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Il valigione del tirocinante
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
La procedura di accertamento è disciplinata dal secondo comma dell’articolo 40-bis in commento, il quale prevede che le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto aderente al consolidato, la determinazione della maggiore imposta accertata e delle relative sanzioni, siano effettuate con un “unico atto” di accertamento notificato sia alla consolidata che alla consolidante ciascun soggetto aderente all’opzione, in base al nuovo procedimento in commento, è come se si presentasse, al momento dell’accertamento, con un imponibile dichiarato pari azero, avendo trasferito al gruppo, in sede di dichiarazione, il proprio reddito (o perdita).Ne consegue che, in prima battuta, l’atto di accertamento non tiene conto né delle perdite pregresse riportabili, né di quelle realizzate nel medesimo periodo d’imposta oggetto di rettifica, essendo le stesse, per effetto del loro“trasferimento”, nell’esclusiva disponibilità della consolidante. Quest’ultima,tuttavia, è titolata, avendone la facoltà, a chiedere l’utilizzo delle perdite disponibili maturate in corso di opzione per il consolidato, tramite la presentazione di apposita istanza.
All’unicità dell’atto di accertamento fa da naturale corollario la previsione del litisconsorzio necessario tra il soggetto destinatario della rettifica del proprio reddito e la società o ente consolidante, entrambi solidalmente responsabili delle obbligazioni derivanti dall’accertamento.
Dalla previsione di un atto unico di accertamento deriva, quale naturale conseguenza, che la competenza, ai fini dell’accertamento, è attribuita a un unico ufficio.Più in particolare, l’ufficio titolato all’emissione di tale atto è quello competente nei confronti della consolidata, o della consolidante per i redditi propri, così come desumibile dal combinato disposto del primo comma dell’articolo 40-bis, che attribuisce la competenza per il controllo e la rettifica“delle dichiarazioni proprie presentate dalle consolidate e dalla consolidante(…) all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente alla data in cui è stata presentata la dichiarazione” e del successivo secondo comma del medesimo articolo, che dispone l’accertamento nel consolidato per mezzo dell’atto unico.Ultima modifica di ROL; 18-11-2015, 17:43.
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioTi posto la mia mail: cdistinto@tiscali.it
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioche ci devo fare?
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http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/18/riforma-appalti-gare-addio-si-avvera-il-sogno-di-verdini/2231544/
Sono da Nobel per l’economia le motivazioni allegate all’emendamento. Secondo Verdini, a causa della crisi le imprese hanno talmente bisogno di vincere le gare che, se vince un altro, fanno sempre ricorso. “Ciò comporta ovviamente, in considerazione del continuo cambio di orientamenti della giustizia amministrativa e dei plurimi gradi di giudizio, che non vi è dovuta serenità per i concessionari di procedere nella stipula dei contratti in pendenza di ricorsi”. Non solo. La fame di appalti spinge i costruttori a offrire ribassi vertiginosi per poi rifarsi con pretese economiche “esplicitate nelle riserve che sfociano poi in contenzioso”. Insomma, le gare d’appalto ritardano i cantieri, ergo vanno rottamate. Come liberalizzare il contante per combattere il nero: l’idea di Verdini è così eversivamente innovativa che c’è da temere di vederla fatta propria dal premier rottamatore.
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[QUOTE=ROL;1182913]
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/18/riforma-appalti-gare-addio-si-avvera-il-sogno-di-verdini/2231544/
Sono da Nobel per l’economia le motivazioni allegate all’emendamento. Secondo Verdini, a causa della crisi le imprese hanno talmente bisogno di vincere le gare che, se vince un altro, fanno sempre ricorso. “Ciò comporta ovviamente, in considerazione del continuo cambio di orientamenti della giustizia amministrativa e dei plurimi gradi di giudizio, che non vi è dovuta serenità per i concessionari di procedere nella stipula dei contratti in pendenza di ricorsi”. Non solo. La fame di appalti spinge i costruttori a offrire ribassi vertiginosi per poi rifarsi con pretese economiche “esplicitate nelle riserve che sfociano poi in contenzioso”. Insomma, le gare d’appalto ritardano i cantieri, ergo vanno rottamate. Come liberalizzare il contante per combattere il nero: l’idea di Verdini è così eversivamente innovativa che c’è da temere di vederla fatta propria dal premier rottamatore.[/QUOTE
Andrebbero riformate, non rottamate
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[QUOTE=strelizia;1182915]Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/18/riforma-appalti-gare-addio-si-avvera-il-sogno-di-verdini/2231544/
Sono da Nobel per l’economia le motivazioni allegate all’emendamento. Secondo Verdini, a causa della crisi le imprese hanno talmente bisogno di vincere le gare che, se vince un altro, fanno sempre ricorso. “Ciò comporta ovviamente, in considerazione del continuo cambio di orientamenti della giustizia amministrativa e dei plurimi gradi di giudizio, che non vi è dovuta serenità per i concessionari di procedere nella stipula dei contratti in pendenza di ricorsi”. Non solo. La fame di appalti spinge i costruttori a offrire ribassi vertiginosi per poi rifarsi con pretese economiche “esplicitate nelle riserve che sfociano poi in contenzioso”. Insomma, le gare d’appalto ritardano i cantieri, ergo vanno rottamate. Come liberalizzare il contante per combattere il nero: l’idea di Verdini è così eversivamente innovativa che c’è da temere di vederla fatta propria dal premier rottamatore.[/QUOTE
Andrebbero riformate, non rottamate
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiome ...allora che facciamo domani?
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CFC
Il Decreto ha eliminato il comma 1 dell’articolo 167 del Tuir sostituendo il concetto di soggetto estero “partecipato” con quello di soggetto estero “controllato”. In tal modo, in caso di partecipazione indiretta, l’integrale tassazione dei dividendi avviene solo quando la società intermedia white list è controllata dal soggetto italiano.
(Con la nuova formulazione il requisito del controllo viene, invece, sancito solo in una ipotesi: il socio italiano deve essere in grado di conoscere la provenienza e l’eventuale stratificazione degli utili. )
Con la vecchia formulazione, gli utili provenienti da Paesi black list partecipavano integralmente alla formazione del reddito imponibile a prescindere dal fatto che la partecipazione indiretta consentisse al socio residente di controllare il soggetto residente in uno Stato a fiscalità privilegiata.
domanda :La possibilità di essere artefice di un eventuale disegno elusivo deriva esclusivamente dalla posizione di dominus del rapporto partecipativo.?
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