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    Riconosciute le attenuanti

    All'anziana sono state riconosciute sia le attenuanti generiche che quella per aver estinto i debiti tributari. La donna ha collaborato con i magistrati e "ha provveduto a eseguire il versamento della ingente somma" di oltre 14,5 milioni all'Agenzia delle Entrate "il 14 gennaio 2019". Ha versato poi un altro milione per le imposte del 2017 e oltre 3,6 milioni al figlio (da un suo esposto si è arrivati ad un sequestro di 40 milioni a carico della madre). In più, ricorda il Gip, l'anziana "devolve importi rilevanti in favore di istituzioni sanitarie" e "istituendo il Trust ('The Charlie Trust'), ha disposto che il suo ingente patrimonio sia devoluto in favore di enti di assistenza pubblica e privata"

    https://tg24.sky.it/milano/2019/05/2...-svizzera.html

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      Riconosciute le attenuanti

      All'anziana sono state riconosciute sia le attenuanti generiche che quella per aver estinto i debiti tributari. La donna ha collaborato con i magistrati e "ha provveduto a eseguire il versamento della ingente somma" di oltre 14,5 milioni all'Agenzia delle Entrate "il 14 gennaio 2019". Ha versato poi un altro milione per le imposte del 2017 e oltre 3,6 milioni al figlio (da un suo esposto si è arrivati ad un sequestro di 40 milioni a carico della madre). In più, ricorda il Gip, l'anziana "devolve importi rilevanti in favore di istituzioni sanitarie" e "istituendo il Trust ('The Charlie Trust'), ha disposto che il suo ingente patrimonio sia devoluto in favore di enti di assistenza pubblica e privata"

      https://tg24.sky.it/milano/2019/05/2...-svizzera.html
      documenti e mail piuttosto espliciti nel mostrare come i professionisti della signora la consigliassero sul come spostare «subito la "cassetta" presso altra banca (che poi farà il passaggio a Jersey)» per «avere il tempo di correre ai ripari» e «controbattere a qualunque potenziale aggressione»; e sul come la signora studiasse la Nuova Zelanda ma infine preferisse la legge di Jersey per meglio «resistere agli attacchi anche di fronte a sentenze straniere», e «non rivivere l' incubo» di quando (a suo avviso «per un errore giudiziario») gli svizzeri le avevano bloccato dei beni.

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        https://www.youtube.com/watch?v=kwfXdXwTs3E

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          https://www.youtube.com/watch?v=tvaKKWv1-tQ

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

            1 disallineamento....; la detinazione a finalità estranee all'esercio dell'impresa (compresa, IN CASO DI SOCIETA', l'assegnazione ai soci ), autoconsumo....NON COMPORTA LA DEDUZIONE DI MINUSVALENZE (MENTRE FA PLUSVALENZA TASSATA)

            2 disallineamento : per le società ed enti commerciali---> le pex sono indeducibii al 95% mentre per non pex sono interamente deducibili se soddisano il 109 c 3 bis. Mentre per le imprese individuilitàali e le società di persona-----> per le non pex si ha deducibilità totale mentre per le pex sono deducibili per il 41,86 %

            vi trovate?
            Io ho trovato questo, mi dovresti aiutare a leggerlo...
            File allegati

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              https://www.10alle5quotidiano.info/b...ta-dal-figlio/

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                Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                Io ho trovato questo, mi dovresti aiutare a leggerlo...
                Non la parte sulle persone fisiche, il resto...la distinzione tra imprese individuali e altre società non mi è chiara, come se fossero tassate diversamente...e poi non ho capito la differenza di tassazione pex e non pex
                Ultima modifica di strelizia; 20-05-2019, 15:29.

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                  https://www.newsstandhub.com/it-it/c...i-dello-studio

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                    Io ho trovato questo, mi dovresti aiutare a leggerlo...
                    L'art. 58 comma 2 prevede per i soggetti IRPEF esenzione per il 60% e qdi tassazione per il 40%, però...

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                      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                      L'art. 58 comma 2 prevede per i soggetti IRPEF esenzione per il 60% e qdi tassazione per il 40%, però...
                      devi aggiornare le percentuali prima di tutto....

                      L’art. 1, co. 61, della L. 28.12.2015, n. 208 ha ridotto dal 27,50% al 24% l’aliquota IRES, con efficacia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016. In attuazione di
                      quest’ultima disposizione, è stato adottato il D.M. 26.5.2017, tramite il quale sono state rimodulate le percentuali di imponibilità ed esenzione dei seguenti componenti reddituali:
                      dividendi relativi a partecipazioni qualificate percepiti da soggetti IRPEF non imprenditori, la cui quota imponibile è aumentata dal 49,72% al 58,14% (art. 47, co. 1, del TUIR);
                      dividendi percepiti da soggetti IRPEF imprenditori, la cui quota imponibile è passata dal 49,72% al 58,14% (art. 59 del TUIR);
                      dividendi percepiti dagli enti non commerciali, la cui quota imponibile è cresciuta dal 77,74% al 100% (art. 4, co. 1, lett. q), del DLgs. 12.12.2003, n. 344);
                      plusvalenze (minusvalenze) realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di soggetti IRPEF non imprenditori, la cui quota imponibile (deducibile) si è incrementata dal 49,72% al 58,14% (art. 68, co. 3, del TUIR);
                      plusvalenze (minusvalenze) realizzate da soggetti IRPEF imprenditori, a seguito della cessione di quote oppure azioni in regime di “partecipation exemption ”, la cui quota di esenzione (indeducibilità) è passata dal 50,28% al 41,86% (art. 58, co. 2, del TUIR).



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