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L'angolo di ROL
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Un'inchiesta di oltre un anno, condotta sia in Malesia che sui documenti delle spedizioni dall'Italia, ha permesso all'Unità Investigativa di Greenpeace Italia di svelare un importante traffico illecito di rifiuti con l'aggravante dell'associazione per delinquere transnazionale. Un sistema ben organizzato, che ha permesso a più di 1.300 tonnellate di plastica italiana destinata al riciclo di essere spedite illegalmente ad aziende malesi prive di autorizzazioni. Dati alla mano, tra gennaio e settembre 2019, il 46 per cento dei rifiuti plastici italiani diretti in Malesia (ovvero circa 1.300 tonnellate su 2.880) è uscito dalla filiera legale, alimentando il business illegale dei rifiuti.
https://espresso.repubblica.it/inchi...egale-1.344113
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Tutto è nato da un faldone riservato consegnato nelle mani dell'associazione. Al suo interno, indizi sulle rotte dei rifiuti plastici cosiddetti misti, ovvero contenitori, film, pellicole industriali e residui plastici di ogni sorta largamente utilizzati nella nostra vita quotidiana ma di difficile riciclo (riconducibili al codice HS 3915 ). Si tratta della plastica che, fino a due anni fa, era spedita in Cina, partner privilegiato capace di ricevere il 42 per cento dei rifiuti plastici italiani esportati fuori dai confini europei . Tuttavia, nel 2018, il gigante asiatico ha detto stop all'import di questa plastica poco riciclabile e quindi molto inquinante e pericolosa per la salute.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioPeccato che la realtà documentata sia ben diversa.....
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Dal confronto poi fra il vecchio ed il nuovo testo del principio contabile OIC 24 traiamo i seguenti spunti più rilevanti:- la vita utile dell’avviamento è stabilita al momento della sua rilevazione iniziale e, secondo l’OIC 24, essa non può essere più modificata negli esercizi successivi. L’avviamento potrà così essere soggetto solo a svalutazione per perdita durevole di valore secondo le modalità descritte nell’OIC 9;
- anche il nuovo OIC 24 conferma che 20 anni è la massima vita utile stimabile in ogni caso per l’avviamento;
- nel nuovo OIC 24, al par. 68, sono indicati alcuni “utili punti di riferimento” che il redattore del bilancio può assumere nel processo di stima della vita utile dell’avviamento;
- l’OIC 24 precisa poi che periodi di ammortamento dell’avviamento superiori a 10 anni sono consentiti solo ove l’impresa sia in grado di supportare tale stima con “fatti e circostanze oggettivi”, da menzionare adeguatamente nella Nota integrativa;
- poi, quando, in “casi eccezionali”, non è possibile stimare la vita utile, secondo l’OIC 24 l’avviamento si ammortizza in un periodo non superiore ai 10 anni; il testo precedente, basandosi su un diverso tessuto normativo, avrebbe invece fissato questo termine a 5 anni, in quanto lo schema prevedeva i 5 anni di ammortamento, salvo periodi superiori se motivati. Ora, invece, se eccezionalmente la vita utile non può essere stimata, allora l’ammortamento è fissato dall’OIC 24 in un periodo non superiore 10 anni.
https://www.ecnews.it/oic-24-regola-...ellavviamento/
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