere dedotti nei successivi periodi d’imposta, se in tali periodi gli interessi passivi che eccedono gli interessi attivi sia inferiore al 30% del ROL di competenza
(nuovo art.96, co.5)
gli interessi passivi indeducibili in un determinato periodo d'imposta possono essere dedotti nei successivi periodi d’imposta, per un ammontare pari all'eventuale differenza positiva tra:
la somma degli interessi attivi di competenza del periodo d'imposta e del 30% del ROL della gestione caratteristica
gli interessi passivi di competenza del periodo d'imposta
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(nuovo art.96, co.6)
l'eccedenza di interessi attivi può essere riportata nei periodi d'imposta successivi nell’ipotesi in cui, nel periodo d'imposta, l'importo degli interessi attivi sia superiore alla somma tra:
gli interessi passivi di competenza
gli interessi passivi riportati da periodi d'imposta precedenti
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