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L'angolo di ROL

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    “L’insano gesto – posto in essere mediante impiccamento – non è stato consumato per il tempestivo intervento dei poliziotti penitenziari. L’uomo è un detenuto di origine italiana di circa 40 anni, definitivo per reati sulla legge fallimentare, bancarotta fraudolenta, con fine pena previsto per il 2022, e il tentativo è avvenuto presso il 2° reparto della casa di reclusione di Milano Opera. Soltanto grazie all’intervento provvidenziale dell’Agente di sezione si è evitato che l’estremo gesto avesse conseguenze .....


    eh già......

    https://www.pressreader.com/italy/co...81689728839214

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      o fusibbbbil,,,,,,

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        https://www.corriereagrigentino.it/2...atanese-video/

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          Art. 93

          Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

          1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.

          2. La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finche' non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta dastati di avanzamentola valutazione e' fatta in base ai corrispettivi liquidati.

          [3.]

          4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, e' limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi e' imputata al reddito dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.

          [5.]

          6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato (non più), distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalita' e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

          [7.]
          qui siamo a cavallo d'esercizio.....



          non mi piace ...........sicuramente a cavallo d'esercizio ma non basta....

          a cavallo+ superiore a 12 mesi!!!

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            Art. 92

            Variazioni delle rimanenze

            1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.

            2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantita'.

            3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantita', valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal piu' recente.

            4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.

            5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, e' superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, e' determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformita' alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

            6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.

            7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.

            8. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore cosi' determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita' di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.

            --------

            quelli al minuto in deroga, alla regola generale, possono valutare con il prezzo al dettaglio

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              Art. 92

              Variazioni delle rimanenze

              1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.

              2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantita'.

              3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantita', valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal piu' recente.

              4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.

              5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, e' superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, e' determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformita' alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

              6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvoquanto stabilito nell'articolo 93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.

              7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.

              8. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore cosi' determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita' di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.


              quindi in deroga, alla REGOLA GENERALE, possono adottare tale metodo

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                qui il raccordo con le voci del conto economico....

                vi consiglio anche(dopo aver studiato bene il tuir....altrimenti fate confusione...) un raccordo con le norme civilistiche corrispondenti...

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  Devono essere raggruppate in categorie omogenee per natura e valore e valutate attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello scaturente dall'applicazione dei criteri utilizzati in sede civilistica (media ponderata, fifo, lifo ecc


                  NB---> restano escluse da ciò le rimanenze valutate a COSTO SPECIFICO, che concorrono al reddito imponibile con tale valore

                  mi raccomando attenzione qui.....la svalutazione delle rimanenze valutate al costo specifico non è rilevante ai fini ires, l'applicazione del 92 comma 5 (svalutazione) è solo per i beni valutati con i criteri convenzionali alternativi ai costi specifici (es lifo. fifo, costo medio ponderato ecc)

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                    FIFO--> vendo per prima i più vecchi...( quindi in rimanenza ci sono i più recenti)
                    LIFO---> vendo per prima i più nuovi (quindi in rimanenza ci sono i più vecchi)

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      FIFO--> vendo per prima i più vecchi...( quindi in rimanenza ci sono i più recenti)
                      LIFO---> vendo per prima i più nuovi (quindi in rimanenza ci sono i più vecchi)
                      quali sono le conseguenze delle valutazioni con questi metodi? dipende dai prezzi....

                      domanda: nel 2018 qual'è il metodo più opportuno da adottare???

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