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    https://www.corriere.it/economia/fin...bblicate.shtml

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      L’esecuzione del menzionato provvedimento cautelare si inquadra nell’operazione di polizia giudiziaria denominata convenzionalmente “Golden Wood”, eseguita dal Gruppo della Guardia di Finanza di Prato e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze. Agli arrestati ed agli ulteriori indagati, in totale 60, è contestata - a vario titolo - l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonché i reati di intestazione fittizia di beni, contraffazione di documenti di identità e sostituzione di persona. L’operazione si connota in termini di assoluta rilevanza anche in ragione della contestazione della specifica aggravante consistente nell’agevolazione dell'attività di un’associazione mafiosa, nel caso di specie la “famiglia mafiosa di Corso dei Mille” di Palermo.

      http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-...osa-nostra201d

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

        L’esecuzione del menzionato provvedimento cautelare si inquadra nell’operazione di polizia giudiziaria denominata convenzionalmente “Golden Wood”, eseguita dal Gruppo della Guardia di Finanza di Prato e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze. Agli arrestati ed agli ulteriori indagati, in totale 60, è contestata - a vario titolo - l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonché i reati di intestazione fittizia di beni, contraffazione di documenti di identità e sostituzione di persona. L’operazione si connota in termini di assoluta rilevanza anche in ragione della contestazione della specifica aggravante consistente nell’agevolazione dell'attività di un’associazione mafiosa, nel caso di specie la “famiglia mafiosa di Corso dei Mille” di Palermo.

        http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-...osa-nostra201d
        Le complesse e laboriose indagini - realizzate attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali, attività di video-registrazione, appostamenti, pedinamenti e l’esame di copiosa documentazione bancaria - anche con il supporto dello S.C.I.C.O. della Guardia di Finanza, hanno consentito di accertare l’operatività di un’associazione a delinquere, ben organizzata e strutturata, la quale, al fine di immettere nel circuito economico denaro di provenienza illecita, ha creato e gestito - direttamente e tramite una serie di prestanome - una galassia di imprese con sedi in tutto il territorio nazionale ed in particolare in Toscana, Sicilia e Lazio (in totale 33), in parte reali ed effettivamente operanti ed in parte di fatto inesistenti in quanto sprovviste di qualsiasi idonea struttura imprenditoriale; tutte con oggetto sociale il commercio di pallets, ovvero le pedane in legno comunemente utilizzate per il trasporto e la movimentazione di vari tipi di materiale.

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          Le complesse e laboriose indagini - realizzate attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali, attività di video-registrazione, appostamenti, pedinamenti e l’esame di copiosa documentazione bancaria - anche con il supporto dello S.C.I.C.O. della Guardia di Finanza, hanno consentito di accertare l’operatività di un’associazione a delinquere, ben organizzata e strutturata, la quale, al fine di immettere nel circuito economico denaro di provenienza illecita, ha creato e gestito - direttamente e tramite una serie di prestanome - una galassia di imprese con sedi in tutto il territorio nazionale ed in particolare in Toscana, Sicilia e Lazio (in totale 33), in parte reali ed effettivamente operanti ed in parte di fatto inesistenti in quanto sprovviste di qualsiasi idonea struttura imprenditoriale; tutte con oggetto sociale il commercio di pallets, ovvero le pedane in legno comunemente utilizzate per il trasporto e la movimentazione di vari tipi di materiale.
          Il sistema illecito emerso ruotava attorno a due gruppi familiari di origine siciliana, imparentati tra loro, stanziati in Toscana ed in Sicilia. Fondamentale il ruolo assunto da uno dei dodici arrestati, un consulente del lavoro già sospeso dal proprio ordine professionale, incaricato della gestione finanziaria di talune imprese utilizzate dal sodalizio, nonché degli aspetti amministrativi, comprese le formalità inerenti alla costituzione delle ditte inesistenti, cui provvedeva utilizzando anche falsi documenti di identità. L’associazione a delinquere contava inoltre su una fitta rete di collaboratori, molti dei quali ricoprivano il ruolo di fittizi titolari di ditte inesistenti.

          pure i consulenti del lavoro mo....

