- Reddito agrario
Rientra fra i redditi fondiari. È quello attribuito ai fini fiscali a chi (proprietario, affittuario eccetera) utilizza un terreno agricolo. È determinato dal catasto in misura fissa, in base al tipo di terreno e di coltura.
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L'angolo di ROL
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- Reddito dominicale
Rientra fra i redditi fondiari. È la remunerazione della proprietà del terreno, in quanto tale, a prescindere dalle coltivazioni effettuate. Anche il reddito dominicale, come il reddito agrario, viene determinato su base catastale, mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo.
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- Reddito dominicale
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- Reddito dei fabbricati
Rientra fra i redditi fondiari. È costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana, vale a dire dai fabbricati e dalle altre costruzioni stabili o da loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. È determinato catastalmente, a meno che l'immobile non sia locato.
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- Rendita catastale
È il valore ai fini fiscali attribuito agli immobili in base alle tariffe d'estimo. Gli uffici del Territorio determinano le tariffe d'estimo tenendo conto del Comune, della zona censuaria, della categoria e della classe. Le tabelle delle tariffe d'estimo sono consultabili presso gli uffici dell'agenzia del Territorio (ex uffici catastali). La rendita catastale si ottiene moltiplicando la tariffa per la consistenza dell'immobile (vani, mq o mc).
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- Residenza fiscale
E' l'elemento fondamentale per determinare il regime impositivo del soggetto, persona fisica o giuridica. Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Si considerano altresì, residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in paradisi fiscali. Per quanto riguarda le persone giuridiche, il criterio generale è quello per cui si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. In più esistono tutta una serie di regole che tendono a contrastare il fenomeno dell'esterovestizione, vale a dire la fissazione solo fittizia della residenza all'estero.
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- Residenza fiscale
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- Reverse charge
Meccanismo in base al quale è il cessionario o committente del bene o servizio, che riceve la fattura emessa dal cedente o dal prestatore senza addebito dell'Iva, a integrare poi il documento con l'aliquota applicabile e la relativa imposta (in italiano "inversione contabile"). La fattura è poi annotata sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi sia nel registro degli acquisti.
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- Reverse charge
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- Riserve
Accantonamenti di quote di utili (ad esempio, la riserva legale) o di patrimonio netto (ad esempio, la riserva sovrapprezzo azioni) di cui costituiscono un accrescimento. La legge fiscale prevede alcune riserve in sospensione di imposta, che vengono tassate al verificarsi dell'evento futuro (distribuzione ai soci).
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- Riserve
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- Risparmio amministrato
Regime di tassazione in materia di capital gain, in base al quale il soggetto a cui sono stati affidati in custodia o in amministrazione i titoli (ad esempio, banche, Sim, fiduciarie, agenti di cambio eccetera) calcola e paga le imposte, fungendo da sostituto d'imposta, al momento del realizzo. - Risparmio gestito
Regime di tassazione in materia di capital gain, in base al quale il gestore del patrimonio (ad esempio, banche, Sim, fiduciarie, agenti di cambio eccetera) calcola e paga le imposte applicabili al "maturato", e quindi non effettivamente realizzato, nel periodo d'imposta.
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- Risparmio amministrato
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- Ritenuta alla fonte a titolo d'acconto
Somma sottratta dal reddito a opera di chi lo eroga (il sostituto d'imposta), che rappresenta (diversamente dalla ritenuta a titolo di imposta) una parte dell'imposta totale dovuta. Al momento della dichiarazione, il contribuente (sostituito) deve inserire fra i suoi redditi quelli che sono già stati assoggettati alle ritenute d'acconto, sottraendo queste dall'imposta dovuta. - Ritenuta alla fonte a titolo d'imposta
Somma sottratta dal reddito a opera di chi lo eroga (sostituto d'imposta) e che rappresenta (diversamente dalla ritenuta a titolo di acconto) l'intera imposta dovuta. Il contribuente (sostituito) non ha quindi più l'obbligo di dichiarare il reddito in questione.
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- Ritenuta alla fonte a titolo d'acconto
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