comunque anche io trovo la nuova grafica BRUTTA!
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
il concetto aziendalistico e quello civilistico di spesa non sono necessariamente legati all’elemento dell’utilità, essendo configurabile quale costo anche cio’ che, nel singolo caso, non reca utilità all’attività d’impresa.
Viceversa, l’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo.
In questo quadro concettuale, occorre precisare che l’evidenziazione di un comportamento antieconomico in relazione all’imposta sui redditi e dell’iva non puo’ giustificarsi identificando l’inerenza con la sproporzione o l’incongruità dei costi (in tali termini, invece, Cass., n. 10269/17): si e’ già visto, infatti, che l’inerenza si risolve in un giudizio qualitativo, non quantitativo, e non si ricollega all’art. 75, comma 5, Tuir (ora 109), ma e’ strettamente correlata alla nozione stessa di reddito d’impresa.
Per quanto esposto, la sentenza impugnata non puo’ essere condivisa in ordine alla motivazione che ha escluso l’inerenza dei costo invocato, poiche’ esso non aveva incrementato i ricavi aziendali, recependo un’accezione di inerenza non corretta.........
miiiiiii che bomba!
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Originariamente inviato da etnaland Visualizza il messaggioRollino..niente sub?!
.cit. Quando ci sarà la prova professionale scriverò qui qualcosa...e per attitudinale non si studia assieme!
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioREPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
il concetto aziendalistico e quello civilistico di spesa non sono necessariamente legati all’elemento dell’utilità, essendo configurabile quale costo anche cio’ che, nel singolo caso, non reca utilità all’attività d’impresa.
Viceversa, l’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo.
In questo quadro concettuale, occorre precisare che l’evidenziazione di un comportamento antieconomico in relazione all’imposta sui redditi e dell’iva non puo’ giustificarsi identificando l’inerenza con la sproporzione o l’incongruità dei costi (in tali termini, invece, Cass., n. 10269/17): si e’ già visto, infatti, che l’inerenza si risolve in un giudizio qualitativo, non quantitativo, e non si ricollega all’art. 75, comma 5, Tuir (ora 109), ma e’ strettamente correlata alla nozione stessa di reddito d’impresa.
Per quanto esposto, la sentenza impugnata non puo’ essere condivisa in ordine alla motivazione che ha escluso l’inerenza dei costo invocato, poiche’ esso non aveva incrementato i ricavi aziendali, recependo un’accezione di inerenza non corretta.........
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Originariamente inviato da rol Visualizza il messaggio
credo che tra un pò gli aspiranti funzionari inizieranno a scambiarsi opinioni ,strelizia ha aperto un post
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Originariamente inviato da etnaland Visualizza il messaggio
beh intanto come stai?...spero nulla di grave!! E poi senza nulla togliere alla forumina strelly ...ma i want you!
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Originariamente inviato da rol Visualizza il messaggio
bene grazie. Non ho letto il bando, ma si sanno le date?
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Originariamente inviato da etnaland Visualizza il messaggio
data uscita date 05/06/2018!!
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