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Si dice che le azioni sono sottoposte ad alcuni principi fondamentali, quali sono?
1. I principi a cui sono sottoposte le azioni, sono indivisibilità, libertà, uguaglianza, inscindibilità, libera circolazione;
2. I principi cui sono sottoposte le azioni sono indivisibilità, uguaglianza, inscindibilità, libera circolazione;-
3. I principi cui sono sottoposte le azioni sono indivisibilità, inseparabilità, uguaglianza, frazionabilità, libera circolazione.
Le azioni rappresentano la partecipazione dei soci nella società per azioni.
I caratteri tipici delle azioni sono quattro:
1) l'indivisibilità delle azioni (v. art. 2347);
2) l'uguaglianza delle azioni (v. art. 2348);
3) l'autonomia delle azioni: principio in forza del quale ciascun socio è titolare di una o più partecipazioni sociali che restano distinte ed autonome dalla stessa persona;
4) circolazione in forma cartolare: secondo la disciplina dei titoli di credito.
Spiegazione dell'art. 2346 Codice civile
Il termine azione può riferirsi sia alla partecipazione sociale, sia al documento che incorpora la posizione del socio. Nel secondo caso si parla di titolo azionario che rappresenta le quote di partecipazione della società per azioni.
L'opinione dottrinaria prevalente sostiene che l'azione abbia natura di titolo di credito, nello specifico titolo di credito causale, in quanto si caratterizza per la parziale sensibilità del rapporto documentato dal titolo (il rapporto cartolare) alle eccezioni desumibili dalla disciplina legale del rapporto societario. Il titolo azionario incorpora la quota di partecipazione del socio, così come la cambiale o l'assegno incorporano un diritto di credito.
L'elemento distintivo del titolo azionario rispetto agli altri titoli di credito è dato dal fatto che il primo incorpora una situazione giuridica complessa, mentre i secondi incorporano un singolo diritto di credito.
Lo statuto può escludere l'emissione delle azioni. La clausola statutaria che prevede la mancata emissione delle azioni deve riguardare tutte le azioni.
La norma in oggetto, al primo comma, parla di "utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione", con tale espressione riferendosi alle azioni dematerializzate. Le dematerializzazione dei titoli azionari consiste nella soppressione dei titoli rappresentativi delle azioni e nella creazione di un sistema di registrazioni contabili (c.d. gestione accentrata) che consente la circolazione delle azioni senza trasferimento materiale del titolo. In tal modo scompare il documento cartaceo.
La dematerializzazione dei titoli azionari è obbligatoria per le società che fanno appello al pubblico risparmio, è facoltativa per le altre s.p.a.
Il valore nominale delle azioni indica la frazione del capitale sociale che ciascuna azione rappresenta. Le azioni devono essere di uguale valore nominale (2348), devono, quindi, rappresentare un'identica frazione del capitale sociale nominale.
Il valore nominale è diverso dal valore reale, nonché dal valore di mercato. Il valore reale è il valore di bilancio, indica la parte di patrimonio netto della società che ciascuna azione rappresenta. Il valore di mercato sussiste quando le azioni sono quotate in un mercato regolamentato.
Vi possono essere azioni senza valore nominale, quando il valore nominale non è indicato. Più precisamente il valore è inespresso in quanto, pur non essendo indicato, anche tali azioni costituiscono frazioni uguali del capitale sociale.
Di regola le azioni sono assegnate proporzionalmente al capitale sottoscritto dai soci. Lo statuto può prevedere un'assegnazione non proporzionale delle azioni, che si ha quando ad uno o più soci sono assegnate azioni di valore superiore ai conferimenti eseguiti e, ad altri soci, sono assegnate azioni di valore inferiore ai conferimenti eseguiti.
L'assegnazione non proporzionale è ammessa purché il valore dei conferimenti non sia inferiore all'ammontare del capitale sociale.
L'ultimo comma della norma in commento disciplina gli strumenti finanziari partecipativi. Si tratta di strumenti che partecipano al contratto sociale, sul piano patrimoniale e/o su quello amministrativo. Il soggetto che sottoscrive uno strumento finanziario partecipativo può versare una somma alla società o eseguire un altro apporto. Tale apporto non può essere imputato a capitale e può consistere in una prestazione d'opera o servizi. Gli strumenti finanziari partecipativi non godono del diritto di voto.
https://www.brocardi.it/codice-civil...v/art2346.html
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
non ho cell , non ho mail.....
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiopoi il prezzolato (se il giudice non paga direttamente a lui) deve fatturare a chi ha dato incarico....
può essere pagato da un conto di altro? secondo me si....ma devi fare attenzione che non siano soldi provenienti da illecito...
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