annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

892 Funzionari Agenzia Entrate - PROVE ORALI 2016

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    BILANCIO DI VERIFICAZIONE

    Prospetto mediante il quale è possibile controllare, tanto al termine dell’esercizio quanto nel corso di esso, la correttezza formale delle scritture contabili tenute col metodo della partita doppia. Il bilancio di verificazione espone, per ciascuno dei conti oggetto di scrittura del mastro: numero d’ordine; denominazione; somma degli addebitamenti (sezione “dare”); somma degli accreditamenti (sezione “avere”); eventuale eccedenza di segno “dare”, eventuale eccedenza del segno “avere”. Esso permette di “riscontrare” che: il totale delle somme di segno “dare” sia uguale al totale delle somme di segno “avere” e al totale della colonna esterna del “libro giornale”; il totale delle eccedenze di segno “dare” sia uguale al totale delle eccedenze disegno “avere”; se le dette uguaglianze non si verificano, sempre che le somme siano esatte, significa che sono stati commessi errori nel trascrivere le scritture del “giornale” nei conti del “mastro”, errori che potranno essere eliminati con attente ricerche e “spunte”, controlli questi che appaiono superflui nella contabilità a ricalco - a mano o automatica - dove sono impossibili errori di trascrizione. La quadratura, intesa come riscontro generale dei conti tenuti a “partita doppia”, che si ottiene con il bilancio di verificazione, non è sufficiente a garantire, di per sé, la inesistenza degli errori commessi nel comporre il giornale e degli errori di trascrizione. Quando le scritture contabili sono tenute nella forma del “giornale mastro”, si ha, di fatto, in fondo a ogni pagina, un bilancio di verificazione per somme, in cui il totale generale deve essere uguale ai totali delle sezioni “dare” e “avere” dei conti sintetici tabellari. Il bilancio di verificazione può essere redatto in qualsiasi momento della gestione; pertanto, a seconda delle periodicità nella compilazione, si hanno bilanci giornalieri, decadali, quindicinali, mensili. Si parla di bilanci di “verificazione collegati”, quando quelli successivi al bilancio di verifica redatto al termine di un periodo si ottengono aggiungendo alle somme risultanti al termine del periodo precedente quelle che sono state registrate nell’ultimo periodo che si vuole controllare, evitando così di riprendere le scritture già controllate con i bilanci precedenti. Si noti che in seguito all’ormai diffusissima informatizzazione della contabilità che permette di avere in tempo reale i dati sui conti, il bilancio di verifica come momento specifico delle procedure contabili sta perdendo di significato.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Commenta


      Grazie a entrambi!

      Commenta


        bilancio di verifica = situazione contabile di fine esercizio

        CAPITOLO XIII
        LE SCRITTURE DI INTEGRAZIONE, DI RETTIFICA E DI AMMORTAMENTO
        La situazione contabile
        La situazione contabile è un elenco ordinato dei saldi dei conti ad una certa data. In quanto derivante da un sistema di registrazioni a partita doppia, il totale degli importi scritti in Dare deve essere uguale al totale degli importi scritti in Avere. Pertanto, se la contabilità è tenuta manualmente, la verifica di questa eguaglianza è un'occasione di controllo dell'esattezza del riporto delle scritture dal giornale al mastro, oltre che della situazione contabile stessa, tanto che tradizionalmente il prospetto è denominato bilancio di verifica. Tale nome non pare più appropriato nell'epoca attuale in cui il passaggio delle registrazioni dal giornale al mastro è automatico e senza possibilità di errori di trascrizione. La situazione contabile ha allora scopi di pura conoscenza, serve cioè per ottenere informazioni sui dati contabili.
        Modalità di compilazione
        La situazione contabile può venir compilata:
        • per totali inserendo per ogni conto il totale degli addebiti e degli accrediti;
        • per totali ed eccedenze: per ogni conto sono riportati sia i totali progressivi Dare e Avere, sia la loro eccedenza (saldo) nella sezione in cui il totale è maggiore;
        • per eccedenze, se per ogni conto è indicata solo l'eccedenza (saldo) nella sezione il cui totale è maggiore.