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            Rol, comunque io continuerò a venire qui, avrò ancora bisogno di confrontarmi con te e di averti come interlocutore. Dobbiamo capire come organizzarci, perché avremo meno tempo...ed io dovrò fare una preparazione mirata…

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              L'ELUSIONE fiscale internazionale costituisce una delle maggiori cause di riduzione del gettito erariale e rappresenta il maggior rischio per lo sviluppo e la crescita perseguiti dalla comunità nazionale, nonchè dei principi di giustizia tributaria e solidarietà politica, economica e solidale della Costituzione.

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                L'ELUSIONE fiscale internazionale costituisce una delle maggiori cause di riduzione del gettito erariale e rappresenta il maggior rischio per lo sviluppo e la crescita perseguiti dalla comunità nazionale, nonchè dei principi di giustizia tributaria e solidarietà politica, economica e solidale della Costituzione.
                https://www.startmag.it/smartcity/ec...e-su-chrysler/

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                  attraverso le perdite fiscali pregresse.......

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                    https://www.normetributidigital.ilso...?uuid=ABndWocC

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                      1. Tassazione in uscita – “exit tax” (art. 2).

                      L’art. 2 del Decreto riformula l’articolo 166 del Tuir sul trasferimento all’estero di imprese commerciali. In termini generali, tale articolo prevede che l’Italia eserciti la propria potestà impositiva sulle plusvalenze non ancora realizzate – nonché sulle riserve in sospensione d’imposta – nel momento in cui i componenti dell’azienda o del complesso aziendale cui essi si riferiscono fuoriescono dal regime d’impresa domestico.

                      Nello specifico, le principali modifiche apportate dal Decreto interessano le seguenti tematiche:

                      A. presupposto oggettivo. In primo luogo, il nuovo comma 1 dell’art. 166 del Tuir identifica cinque fattispecie al ricorrere delle quali trova applicazione la disciplina della tassazione in uscita. In particolare, l’exit tax si applica ai soggetti che esercitano imprese commerciali qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi: (i) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono la propria residenza fiscale all’estero; (ii) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi ad una loro stabile organizzazione situata all’estero con riferimento alla quale si applica l’esenzione degli utili e delle perdite di cui all’articolo 168-ter la c.d. “Branch Exemption”; (iii) sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono l’intera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all’estero; (iv) sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all’estero; (v) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e sono stati oggetto di incorporazione da parte di una società fiscalmente non residente oppure hanno effettuato una scissione a favore di una o più beneficiarie non residenti oppure hanno effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa situati all’estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all’estero.

                      B. l’introduzione del “valore di mercato”. Ai fini della determinazione della plusvalenza in uscita il Decreto, in sostituzione del valore normale, introduce il concetto del valore di mercato utilizzato dalla disciplina in tema di transfer price. In maggior dettaglio, il quarto comma del nuovo art. 166 Tuir prevede che il valore del mercato è determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti.

                      C. disciplina delle perdite fiscali. Il Decreto fornisce degli specifici chiarimenti in merito al trattamento delle perdite fiscali realizzate fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia. In particolare, viene espressamente previsto che qualora, successivamente al trasferimento di residenza all’estero, non rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite degli esercizi precedenti a quello in cui avviene il trasferimento compensano prioritariamente il reddito dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, senza applicazione del limite previsto dall’art. 84 del Tuir. L’eventuale eccedenza è computata in diminuzione della plusvalenza generatasi.

