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L'angolo di ROL

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    la differenza tra I/II e III Repubblica....

    In un’altra conversazione, citata nelle oltre trecento pagine dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Maria Paola Tomasello,

    1)------> l’imprenditore avrebbe poi aggiunto che si trattava di un “investimento” “molto moderato rispetto a
    ----2) quanto facevo in passato
    quando ho speso cifre che manco te racconto però la sostanza che la mia forza è quella che alzo il telefono…”

    https://www.ilfattoquotidiano.it/201...lozzi/4423858/


    onestà, onestà....ahahahahahahahahahaha

    Parlando dell’associazione, Parnasi la definisce “un comitato di professionisti di Milano, gente non legata a Salvini. Non è una roba della Lega Nord”. In particolare l’indagato Parnasi, intercettato al telefono, in riferimento a questa organizzazione afferma: “questa è un’Associazione – si legge nell’ordinanza del gip – che ha valorizzato non solo la Lega ma ha valorizzato Stefano Parisi tutto il centrodestra diciamo a Milano ed è stato anche un veicolo con cui io mi sono accreditato in maniera importante no
    Ho organizzato cene, ho portato imprenditori, ho fatto quello che, tu mi insegni, un ragazzo di 38 anni all’epoca doveva fare per crescere a Milano“. Sui finanziamenti ad associazioni da parte di Parnasi la procura dovrà valutare se ci sono profili di natura penale.

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      con le cime di rape....

      Dagostino è soprannominato in Toscana il 're degli outlet'. La società di cui si parla è la Andi di Figline Valdarno, cancellata nel 2006 dal registro delle imprese. Le fatture erano emesse da società pugliesi. Il nome di Dagostino è finito alla ribalta delle cronache giudiziarie, per altri casi, nell'inchiesta tra gli affari con Tiziano Renzi, padre dell'ex premier Matteo. Anche in quella occasione l'accusa, per Dagostino, Renzi senior e moglie, riguarda fatture false. Il rinvio a giudizio è stato chiesto a maggio scorso.

      : http://www.gonews.it/2018/06/13/arre...-milioni-euro/

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        Art. 90

        Proventi immobiliari

        1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 70 per quelli situati all'estero. Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo 41. In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.(1)

        2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.

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          quindi......

          i proventi derivanti dagli immobili merce e strumentali concorrono alla formazione del reddito d'impresa secondo il RICAVI-COSTI (conto economico)
          i proventi derivanti dal possesso di immobili patrimonio si opera con l'art 90 tuir.

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            art 90----> questi immobili (patrimonio) non ci azzeccano con il normale svolgimento dell'attività d'impresa e quindi si è deciso di farli concorrere al reddito d'impresa seguendo le regole dei redditi fondiari

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              Art. 92

              Variazioni delle rimanenze

              1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.

              2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantita'.

              3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantita', valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal piu' recente.

              4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.

              5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, e' superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, e' determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformita' alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

              6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.

              7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.

              8. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore cosi' determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita' di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.

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                come ve lo spiego questo???? ahahahahah minchi.a

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                  fine anno ..negozio abbigliamento.......dovete rilevare le rimanenze

                  devo contare (rilevare) conto.... raggruppo i vestiti.da una parte, le .scarpe dall'altra ecc devo avere cioè categorie omogenee.....e poi applico ad ogni blocco ...esempio vestiti i criteri di valutazione previsti dal codice civile.....poi faccio la stessa cosa per le scarpe...e poi faccio la sommatoria di tutte...(ecco perchè nell'articolo è scritto 2 volte valore minimo)

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                    poi al comma 2...vediamo...

                    Nel primo anno calcolo il CUM (costo medio unitario) = costo complessivo di categoria diviso la quantità complessiva di categoria.....supponiamo che da tale divisione ti viene diciamo 20......

                    se la quantità in giacenza è ad esempio 50...farò quantità della rimanenza (50) x cum (20)= 1000 ( il valore di rimanenza di categoria)

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                      Se l'anno successivo quel 50 diventa 80....dovete considerare solo le rimanenze incrementali...(80-50)= 30.....il fisco non vuole che 50 e 30 si mischino......quindi il totale sarà 80 ma le tengo distinte...

                      il 30 le valuto sempre al cum....supponiamo che ottengo un valore pari a 30....farò quindi 30x30= 900

                      dunque il TOTALE SARA' 1000+900= 1900....

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                      Sto operando...
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