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Il valigione del tirocinante

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    Il magistrato ha avvertito poi che serve una riflessione “molto seria” su Equitalia perché “nessuno Stato può funzionare con un non riscosso di 600 miliardi di euro”, cioè la cifra dell’evasione accertata ma, appunto, non recuperata. “Se non ho la riscossione è come se non avessi scoperto nulla. C’è chi dichiara e non paga, poi ci sono quelli che nascondono: su questo che è più della metà del non riscosso bisogna fare degli interventi


    ma se qui si viaggia ancora con questa norma....

    art 36 dpr 602/1973

    comma 3--> I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione........

    comma 4--> le responsabilità ...sono estese agli amministratori che hanno scomputato nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti


    ti fai una risata con due anni......

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      diventa un gioco da bambini dell'asilo depauperare il patrimonio prima della liquidazione.......

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        soci prestanome nulla tenenti, segregazioni patrimoniali, trasferimenti di sede in paesi senza scambio d'informazioni....ecc ecc

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          ma se qui si viaggia ancora con questa norma....

          art 36 dpr 602/1973

          comma 3--> I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione........

          comma 4--> le responsabilità ...sono estese agli amministratori che hanno scomputato nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti


          ti fai una risata con due anni......
          Immagino che si aggiri la norma facendo in modo che le operazioni colpite vengano effettuate prima degli ultimi 2 periodi d'imposta

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            Quindi peperlizia......

            Con l'opzione per la tassazione consolidata si determina un unico imponibile per l'intero gruppo di imprese, pari alla somma algebrica dei singoli redditi imponibili di ciascuna società partecipante al consolidamento. Trattasi di un consolidamento integrale ( gli importi sono per l'intero --> indipendenti dalla quota di partecipazione posseduta dalla consolidante.

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
              Immagino che si aggiri la norma facendo in modo che le operazioni colpite vengano effettuate prima degli ultimi 2 periodi d'imposta

              schema...liquidazione di fatto (periodo cuscinetto) e poi liquidazione formale.

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                Ciascuna soggetto partecipante alla tassazione di gruppo presenta all'a.e la propria dichiarazione dei redditi e trasmette la dichiarazione alla capogruppo.
                La Consolidante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato determinando il reddito complessivo globale risultando dalla somma algebrica degli utili e perdite dichiarate da ciascuna società Calcola l'ires di gruppo e provvede alla liquidazione e versamento dell'imposta di gruppo

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                  nb: nel conto economico di ciacuna società partecipante al consolidato devono essere esposte comunque le imposte di propria competenza (imposte "teoriche")

                  teoriche perchè come ho detto sarà solo la consolidante che versa.

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    insomma ....se non facevano sta riforma qualche giudice testardo avrebbe contestato comunque il reato...... l'imposta elusa sarebbe rientrata infatti nell'art 1 lettera f) del dlgs 74/2000 che da una definizione molto ampia di imposta evasa



                    altri tempi...




                    " La differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto........ecc "

                    L'imposta elusa che cosa è? il risultato appunto della differenza tra un'imposta effettivamente dovuta (cioè quella della operazione che è stata elusa) e l'imposta dichiarata (cioè quella autoliquidata sull'operazione elusiva"


                    comunque= nonostante il deflattivo operato dall'agenzia dell'entrate (amministrativo e penale sono su due binari paralleli in questo caso...)

                    altri tempi.....

                    "........... possano essere superate con un intervento normativo, anche d’interpretazione autentica, che escluda la sanzionabilità di dichiarazioni in cui il maggior reddito sia imputabile alla diversa applicazione del principio di competenza economica. Ritiene più difficile invece che si possa intervenire in maniera più radicale e quindi escludere dal reato tutti casi in cui l’infedele dichiarazione sia imputabile a divergenze interpretative."

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      soci prestanome nulla tenenti, segregazioni patrimoniali, trasferimenti di sede in paesi senza scambio d'informazioni....ecc ecc

                      http://iltirreno.gelocal.it/montecat...ini-1.12409754

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