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    Leasing: contabilizzazione in partita doppia

    In partita doppia si registrerà inizialmente (alla data di stipula del contratto) quanto segue:

    Attrezzatura in leasing - DARE (VFA)
    Debiti verso società di leasing – AVERE (VFP)

    In occasione del ricevimento delle fatture periodiche:

    Debiti vs società di leasing – DARE (VFA)
    Oneri finanziari – DARE (VFA)
    Debiti vs fornitori –AVERE (VFP)

    Ovviamente in occasione del pagamento della fattura avremo:

    Debiti vs fornitori – DARE (VFA)
    Banca x c/c – AVERE (VFP) Leasing: cos’è il contratto del sale and lease-back?

    Una variante, che può essere utile conoscere almeno per grandi linee, è quella del sale and lease-back (retrolocazione). Si tratta dell’operazione doppia di cessione di un bene ad un terzo e contemporanea stipula di un contratto di leasing per l’utilizzo dello stesso bene, con correlazione tra canoni locatori e prezzo di vendita. Le parti dunque, sono da un lato il venditore/locatario, e dall’altro il compratore/locatore. Secondo i principi internazionali i risvolti contabili dipendono sempre dal tipo di leasing sottostante: metodo finanziario per il leasing finanziario, metodo patrimoniale per il leasing operativo

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      mobili e immobili

      102

      7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e' ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto e' soggetta alle regole dell'articolo 96 .
      Questo non mi è chiaro

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        Leasing: gestione contabile e fiscale. Focus su metodo finanziario e patrimoniale

        Francesco Oliva - BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI
        10 Registrazioni contabili del leasing e scritture in partita doppia con il metodo finanziario e con il metodo patrimoniale, considerazioni di carattere fiscale: guida alla gestione amministrativa del contratto di leasing.

        Il contratto di leasing rappresenta una modalità di acquisizione dei beni strumentali o cespiti (materiali o immateriali) cui l’imprenditore può ricorrere in luogo dell’acquisto presso terzi o alla produzione (costruzione) in economia.

        Si tratta di un contratto commerciale definito “atipico” fino al 2017 poiché non contemplato né dal codice civile né da altre leggi speciali. Dal 2017, invece, il leasing è stato tipizzato dalla Legge numero 172/2017 di conversione del Decreto legge 148/2017.

        Esistono due metodologie di contabilizzazione del leasing:
        • il metodo patrimoniale (o dei canoni);
        • il metodo finanziario.
        Leasing: registrazioni contabili con il metodo patrimoniale

        Il metodo patrimoniale (o dei canoni) è quello utilizzato in Italia.

        In questo caso il bene rimane di proprietà della società concedente: continuerà a figurare quindi nel suo attivo dello stato patrimoniale. L’imprenditore/società utilizzatore non iscrive il bene tra le immobilizzazioni ma registra l’impegno assunto contrattualmente nei conti d’ordine: beni in leasing (dare) a società di leasing conto impegni (avere).

        Nel conto economico, invece, quest’ultimo/a contabilizza i canoni di leasing periodici cosi come risultanti dalle fatture passive ricevute. Leasing: cos’è e contabilizzazione del maxi canone?

        Spesso il contratto di leasing prevede il pagamento di un “maxi canone” iniziale: si tratta di una sorta di acconto sul valore complessivo del bene che in alcuni casi può raggiungere percentuali del 20/25 %.

        Questo maxi canone non può essere completamente imputato all’esercizio in cui si è manifestato finanziariamente. Perché? Perché per rispettare il principio della competenza economica è necessario ripartire tale valore per tutta la durata del contratto attraverso la tecnica dei risconti. Occorre fare molta attenzione però: ad ogni esercizio occorre “riaprire” il conto risconti attivi in modo da spegnere il conto acceso nel periodo precedente ed imputare cosi all’esercizio successivo la quota residua. Se la registrazione contabile è fatta correttamente nell’ultimo esercizio il mastrino risconti attivi avrà un saldo pari a zero.
        I conti d'ordine non esistono più però

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          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

          Questo non mi è chiaro
          dal lato dell'impresa utilizzatrice,,,,

          leasing di beni mobili (normativa fiscale)---> i canoni relativi sono deducibili per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento. per cui se la durata effettiva del contratto è inferiore a quella "minima fiscale" per ciascun esercizio occorre effettuare variazione in aumento in dichiarazione dei redditi
          In ogni caso, la quota di interessi impliciti, desunta dal contratto, è deducibile ai sensi dell'art 96 del tuir

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            I conti d'ordine non esistono più però
            si

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              dal lato dell'impresa utilizzatrice,,,,

              leasing di beni mobili (normativa fiscale)---> i canoni relativi sono deducibili per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento. per cui se la durata effettiva del contratto è inferiore a quella "minima fiscale" per ciascun esercizio occorre effettuare variazione in aumento in dichiarazione dei redditi
              In ogni caso, la quota di interessi impliciti, desunta dal contratto, è deducibile ai sensi dell'art 96 del tuir
              Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e' ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2

              Non ho capito questa parte. 164 comma 1 b? coefficiente?

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                si
                La sezione del bilancio dedicata ai conti d'ordine non esiste, quindi come si fa?

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                  dal lato dell'impresa utilizzatrice,,,,

                  leasing di beni mobili (normativa fiscale)---> i canoni relativi sono deducibili per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento. per cui se la durata effettiva del contratto è inferiore a quella "minima fiscale" per ciascun esercizio occorre effettuare variazione in aumento in dichiarazione dei redditi
                  In ogni caso, la quota di interessi impliciti, desunta dal contratto, è deducibile ai sensi dell'art 96 del tuir
                  http://www.marchegianionline.net/appro/appro_1237.htm

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                    La sezione del bilancio dedicata ai conti d'ordine non esiste, quindi come si fa?
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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

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                      https://www.ecnews.it/la-nota-integr...e-alle-novita/

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