                      D. versamento dell’imposta. La principale novità introdotta dal Decreto interessa il regime previsto per il versamento dell’imposta. In particolare, l’art.166 così come modificato dal Decreto prevede, per i soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, nella UE o in Stati aderenti allo SEE, con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo per la reciproca assistenza in materia di riscossione, la possibilità di optare per la rateizzazione dell’imposta per un massimo di cinque rate annuali di pari importo. Dal nuovo testo della norma si evince, dunque, l’eliminazione del regime di sospensione del versamento della tassazione fino al realizzo effettivo della plusvalenza relativa agli elementi trasferiti (sebbene sempre in un arco di tempo massimo pari a 10 anni), nonché la riduzione della rate da sei a cinque.
                      1. Valorizzazione dei beni in entrata (art. 3).

                      Coerentemente con le innovazioni introdotte in materia di tassazione in uscita (c.d. “exit tax”), l’art. 4 del Decreto introduce talune modifiche all’art. 166-bis del Tuir, in materia di determinazione dei valori fiscali delle attività e delle passività introdotte nel territorio italiano da parte di soggetti esteri (c.d. “entry tax”).

                      Le principali modifiche riguardano:
                      • la delimitazione del campo di applicazione della disposizione, mediante l’individuazione di un preciso elenco di fattispecie, e
                      • la definizione del concetto di “valore di mercato”, adottato come principale valore di riferimento.

                      In specie, la disciplina dell’“entry-tax” trova applicazione al ricorrere di una delle fattispecie individuate al nuovo comma 1 dell’art. 166-bis del Tuir, vale a dire nel caso in cui:

                      a. imprese commerciali estere trasferiscano la propria residenza in Italia;

                      b. soggetti fiscalmente residenti all’estero trasferiscano attivi a una propria stabile organizzazione localizzata in Italia;

                      c. soggetti fiscalmente residenti all’estero trasferiscano un complesso aziendale in Italia;

                      d. soggetti fiscalmente residenti in Italia, titolari di una stabile organizzazione all’estero in relazione alla quale si applica il regime di “branch exemption” previsto all’art. 168-ter del TUIR, trasferiscano attivi da tale stabile organizzazione alla “sede centrale” italiana;

                      e. imprese commerciali fiscalmente residenti all’estero e.1. siano fuse per incorporazione in soggetti fiscalmente residenti in Italia; e.2. effettuino una scissione del proprio patrimonio a beneficio di uno o più soggetti residenti in Italia; oppure e.3. conferiscano una stabile organizzazione situata all’estero a favore di un soggetto fiscalmente residente in Italia.

                      Qualora le attività e le passività così introdotte nel territorio italiano provengano da Paesi dell’Unione Europea, o da Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (ai sensi del d.m. 4 settembre 1996), il valore fiscale sarà assunto in misura pari al loro “valore di mercato”.

                      A tal proposito, il nuovo comma 4 dell’art. 166-bis del Tuir definisce il “valore di mercato” in termini analoghi a quanto previsto in materia di transfer pricing, rinviando espressamente alle indicazioni in materia recate dal d.m. 14 maggio 2018. Il comma 4 chiarisce altresì che, nel caso in cui sia necessario attribuire il “valore normale” a un “complesso aziendale o a un ramo di azienda”, si tenga conto (anche) del valore dell’avviamento, determinato avendo riguardo alle funzioni e ai rischi oggetto di trasferimento.

                      Nel caso in cui le attività e le passività introdotte nel territorio italiano a seguito di una delle operazioni in precedenza indicate provengano da Paesi diversi da quelli dell’Unione Europea, o da Paesi che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore fiscale delle attività e delle passività è determinato:
                      • qualora sia stato concluso con l’Amministrazione finanziaria italiana un “accordo preventivo” ai sensi dell’art. 31-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (c.d. “advanced pricing agreement”), in misura pari al “valore di mercato” determinato ai sensi dell’“accordo preventivo”, ovvero,
                      • in mancanza di tale accordo, raffrontando (i) il costo di acquisto, (ii) il valore di bilancio, e (iii) il “valore di mercato” determinato secondo la regola generale sopra descritta, e indicando, per le attività, il minore dei predetti valori, mentre, per le passività, il maggiore.


                      https://www.virtax.it/2019/01/25/dec...irettiva-atad/

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                      Sto operando...
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