x l'esame...
quando si dice scrivere chiaro
Perciò, l’interpretazione dell’atto portato a registrazione, secondo l’articolo 20 in oggetto, deve essere circoscritta “agli effetti giuridici dell’atto”, così che l’imposta va liquidata secondo la tipizzazione stabilita dalle voci della Tariffa allegata al Tur, senza che possa assumere rilievo ogni altro elemento esterno, anche se portato o venuto a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria, ed anche se in qualche modo interagente con l’atto posto a registrazione, fatto salvo per quanto fosse previsto dagli articoli successivi dello stesso Tur.
La conferma dell’imposta di registro come imposta d’atto e come prelievo riferito agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati, è quindi il passaggio chiave dell’intervento del Legislatore non meritevole di censure di incostituzionalità.
Né vale l’obiezione per cui l’esclusione della rilevanza interpretativa degli elementi extratestuali e del collegamento negoziale potrebbe favorire la fruizione di indebiti vantaggi fiscali, posto che a tale presidio è posta la disciplina dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis L. 212/2000, con le relative tutele endoprocedimentali.
Infatti, ricondurre l’articolo 20 Tur ad una portata riqualificatoria dell’atto posto a registrazione in chiave antielusiva avrebbe l’effetto – sottolinea la Corte – di consentire all’Amministrazione Finanziaria di “operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di indebiti vantaggi fiscali e di operazioni prive di sostanza economica, precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione europea)”.
https://www.ecnews.it/imposta-di-reg...dici-dellatto/
quando si dice scrivere chiaro
Perciò, l’interpretazione dell’atto portato a registrazione, secondo l’articolo 20 in oggetto, deve essere circoscritta “agli effetti giuridici dell’atto”, così che l’imposta va liquidata secondo la tipizzazione stabilita dalle voci della Tariffa allegata al Tur, senza che possa assumere rilievo ogni altro elemento esterno, anche se portato o venuto a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria, ed anche se in qualche modo interagente con l’atto posto a registrazione, fatto salvo per quanto fosse previsto dagli articoli successivi dello stesso Tur.
La conferma dell’imposta di registro come imposta d’atto e come prelievo riferito agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati, è quindi il passaggio chiave dell’intervento del Legislatore non meritevole di censure di incostituzionalità.
Né vale l’obiezione per cui l’esclusione della rilevanza interpretativa degli elementi extratestuali e del collegamento negoziale potrebbe favorire la fruizione di indebiti vantaggi fiscali, posto che a tale presidio è posta la disciplina dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis L. 212/2000, con le relative tutele endoprocedimentali.
Infatti, ricondurre l’articolo 20 Tur ad una portata riqualificatoria dell’atto posto a registrazione in chiave antielusiva avrebbe l’effetto – sottolinea la Corte – di consentire all’Amministrazione Finanziaria di “operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di indebiti vantaggi fiscali e di operazioni prive di sostanza economica, precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione europea)”.
https://www.ecnews.it/imposta-di-reg...dici-dellatto/
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