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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

    criteri di collegamento....

    redditi fondiari---> immobile si trova in italia
    redditi di capitale----> il soggetto che eroga si trova in italia
    reddito di lavoro autonomo e dipendente---> attività esercitata in italia
    redditi diversi---> attività svolte in italia e beni che sono in italia
    redditi da partecipazione---> imputati per trasparenza in italia
    invece quando si considerano i redditi prodotti all'estero? (qui vi incasinate sempre.....) è semplice, leggete a specchio l'art 23.....

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      voce di conto economico B.8 COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI.....

      -es....(per i quizzetti)


      ----> leasing di beni mobili
      ----> leasing di beni immobili
      ---> leasing di fabbricati strumentali

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        mobili e immobili

        102

        7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e' ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto e' soggetta alle regole dell'articolo 96 .

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          (fabbricati strumentali)

          la parte della quota di capitale dei canoni correlata alle aree su cui insistono i fabbricati strumentali è indeducibile. Tale parte è determinata applicando alla quota capitale le percentuali forfettarie del 20% o del 30%.

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            https://www.informazionefiscale.it/L...le-finanziario

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              Ma come fai a leggere questi articoli?

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                Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                Ma come fai a leggere questi articoli?
                non sono leggibili?

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                  non sono leggibili?
                  A un certo punto parla di ad blocker qualcosa da disattivare e interrompe la lettura

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                    Leasing: gestione contabile e fiscale. Focus su metodo finanziario e patrimoniale

                    Francesco Oliva - BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI
                    10 Registrazioni contabili del leasing e scritture in partita doppia con il metodo finanziario e con il metodo patrimoniale, considerazioni di carattere fiscale: guida alla gestione amministrativa del contratto di leasing.

                    Il contratto di leasing rappresenta una modalità di acquisizione dei beni strumentali o cespiti (materiali o immateriali) cui l’imprenditore può ricorrere in luogo dell’acquisto presso terzi o alla produzione (costruzione) in economia.

                    Si tratta di un contratto commerciale definito “atipico” fino al 2017 poiché non contemplato né dal codice civile né da altre leggi speciali. Dal 2017, invece, il leasing è stato tipizzato dalla Legge numero 172/2017 di conversione del Decreto legge 148/2017.

                    Esistono due metodologie di contabilizzazione del leasing:
                    • il metodo patrimoniale (o dei canoni);
                    • il metodo finanziario.
                    Leasing: registrazioni contabili con il metodo patrimoniale

                    Il metodo patrimoniale (o dei canoni) è quello utilizzato in Italia.

                    In questo caso il bene rimane di proprietà della società concedente: continuerà a figurare quindi nel suo attivo dello stato patrimoniale. L’imprenditore/società utilizzatore non iscrive il bene tra le immobilizzazioni ma registra l’impegno assunto contrattualmente nei conti d’ordine: beni in leasing (dare) a società di leasing conto impegni (avere).

                    Nel conto economico, invece, quest’ultimo/a contabilizza i canoni di leasing periodici cosi come risultanti dalle fatture passive ricevute. Leasing: cos’è e contabilizzazione del maxi canone?

                    Spesso il contratto di leasing prevede il pagamento di un “maxi canone” iniziale: si tratta di una sorta di acconto sul valore complessivo del bene che in alcuni casi può raggiungere percentuali del 20/25 %.

                    Questo maxi canone non può essere completamente imputato all’esercizio in cui si è manifestato finanziariamente. Perché? Perché per rispettare il principio della competenza economica è necessario ripartire tale valore per tutta la durata del contratto attraverso la tecnica dei risconti. Occorre fare molta attenzione però: ad ogni esercizio occorre “riaprire” il conto risconti attivi in modo da spegnere il conto acceso nel periodo precedente ed imputare cosi all’esercizio successivo la quota residua. Se la registrazione contabile è fatta correttamente nell’ultimo esercizio il mastrino risconti attivi avrà un saldo pari a zero.

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                      Leasing e metodo patrimoniale: l’iscrizione in bilancio
                      L’imprenditore/società utilizzatore iscriverà il bene nello stato patrimonialesoltanto qualora, al termine del contratto, decida di esercitare il riscatto. In questo caso la fattura sarà registrata utilizzando un conto patrimoniale (macchinario, attrezzatura, ecc. dipende dall’oggetto del contratto). Tale bene sarà poi soggetto ad ammortamento secondo le regole ordinarie. Leasing: registrazioni contabili con il metodo finanziario

                      Nel metodo finanziario, invece, il leasing viene contabilizzato (dal punto di vista dell’imprenditore/società utilizzatore) come se si trattasse dell’acquisto di un bene mediante ricorso ad un finanziamento esterno, con pagamento rateizzato. Attenzione: si tratta del metodo previsto dai principi contabili internazionali, IAS 17 nella fattispecie, nel caso di leasing finanziario. In caso di leasing operativo, invece, lo IAS 17 prevede le stesse regole contabili che abbiamo già visto nel metodo operativo.

                      Ricapitoliamo un attimo: in Italia contabilizziamo il leasing, a prescindere che si tratti di leasing finanziario od operativo, con il metodo patrimoniale.

                      Nell’ambito di applicazione dei principi contabili internazionali IAS-IFRS, invece, dobbiamo distinguere:
                      • il leasing finanziario cui si applica il metodo finanziario;
                      • il leasing operativo cui si applica il metodo patrimoniale.

                      Tornando al metodo finanziario, al momento della sottoscrizione del contratto, si rileva il “fair value” o valore corrente o valore di mercato del bene locato (oppure, se inferiore, il valore attuale dei pagamenti minimi previsti dal contratto) a fronte della simultanea registrazione del debito di finanziamento nei confronti del locatore (società di leasing).

                      Successivamente, in occasione del pagamento periodico delle rate (versamento dei canoni), si rendicontano gli oneri associati al finanziamento e, per la parte residua, si riduce il debito (quota capitale) nei confronti del locatore.

                      Di conseguenza nel metodo finanziario dobbiamo distinguere due componenti:

                      Quota capitale: riduce il debito finanziario iscritto nel passivo dello S.P.;
                      Quota interessi: viene imputata a conto economico come componente negativa di reddito accesa ai costi finanziari. Il caso del “cambio” di rilevazione contabile del leasing durante il corso del contratto: la deducibilità per la giurisprudenza di merito

                      Recentemente la gestione contabile e fiscale del leasing è stata oggetto di un interessante intervento di Giorgio Gavelli sul Sole 24 Ore.

                      In questa sede è stato affrontato il tema del cambio di rilevazione contabile del leasing durante l’ordinario corso del contratto; secondo i giudici di merito (Ctp Milano e Ctr Lombardia 4221/16/2018):
                      è illegittimo l’avviso di accertamento con cui l’ufficio riprende a tassazione i componenti negativi di reddito dedotti da un’impresa che modifica in corso di contratto il criterio di rilevazione della locazione finanziaria, passando dal “metodo patrimoniale” previsto dai vigenti Oic al “metodo finanziario” proprio degli Ias/Ifrs
                      Tale variazione, secondo i giudici, è stata motivata dall’esigenza di applicare il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

                      Lo stesso Gavelli evidenzia tuttavia come si tratti di un tema assai controverso, su cui la dottrina prevalente non ritiene comunque possibile che le imprese che non adottano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs possano derogare alla disciplina prevista dal codice civile e dai principi contabili nazionali (a questo proposito si veda, in particolare, il principio contabile nazionale OIC numero 11).

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