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L'angolo di ROL

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    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

    Il concetto di inerenza mi pare di capire che vada analizzato solo sotto l'aspetto qualitativo e non quantitativo, secondo quanto dispone la sentenza della Corte di Cassazione del 2017 che hai postato :"
    l’'inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo.
    In questo quadro concettuale, occorre precisare che l’'evidenziazione di un comportamento antieconomico in relazione all’imposta sui redditi e dell’'iva non può’ giustificarsi identificando l’'inerenza con la sproporzione o l’'incongruità dei costi (in tali termini, invece, Cass., n. 10269/17): si e’ già visto, infatti, che l’'inerenza si risolve in un giudizio qualitativo, non quantitativo, e non si ricollega all'’art. 75, comma 5, Tuir (ora 109), ma e’ strettamente correlata alla nozione stessa di reddito d’'impresa."
    si è così ma è la prima volta....

    I milioni di accertamenti effettuati dall'a.e andranno al macero......

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      I giudici sentenziavano sempre: la spesa è inerente ma non è congrua rispetto al fatturato oppure all'utile....

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        Ovviamente provare una fattura falsa è molto più complicato e dispendioso ....allora l'a.e s'inventò il concetto di congruità...come corollario all'inerenza....(molto più facile da dimostrare...con un analitico-induttivo)

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          ora invece si dirà : è inerente? si........fine corsa.

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            accertamento analitico-induttivo art 39 primo comma lettera d ) del Dpr 600/73

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              accertamento analitico-induttivo art 39 primo comma lettera d ) del Dpr 600/73
              L’unico requisito per la legittimità di tale rettifica consiste nel fatto che l’Amministrazione Finanziaria deve individuare fatti e circostanze idonee a farle desumere l’esistenza di attività non dichiarate o viceversa l’inesistenza di passività dichiarate, sulla scorta di presunzioni semplici che siano gravi, precise e concordanti.

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                si è così ma è la prima volta....

                I milioni di accertamenti effettuati dall'a.e andranno al macero......
                Ok. Ieri stavo cercando gli estremi della sentenza che hai postato, ma non sono riuscita a trovarli. Li conosci, altrimenti dovesse capitarmi non potrei citarla...

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                  L’unico requisito per la legittimità di tale rettifica consiste nel fatto che l’Amministrazione Finanziaria deve individuare fatti e circostanze idonee a farle desumere l’esistenza di attività non dichiarate o viceversa l’inesistenza di passività dichiarate, sulla scorta di presunzioni semplici che siano gravi, precise e concordanti.
                  Tipici e frequenti elementi di irragionevolezza o circostanze antieconomiche della gestione, solitamente ritenute dall’Amministrazione finanziaria sintomatiche di una contabilità “sostanzialmente” non attendibile sebbene “formalmente” regolare (e quindi prese quali elementi presuntivi utili a rilevare minori costi o maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati), consistono:
                  • nella difformità delle percentuali di ricarico rispetto a quelle mediamente riscontrate nel settore;
                  • nell’eccessivo importo (fuori mercato) di un costo, che lo renderebbe indeducibile, seppur effettivamente sostenuto;
                  • nella mera sproporzione tra i costi per l’approvvigionamento di materie prime, di consumo o di merci rispetto al volume dei connessi ricavi

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                    Ok. Ieri stavo cercando gli estremi della sentenza che hai postato, ma non sono riuscita a trovarli. Li conosci, altrimenti dovesse capitarmi non potrei citarla...
                    è ordinanza credo....aspèèè

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                      è ordinanza credo....aspèèè
                      No, è una sentenza della Corte di Cassazione sezione tributaria

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