        Relazione tra situazione contabile e bilancio d'esercizio
        I valori riportati nella situazione contabile di fine esercizio costituiscono la base per la formazione del bilancio d'esercizio. La situazione contabile riporta tutti i saldi esistenti a fine esercizio, mentre il bilancio d'esercizio, partendo da quella, la modifica e integra al fine di determinare il reddito d'esercizio, nel rispetto del principio della competenza.

        Il principio della competenza economica
        In virtù del principio della competenza, gli effetti economici delle operazioni compiute durante la gestione aziendale devono essere attribuiti al periodo al quale si riferiscono e non a quello in cui avvengono le manifestazioni numerarie corrispondenti. Durante l'esercizio le registrazioni contabili delle operazioni di gestione sono fatte sulla base di un documento originario, indipendentemente dalla competenza economica dell'operazione stessa (competenza contabile).I costi e i ricavi rilevati, tuttavia, non sempre sono afferenti all'esercizio nel quale si manifestano le uscite o le entrate ad essi relative e conseguentemente si devono effettuare le rettifiche necessarie per separare i costi ed i ricavi riferibili all'esercizio in corso, cioè di competenza, da quelli attribuibili all'esercizio o agli esercizi futuri. I ricavi devono essere riconosciuti e quindi fatti partecipare alla determinazione del reddito d'esercizio quando:
        1. Il processo produttivo dei beni e servizi è completato;
        2. Si è verificato il passaggio del titolo di proprietà, ossia quando è avvenuta la spedizione (o quando è reso il servizio).

        I costi devono essere correlati ai ricavi per individuarne la competenza. L'imputazione dei costi ad un esercizio avviene sia quando esiste un'associazione di causa ed effetto tra costi e ricavi, sia quando i costi esauriscono la loro utilità o la loro funzionalità pluriennale nell'esercizio stesso, ovvero non parteciperanno in futuro alla produzione di ricavi.
        Le scritture di chiusura
        Alla fine dell'esercizio, dopo le normali scritture di funzionamento, per pervenire al bilancio occorre:
        1. compilare il bilancio di verifica o situazione contabile;
        2. effettuare le scritture di assestamento (per determinare la competenza dei costi e ricavi d'esercizio);
        3. riepilogare i conti economici nel Conto Economico il cui saldo misura il risultato d'esercizio;
        4. riepilogare i saldi dei conti patrimoniali nel conto Stato Patrimoniale Finale;
        5. redigere il bilancio d'esercizio.

        Scritture di assestamento Le scritture di assestamento hanno lo scopo di integrare e modificare i valori contabili già registrati per determinarne la corretta competenza economica all'esercizio. Tali scritture consentono quindi il passaggio dai valori contabili a quelli di bilancio. Hanno come data di riferimento quella di chiusura dell'esercizio che nella maggioranza dei casi è il 31 dicembre.
        Le scritture di assestamento sono formate da:
        1. Scritture di integrazione
        2. Comportano l'aggiunta dei componenti di reddito (costi e ricavi) di competenza dell'esercizio in precedenza non registrati. Sono composte da:
          1. crediti e debiti da liquidare: riguardano la registrazione di ricavi e costi ovvero di crediti e debiti non ancora "liquidati", cioè non registrati, per la mancata emissione o il mancato ricevimento dei documenti originari (esempi: fatture e note credito da emettere/ ricevere, interessi bancari, debiti verso il personale, debiti verso Erario per imposte);
          2. ratei attivi e passivi: quote di ricavi e di costi già maturati alla fine dell'esercizio ma non ancora liquidati. Si tratta di componenti di reddito che maturano in proporzione al tempo e che competono parte all'esercizio in corso e parte al successivo (es.: interessi);
          3. costi presunti per spese e rischi futuri: spese che si sosterranno in futuro ma che competono all'esercizio (es.: TFR) e rischi di possibile manifestazione futura, ma riferibili a operazioni dell'esercizio (es.: rischi per perdite di crediti).


        1. Scritture di rettifica

        Comportano la rettifica di componenti di reddito già rilevati dall'azienda, ma di competenza dell'esercizio successivo. Sono formate da:
        1. rilevazione delle rimanenze di magazzino per le quali è già stato sostenuto il costo, ma che nel corso dell'esercizio non sono state utilizzate o vendute;
        2. risconti attivi e passivi: quote di costi e ricavi già rilevati, ma non ancora maturati.


