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    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

    Beh, se l'accollo tributario fosse argomento da approfondire...
    ti basta il quizzetto quando faremo lo statuto del contribuente....

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

      questo salva...

      Le note di variazione in diminuzione devono essere emesse entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la maggiore detrazione
      Io ho altri dati nel libro...devo verificare meglio se sono corretti oppure non aggiornati...cmq frugando anche altrove mi pare che il termine sia di un anno dall'effettuazione dell'operazione tranne alcune eccezioni che non prevedono limiti di tempo. Si dice così anche qui

      File allegati
      Ultima modifica di strelizia; 04-10-2018, 19:52.

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

        ti basta il quizzetto quando faremo lo statuto del contribuente....
        Art. 8. (Tutela dell’integrità patrimoniale)
        1. L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
        2. È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
        3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
        4. L’amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
        5. L’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
        4. Con decreto del Ministro delle finanze, (ora economia...) adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
        7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall’articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l’indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.
        8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l’estinzione dell’obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall’anno d’imposta 2002, l’applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.

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          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

          Io ho altri dati nel libro...devo verificare meglio se sono corretti oppure non aggiornati
          posizione agenzia dopo il DL 50/2017

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

            posizione agenzia dopo il DL 50/2017
            https://www.agenziaentrate.gov.it/wp...-2018-U.pdf%20

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              GIORNATA INTENSA OGGI...

              A DOMANI DOTTORI...

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                http://www.fiscoequo.it/2015/attuali...le-cayman.html

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                  ps:

                  il credito d'imposta in capo all'accollante è spesso di difficile utilizzo, ingente e relativo "talvolta "a tarocche agevolazioni.......

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                    Le conseguenze letali dipendono dalla postazione in cui si colloca il zompafosso...se a monte o a valle.....(spesso lo si trova in entrambe le posizioni, a valle con prestanomi a monte personalmente)

                    poi ci sono i selvaggi che creano il credito con false fatturazioni....

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                      Se il disegno di legge in esame dovesse essere approvato, i contribuenti e gli operatori del settore dovrebbero prender atto che, dal controllo del modello F24, attuabile dal 29 ottobre 2018, e dall’inasprimento delle sanzioni, non è conveniente procedere e/o rischiare di utilizzare crediti in compensazione se non si ha la certezza della loro esistenza.

                      https://www.fiscal-focus.it/cms_util...zioni,3,101387

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