Originariamente inviato da ROL
					
						
						
							
							
							
							
								
								
								
								
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ci sono quelli su esclusione e liquidazione.......che credo tu li abbia già....Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Non c'è altro?
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Parlo dell'università, ma forse non ricordo bene...e mi sto riferendo all'imprenditore agricolo
appunto.....
L’iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art.2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha efficacia di cui all’art.2193 del codice civile”, introducendo di fatto una novità quasi epocale, poiché viene riconosciuta all’iscrizione al registro una valenza di pubblicità dichiarativa con conseguente azionamento della classica tutela bifronte prevista per le imprese commerciali: protezione da un lato dell’imprenditore tramite la possibilità concessa allo stesso di opporre nei confronti dei terzi tutti gli atti iscritti senza doverne dimostrare l’effettiva conoscenza e, dall’altro, dei terzi a cui non sono opponibili fatti non pubblicizzati.
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Allora sicuramente l'avevo fatto, ricordo maleOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
appunto.....
L’iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art.2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha efficacia di cui all’art.2193 del codice civile”, introducendo di fatto una novità quasi epocale, poiché viene riconosciuta all’iscrizione al registro una valenza di pubblicità dichiarativa con conseguente azionamento della classica tutela bifronte prevista per le imprese commerciali: protezione da un lato dell’imprenditore tramite la possibilità concessa allo stesso di opporre nei confronti dei terzi tutti gli atti iscritti senza doverne dimostrare l’effettiva conoscenza e, dall’altro, dei terzi a cui non sono opponibili fatti non pubblicizzati.
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Ho solo questoOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
ci sono quelli su esclusione e liquidazione.......che credo tu li abbia già....
In una società di persone composta da sue soli soci, l'esclusione di uno di essi
a) è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro
b) è dichiarata dall'altro socio, con delibera approvata dal Pubblico Ministero
c) è dichiarata dall'altra socio,s e quest'ultimo abbia la quota di maggioranza del capitale sociale
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ai fini della normativa fallimentare, la nozione di piccolo imprenditore, precisando che il richiamo all'art. 2083 c.c. non è più sufficiente per l'esclusione del piccolo imprenditore dalle procedure concorsuali, dovendo, per contro, far riferimento ai criteri dimensionali previsti dall'art. 1 della legge fallimentare.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
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devo recuperarle....la prossima volte le posto...Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Ho solo questo
In una società di persone composta da sue soli soci, l'esclusione di uno di essi
a) è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro
b) è dichiarata dall'altro socio, con delibera approvata dal Pubblico Ministero
c) è dichiarata dall'altra socio,s e quest'ultimo abbia la quota di maggioranza del capitale sociale
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