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    Ciao Rol

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      a questo punto la disciplina delle perdite si differenzia.....

      SOGGETTI IRES
      Art. 84

      Riporto delle perdite

      1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        a questo punto la disciplina delle perdite si differenzia.....

        SOGGETTI IRES
        Art. 84

        Riporto delle perdite

        1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.
        quindi non si toglie la possibilità di scomputare la perdita integralmente MA TE LA MODULO-----> tradotto: voglio che almeno il 20% del reddito conseguito sia tassato nel singolo periodo d'imposta

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          quindi non si toglie la possibilità di scomputare la perdita integralmente MA TE LA MODULO-----> tradotto: voglio che almeno il 20% del reddito conseguito sia tassato nel singolo periodo d'imposta
          ATTENZIONE....alle SOCIETA' DI COMODO...

          la possibilità di scomputare la perdita è solo sulla parte del reddito prodotto che eccede quello minimo presunto

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            per i soggetti irpef devo distinguere....

            compensazione verticale (posso scomputare solo dal reddito d'impresa)
            compensazione orizzontale (posso scomputare dal reddito complessivo)

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              La compensazione orizzontale è vero che ti da il vantaggio di scomputare anche da altri redditi (infatti è sul reddito complessivo) ma ha la fregatura che non è perdita riportabile in avanti....
              La compensazione verticale ti vincola lo scomputo della perdita solo a reddito d'impresa (non al reddito complessivo) ma ti dà la possibilità del riporto in avanti della perdita con un limite di tempo,,,

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                Ma non sarebbe meglio se riuscissimo a seguirti quando scrivi? Ci sarebbero domande subito non dopo...

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  La compensazione orizzontale è vero che ti da il vantaggio di scomputare anche da altri redditi (infatti è sul reddito complessivo) ma ha la fregatura che non è perdita riportabile in avanti....
                  La compensazione verticale ti vincola lo scomputo della perdita solo a reddito d'impresa (non al reddito complessivo) ma ti dà la possibilità del riporto in avanti della perdita con un limite di tempo,,,
                  Art. 8

                  Determinazione del reddito complessivo

                  1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

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                    forse è un po' difficile per gli orari...

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                      art 8

                      3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66.

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