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L'angolo di ROL

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

    Dispone l'art 2298 cc che l'amministratore che ha la rappresentanza della società in nome collettivo può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura . le limitazioni :
    a) sono in ogni caso opponibili ai terzi , anche se non iscritte nel registro delle imprese
    b) non sono opponibili ai terzi, se non iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza
    c) non sono opponibili ai terzi, se non iscritte nel registro delle imprese anche se si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza

    Il socio accomandante di una sas che contravviene al divieto di compiere atti di amministrazione:
    a) assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per le obbligazioni sociali
    b) è tenuto soltanto al risarcimento dei danni verso la società
    c) assume responsabilità limitata verso i terzi per le obbligazioni sociali
    Non c'è altro?

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      Rol, vado. Torno dopo

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        Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

        Non c'è altro?
        ci sono quelli su esclusione e liquidazione.......che credo tu li abbia già....

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          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

          Parlo dell'università, ma forse non ricordo bene...e mi sto riferendo all'imprenditore agricolo

          appunto.....

          L’iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art.2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha efficacia di cui all’art.2193 del codice civile”, introducendo di fatto una novità quasi epocale, poiché viene riconosciuta all’iscrizione al registro una valenza di pubblicità dichiarativa con conseguente azionamento della classica tutela bifronte prevista per le imprese commerciali: protezione da un lato dell’imprenditore tramite la possibilità concessa allo stesso di opporre nei confronti dei terzi tutti gli atti iscritti senza doverne dimostrare l’effettiva conoscenza e, dall’altro, dei terzi a cui non sono opponibili fatti non pubblicizzati.

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            https://www.altalex.com/documents/bi...o-imprenditore

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio


              appunto.....

              L’iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art.2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha efficacia di cui all’art.2193 del codice civile”, introducendo di fatto una novità quasi epocale, poiché viene riconosciuta all’iscrizione al registro una valenza di pubblicità dichiarativa con conseguente azionamento della classica tutela bifronte prevista per le imprese commerciali: protezione da un lato dell’imprenditore tramite la possibilità concessa allo stesso di opporre nei confronti dei terzi tutti gli atti iscritti senza doverne dimostrare l’effettiva conoscenza e, dall’altro, dei terzi a cui non sono opponibili fatti non pubblicizzati.
              Allora sicuramente l'avevo fatto, ricordo male

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                ci sono quelli su esclusione e liquidazione.......che credo tu li abbia già....
                Ho solo questo

                In una società di persone composta da sue soli soci, l'esclusione di uno di essi
                a) è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro
                b) è dichiarata dall'altro socio, con delibera approvata dal Pubblico Ministero
                c) è dichiarata dall'altra socio,s e quest'ultimo abbia la quota di maggioranza del capitale sociale


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                  ai fini della normativa fallimentare, la nozione di piccolo imprenditore, precisando che il richiamo all'art. 2083 c.c. non è più sufficiente per l'esclusione del piccolo imprenditore dalle procedure concorsuali, dovendo, per contro, far riferimento ai criteri dimensionali previsti dall'art. 1 della legge fallimentare.

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                    Ho solo questo

                    In una società di persone composta da sue soli soci, l'esclusione di uno di essi
                    a) è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro
                    b) è dichiarata dall'altro socio, con delibera approvata dal Pubblico Ministero
                    c) è dichiarata dall'altra socio,s e quest'ultimo abbia la quota di maggioranza del capitale sociale

                    devo recuperarle....la prossima volte le posto...

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                      Rol, non mi posso trattenere e non ho neanche la testa per stare a leggere con te sul piccolo imprenditore. Se posterai anche gli altri quiz mi farai un piacere, anche perchè così mi ricordi che cosa hai spiegato

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                      Sto operando...
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