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L'angolo di ROL

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

    voce per voce in derivazione semplice (significa conoscere la disciplina dei componenti positivi e negativi del reddito d'impresa ) e questo si....

    la rafforzata solo i concetti generali....
    Derivazione semplice: i componenti vengono considerati fiscalmente solo se inscritti in bilancio.

    Derivazione rafforzata: i componenti vengono considerati ai fini fiscali in base alla sostanza dell'operazione e non alla forma.

    Mi pare così ...

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      derivazione rafforzata.....sono derogate le norme 109 comma 1 e 2 nonchè ogni norma che assume i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole non conformi laa rappresentazione del bilancio fondato sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma

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        Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

        Derivazione semplice: i componenti vengono considerati fiscalmente solo se inscritti in bilancio.

        Derivazione rafforzata: i componenti vengono considerati ai fini fiscali in base alla sostanza dell'operazione e non alla forma.

        Mi pare così ...
        https://www.ecnews.it/derivazione-ra...tenza-fiscale/

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          derivazione rafforzata.....sono derogate le norme 109 comma 1 e 2 nonchè ogni norma che assume i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole non conformi laa rappresentazione del bilancio fondato sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma
          ne riparliamo. Ho letto un articolo

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            http://www.treccani.it/enciclopedia/...i_%28altro%29/

            tre cani

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              Ebbene, è al terzo modello che si ascrive la scelta del legislatore tributario italiano nell’art. 83, co. 1, primo periodo, del t.u.i.r., laddove prevede che il reddito d’impresa venga determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni del t.u.i.r. Non esiste, di conseguenza, nell’ordinamento italiano, un “bilancio fiscale”, inteso come autonomo documento riepilogativo, ai fini tributari, delle componenti reddituali e patrimoniali delle società, ma solo un prospetto fiscale che accoglie le variazioni rispetto al risultato civilistico. La ratio alla base della scelta del legislatore italiano di instaurare, in generale, un nesso di dipendenza tra risultato civilistico e reddito d’impresa, viene tradizionalmente rinvenuta nella circostanza che il bilancio d’esercizio – che, giusta gli artt. 2423 e ss. c.c. deve conformarsi al principio di chiarezza nell’esposizione dei dati e rappresentare in modo veritiero e corretto sia la situazione patrimoniale che gli utili conseguiti o le perdite sofferte dall’impresa individuale o collettiva2 – costituisce il documento che più fedelmente, ancorché pur sempre in modo convenzionale, rispecchia l’incremento di ricchezza provocato dall’esercizio di un’attività imprenditoriale; incremento di ricchezza che risulta espressivo anche della capacità contributiva attribuibile al soggetto passivo. Come peraltro emerge dalla formulazione del citato art. 83, la dipendenza del reddito d’impresa dal risultato di esercizio è non già assoluta, bensì parziale, poiché il reddito d’impresa, seppur determinato assumendo quale punto di partenza l’utile o la perdita risultante dal bilancio civilistico, costituisce il risultato finale dell’applicazione delle opportune variazioni di natura fiscale in aumento oppure in diminuzione. La scelta di rendere tale nesso solo “parziale” è a sua volta riconducibile ad una molteplicità di ragioni........................

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                La regola generale della “derivazione parziale” appena esposta, contenuta nell’art. 83, co. 1, primo periodo – con i relativi corollari – ha subito negli ultimi anni due importanti deroghe. La prima deroga ha riguardato i soggetti che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, vuoi in quanto obbligati, vuoi in quanto abbiano esercitato la facoltà di optare per la relativa adozione: opzione dalla quale sono esclusi (ex d.l. 24.6.2014, n. 91) i soli soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata di cui all’art. 2435 bis, c.c., nonché le cd. “microimprese di cui all’art. 2435 ter, c.c. Infatti, a seguito dell’intervento operato dall’art. 1, co. 58, l. 24.12.2007, n. 244 – che ha introdotto all’art. 83, co. 1, un terzo periodo – per tali soggetti si attua un vero e proprio rinvio, anche in deroga alle disposizioni del t.u.i.r., a «i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio» previsti dai predetti principi contabili. Si assiste, pertanto, per i soggetti IAS ad un “rafforzamento” della portata del principio di derivazione – da qui la denominazione di “principio di derivazione rafforzata” – che consente a tali soggetti di mantenere le rappresentazioni già adottate in sede di bilancio improntate all’aspetto economico-sostanziale proprio dei principi IAS/IFRS e, correlativamente, di sottrarsi alla complessità delle rettifiche imposte dal t.u.i.r. nella riclassificazione dei fenomeni secondo criteri giuridico-formali8...................

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                  Al tempo stesso, tuttavia, la circostanza che il legislatore ricorra alla tecnica del rinvio ai principi IAS/IFRS – e non alla mera presupposizione della disciplina civilistica e dei principi contabili nazionali, come per i soggetti di cui al primo periodo – fa sì che l’Amministrazione finanziaria possa accertare la corretta applicazione di tali principi9

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                    bla bla....davvero fatto bene questo articolo.

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                      ora vado.....la mia propagandalive la 7

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                      Sto operando...
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