        1. Scritture di ammortamento

        Comportano delle rettifiche alle attività aventi vita pluriennale, al fine di poter attribuire ai singoli esercizi la quota di costo di competenza. Sono formate da:
        1. ammortamento di beni materiali;
        2. ammortamento di beni immateriali.

        F. Corno, S. Furlan, G. Lombardi Stocchetti (a cura di), "Le rilevazioni contabili", Guerini, Milano, 1996, pp. 257-262.

        Commenta


          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          per le imprese minori ...bisogna parlare della diversa metodologia di calcolo del reddito d'impresa....+ poi ci metterei studi di settore e parametri+indagini bancarie

          quella sui libro unico lavoro (sicuramente sottodomanda....e il busssolotto quasi sicuramente LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI ...uscita a milano già 1000 volte ahahaha...probabilmente il commissario interrogante avrà diligentemente letto la circolare 2016 di contrasto all'evasione....e delle modifiche apportate al quadro modello studio di settore..




          bilancio di verifica----> scusate ma voi come le controllereste la scritture di assestamento....a mente lo farete il saldo della posta contabile..?????



          NB : non vorrei essere fuorviante...ma come saprete certamente fino all’'anno 2005, tali accertamenti erano effettuati in prevalenza nei confronti dei contribuenti in contabilitàœ semplificata, mentre con la soppressione dello scudo costituito dalla contabilia' ordinaria e dal necessario disallineamento di due anni consecutivi su tre, sono stati colpiti anche i soggetti in contabilia ordinaria.

          Commenta


            ed anche questo...> non possono essere utilizzati da soli come strumento di accertamento ma solo come strumento di selezione per le attività di controllo;

            Commenta


              “L’indicazione infedele dei dati non preclude sempre l’accesso ai benefici del regime premiale. Infatti, i contribuenti che non hanno compilato correttamente i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti possono comunque accedere alle agevolazionipreviste dal regime se gli errori non modificano la situazione dicongruità, coerenza e normalità”.
              È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 24/E del Fisco che illustra le principali novità sugli aspetti normativi e su quelli relativi alle modalità di elaborazione e applicazione degli studidi settore per l’anno di imposta 2015.
              L’Agenzia apre anche sulle sanzioni previste in caso di violazioni relative al contenuto delledichiarazioni, che si applicheranno solo nel caso in cui le informazioni errate siano rilevanti per l’applicazione degli studi.
              La circolare dell’Agenzia delle Entrate introduce alcune importanti novità sugli studi di settore, tra cui quelle “riguardanti i casi di indicazione infedele dei dati, che non sempre precludono l’accesso ai benefici del regime premiale: la permanenza nel regime risulta sussistere, infatti, se restano confermate l’assegnazione ai cluster e le condizioni di congruità, coerenza e normalità. In questi casi, quindi, porte aperte al regime premiale, l’opzione che permette ai contribuenti di beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e della possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto come ordinariamente previsto). Inoltre, risultano sanzionabili (art. 8 Dlgs 471/1997) solo i casi in cui i dati e le informazioni, dichiarati in maniera infedele, risultano rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, in termini di assegnazione ai cluster di riferimento, di stima dei ricavi o dei compensi, di calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza”.

              Commenta


                propedeutico....parallelo civile/fiscale (leggere anche le note ma tralasciare dottrina..)

                contabilità semplificata/ordinaria
                File allegati

                Commenta


                  Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
                  ...ciao tylor...
                  Mica devi sapere tutto...
                  Solo qllo che ti chiedono
                  Non impanicarti...

                  ................😛

                  Commenta


                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    propedeutico....parallelo civile/fiscale (leggere anche le note ma tralasciare dottrina..)

                    contabilità semplificata/ordinaria

                    ---------------------------->

                    Documentazione Economica e Finanziaria - Home

                    Commenta


                      Originariamente inviato da vittoria1 Visualizza il messaggio
                      ................
                      ciao vittoria! come stai? l'hai fatto già l'orale? a me tocca il 23 giugno

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X