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L'angolo di ROL

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    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

    ne riparliamo. Ho letto un articolo
    https://www.fiscoetasse.com/blog/il-...ne-rafforzata/

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      La derivazione rafforzata si distingue, invece, dalla derivazione semplice in quanto quest’ultima prevede che i costi e i proventi, che rilevano dal punto di vista fiscale, debbano transitare necessariamente per il conto economico.......da qui lo hai letto...

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

          La derivazione rafforzata si distingue, invece, dalla derivazione semplice in quanto quest’ultima prevede che i costi e i proventi, che rilevano dal punto di vista fiscale, debbano transitare necessariamente per il conto economico.......da qui lo hai letto...
          Viene pertanto richiamato l’articolo 2 del D.M. 01.04.2009, n. 48, in forza del quale, nel rispetto del principio di derivazione rafforzata, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 109, comma 1 e 2, Tuir ma gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma.

          Purtuttavia, viene espressamente stabilito che, anche ai soggetti IAS, e oggi anche ai soggetti OIC, si applicano le disposizioni del Tuir che:
          • prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi (si pensi, ad esempio, ai limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza e alle previsioni in materia di indeducibilità, nella misura del 25%, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande);
          • prevedono l’esclusione dalla deducibilità di alcuni componenti negativi di reddito (come, ad esempio, le norme che prevedono l’indeducibilità degli accantonamenti diversi da quelli espressamente richiamati dall’articolo 107 Tuir);
          • dispongono la ripartizione in più periodi di imposta dei componenti negativi di reddito;
          • esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta (si pensi, a titolo di esempio, al regime della pex e alla tassazione delle plusvalenze in più esercizi);
          • stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell’esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento (come le disposizioni in materia di deducibilità dei compensi degli amministratori e quelle in materia di tassazione/deduzione degli interessi di mora).

          Al fine di poter avere un’elencazione completa delle disposizioni fiscali che trovano comunque applicazione anche nei confronti dei soggetti IAS-OIC (nonostante il nuovo principio di derivazione rafforzata) si rinvia all’elenco proposto dalla circolare AdE 7/E/2011.


          https://www.ecnews.it/le-limitazioni...ne-rafforzata/

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

            Viene pertanto richiamato l’articolo 2 del D.M. 01.04.2009, n. 48, in forza del quale, nel rispetto del principio di derivazione rafforzata, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 109, comma 1 e 2, Tuir ma gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma.

            Purtuttavia, viene espressamente stabilito che, anche ai soggetti IAS, e oggi anche ai soggetti OIC, si applicano le disposizioni del Tuir che:
            • prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi (si pensi, ad esempio, ai limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza e alle previsioni in materia di indeducibilità, nella misura del 25%, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande);
            • prevedono l’esclusione dalla deducibilità di alcuni componenti negativi di reddito (come, ad esempio, le norme che prevedono l’indeducibilità degli accantonamenti diversi da quelli espressamente richiamati dall’articolo 107 Tuir);
            • dispongono la ripartizione in più periodi di imposta dei componenti negativi di reddito;
            • esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta (si pensi, a titolo di esempio, al regime della pex e alla tassazione delle plusvalenze in più esercizi);
            • stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell’esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento (come le disposizioni in materia di deducibilità dei compensi degli amministratori e quelle in materia di tassazione/deduzione degli interessi di mora).

            Al fine di poter avere un’elencazione completa delle disposizioni fiscali che trovano comunque applicazione anche nei confronti dei soggetti IAS-OIC (nonostante il nuovo principio di derivazione rafforzata) si rinvia all’elenco proposto dalla circolare AdE 7/E/2011.


            https://www.ecnews.it/le-limitazioni...ne-rafforzata/
            109 comma 1 ---> requisiti di certezza e determinabilità oggettiva dell'ammontare e
            109 comma 2 ---> regole (formali) che individuano il momento di imputazione temporale dei ricavi e costi derivanti da operazioni "tipiche" (ossia cessioni di beni mobili e immobili e prestazioni di servizi)

            NB: la conseguenza di tale " disapplicazione è che -ai fini della determinazione del reddito (imponibile) d'impresa - l'esercizio di competenza dei proventi e degli oneri è quello in cui il componente reddituale viene iscritto in bilancio SECONDO CORRETTE REGOLE CONTABILI , senza che si possono applicare criteri differenti......(ne deriva che se appostano in modo capestro in bilancio l'a.e potrò mettere becco su tale interpretazione civilistica)

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              L’indeducibilità generalizzata degli accantonamenti si deve ritenere tutt’ora operante, anche dopo l’entrata in vigore della derivazione rafforzata, per effetto di quanto previsto dall’articolo 9 D.M. 08.06. 2011, recante disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di determinazione della base imponibile dell’Ires e del’Irap, applicabile però anche alle imprese Oic per il rimando contenuto nell’articolo 2 D.M. 03.08.2017.

              https://www.ecnews.it/accantonamenti...ne-rafforzata/

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                Il rapporto fra l’ammortamento dei beni strumentali ed il principio della derivazione rafforzata applicabile ai soggetti Oic Adopter è meno semplice di quanto possa apparire a prima vista.

