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L'angolo di ROL

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    x l'esame...

    quando si dice scrivere chiaro

    Perciò, l’interpretazione dell’atto portato a registrazione, secondo l’articolo 20 in oggetto, deve essere circoscrittaagli effetti giuridici dell’atto”, così che l’imposta va liquidata secondo la tipizzazione stabilita dalle voci della Tariffa allegata al Tur, senza che possa assumere rilievo ogni altro elemento esterno, anche se portato o venuto a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria, ed anche se in qualche modo interagente con l’atto posto a registrazione, fatto salvo per quanto fosse previsto dagli articoli successivi dello stesso Tur.

    La conferma dell’imposta di registro come imposta d’atto e come prelievo riferito agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati, è quindi il passaggio chiave dell’intervento del Legislatore non meritevole di censure di incostituzionalità.

    Né vale l’obiezione per cui l’esclusione della rilevanza interpretativa degli elementi extratestuali e del collegamento negoziale potrebbe favorire la fruizione di indebiti vantaggi fiscali, posto che a tale presidio è posta la disciplina dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis L. 212/2000, con le relative tutele endoprocedimentali.

    Infatti, ricondurre l’articolo 20 Tur ad una portata riqualificatoria dell’atto posto a registrazione in chiave antielusiva avrebbe l’effetto – sottolinea la Corte – di consentire all’Amministrazione Finanziaria di “operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di indebiti vantaggi fiscali e di operazioni prive di sostanza economica, precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione europea)”.

    https://www.ecnews.it/imposta-di-reg...dici-dellatto/

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      x l'esame

      Il contribuente, come indicato all’ultimo periodo del terzo comma dell’articolo 17 del Tuir, non può scegliere il regime della tassazione ad aliquote ordinarie in sede di dichiarazione. La norma stabilisce, infatti, che gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le imposte dovute, facendo concorrere le somme percepite alla formazione del reddito complessivo se ciò risulta più favorevole al contribuente.
      Sull’argomento, poi, l’articolo 1 del Dpr n. 600/1973, al terzo comma, stabilisce che i redditi a tassazione separata -come quelli in questione- non devono essere esposti in dichiarazione dei redditi quando sono corrisposti da soggetti che sono obbligati a effettuare (e dichiarare) la ritenuta d’acconto.
      Alla luce di tutto ciò appare chiaro che il contribuente non può scegliere, anche se ritiene che la tassazione ordinaria sia più favorevole, di indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli emolumenti ricevuti, assoggettati a tassazione separata dagli eroganti,.

      L’articolo 17 del Tuir prevede che l’Agenzia delle entrate, una volta proceduto alla liquidazione delle imposte dovute sulle somme soggette alla tassazione separata, deve comunicarne l’esito al contribuente.

      https://www.fiscooggi.it/rubrica/nor...-puo-scegliere

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        https://www.investireoggi.it/obbliga...stano-incerti/

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          https://www.ilsole24ore.com/art/gree...onano-AC9tKqDB

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            https://www.milanofinanza.it/news/do...08311327178470

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

              Quindi sei un consulente fiscale innoquo? In questo senso sei innoquo?
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              MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 17 giugno 2016

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                ------------------->

                MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 17 giugno 2016
                che non vi venisse in mente impacchettare nel 110% (in caso di sforamento)

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                  LA MINI DUE DILIGENCE

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                    https://www.ilfattoquotidiano.it/201...zioni/5079055/

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                      Il documento di Deloitte è composto da 148 pagine: nella prima parte sono analizzate la situazione economica, lo stato degli impianti (e la manutenzione), il modus operandi gestionale, i costi per i servizi e i progetti; nella seconda vengono passate in rassegna quelle che Deloitte definisce “red flag“, ovvero le transazioni critiche: si tratta di 18 possibili anomalie, costate all’ente 548mila euro e riguardanti soprattutto le consulenze esterne e i servizi di viaggio, comunicazione e pubblicità. Per quanto riguarda la prima parte, la società di revisione ha sottolineato come sin dal 2011 il Cira abbia messo in campo una politica di contrazione dei costi, con particolare attenzione alla manutenzione degli impianti.

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