                Infatti, è assodato che ai fini Ires le quote di ammortamento dei beni materiali non sono deducibili secondo l’ammontare imputato al conto economico dell’esercizio, in quanto anche in vigenza della derivazione rafforzata continuano ad applicarsi le limitazioni di cui all’articolo 101, comma 2, Tuir, ossia:
                • i coefficienti di ammortamento stabiliti dal D.M. 31.12.1988;
                • la riduzione alla metà di detti coefficienti nel primo esercizio.
                https://www.ecnews.it/derivazione-ra...lammortamento/

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                  Lo scorporo del valore del terreno ai fini dell’ammortamento dei fabbricati strumentali deve avvenire sempre in base alle regole stabilite dall’articolo 36, comma 7, D.L. 223/2006, anche per le società che applicano la derivazione rafforzata.

                  È quanto emerge da una risposta resa dall’Agenzia delle entrate in occasione di un recente incontro con la stampa specializzata.

                  https://www.ecnews.it/scorporo-del-t...ne-rafforzata/

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                    Anche le successive operazioni sulle azioni proprie, annullamento o cessione, vanno gestite secondo la “sostanza” dell’operazione.

                    A tal proposito, il principio contabile OIC 28 dedicato al patrimonio netto ha specificato che, nel caso di successiva alienazione delle azioni proprie, l’eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore di realizzo delle azioni cedute, non transita per il conto economico ma va imputata ad incremento o decremento di un’altra voce del patrimonio netto, e così anche nel caso di successivo annullamento delle azioni proprie.

                    È stato quindi superato l’approccio contrattuale per uniformarsi alla logica IAS/IFRS che privilegia l’approccio sostanziale: le operazioni sulle azioni proprie rappresentano, nella sostanza fenomeni di restituzione di ricchezza ai soci (al momento del loro acquisto) o di acquisizione di nuovi apporti, nel caso di successiva vendita.

                    Non rilevano pertanto a conto economico ma solo nell’ambito dello stato patrimoniale.

                    Come ulteriore conseguenza della cessione, si liberano le riserve vincolate al regime di indistribuibilità e indisponibilità assoluta al momento dell’acquisto a servizio della riserva negativa: in capo a tali riserve viene pertanto ripristinato il loro regime originario.

                    Il coordinamento tra le regole contabili introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e dagli aggiornati principi contabili e le relative disposizioni fiscali (articolo 13-bis D.L. 244/2016 e articolo 2 D.M. 3 agosto 2017), che hanno introdotto e disciplinato il principio di derivazione rafforzata per le imprese OIC-adopter, evidenzia che le operazioni che hanno come oggetto azioni proprie sono prive di rilevanza fiscale.

                    L’acquisto e la successiva rivendita di azioni proprie, così come non fa emergere alcun componente, positivo o negativo, a livello di conto economico non evidenzia neppure alcun differenziale, positivo da tassare o negativo da dedurre.

                    Eccezion fatta per le micro-imprese, definite dall’articolo 2435-ter del codice civile, alle quali non si applica il principio di derivazione rafforzata.


                    https://www.ecnews.it/cessione-azion...ne-rafforzata/

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                      La disciplina fiscale dei “super ammortamenti” – e di riflesso anche quella degli “iper ammortamenti” – opera in deroga al novellato principio di “derivazione rafforzata recentemente introdotto anche per i soggetti, diversi dalle micro imprese, che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, in virtù del rinvio operato dal nuovo articolo 83, comma 1-bis, del Tuir, alle disposizioni attuative emanate per i soggetti IAS (D.M. 1.4.2009 n. 48 e il D.M. 8.6.2011). Pertanto, anche per i soggetti che determinano il reddito imponibile sulla base delle risultanze del conto economico, la maggiorazione non risulta legata alle valutazioni di bilancio, ma è correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale: la maggiorazione in parola si traduce, infatti, in una variazione in diminuzione che opera in via extracontabile (circolare 4/E/2017).


                      https://www.ecnews.it/iper-ammortame...ne-rafforzata/

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                      Sto operando...
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