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Il valigione del tirocinante

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    http://www.libertas.sm/cont/news/san...l#.VkxjY9IvfMw

    Va tuttavia rilevato anche un dato che risulta dalla relazione annuale dell’Aif del 2014. Nel 2013 le ispezioni sul settore non finanziario (ad esempio i compro oro) sono state 17. Nessuna, invece, nel 2014, quando l’attività ispettiva di Aif si è maggiormente concentrata sui soggetti finanziari.(...)

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      Quindi peperlizia......

      Con l'opzione per la tassazione consolidata si determina un unico imponibile per l'intero gruppo di imprese, pari alla somma algebrica dei singoli redditi imponibili di ciascuna società partecipante al consolidamento. Trattasi di un consolidamento integrale ( gli importi sono per l'intero --> indipendenti dalla quota di partecipazione posseduta dalla consolidante.
      Ok, avevo visto pure sulle slide

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        Il consolidato me lo ricordavo...non sembra un argomento complesso...per ora...

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          schema...liquidazione di fatto (periodo cuscinetto) e poi liquidazione formale.



          Il decreto semplificazioni (Dlgs175/2014) ha modificato le normesulle società estinte. In particolare, ha previsto che ai soli fini fiscalie contributivi, le società debbanorispondere dei propri debiti fino a cinque anni dalla loro cancellazionedal registro imprese. La norma hapoi trasferito in capo a soci e liquidatoril’onere di provare che non sianostati preferiti altri creditori con le disponibilitàoppure che non sia stato prelevato indebitamente il saldo attivodi liquidazione pur in presenza di debiti fiscali. Per l’amministrazione (circolare31/E del 2014), le nuove regole sugli effetti fiscali dell’estinzione delle società secondo l’agenzia delle Entratehanno effetto retroattivo. Infatti,trattandosi di norma procedurale,trova applicazione anche per «attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle impreseo già cancellate dallo stesso registro prima della data di entratain vigore del decreto»
          ..........



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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            Il decreto semplificazioni (Dlgs175/2014) ha modificato le normesulle società estinte. In particolare, ha previsto che ai soli fini fiscalie contributivi, le società debbanorispondere dei propri debiti fino a cinque anni dalla loro cancellazionedal registro imprese. La norma hapoi trasferito in capo a soci e liquidatoril’onere di provare che non sianostati preferiti altri creditori con le disponibilitàoppure che non sia stato prelevato indebitamente il saldo attivodi liquidazione pur in presenza di debiti fiscali. Per l’amministrazione (circolare31/E del 2014), le nuove regole sugli effetti fiscali dell’estinzione delle società secondo l’agenzia delle Entratehanno effetto retroattivo. Infatti,trattandosi di norma procedurale,trova applicazione anche per «attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle impreseo già cancellate dallo stesso registro prima della data di entratain vigore del decreto»
            ..........



            ok

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              le chiacchiere.....

              http://static1.squarespace.com/stati..._Sole24Ore.pdf

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                Mi raccomando a non snobbare i criteri di valutazione civilistici in materia di bilanci.....(non è come gli altri anni....e ne avete avuta prova già in sede di crocette......)

                vi spiego anche il perchè.........

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                  I PRINCIPI CONTABILI

                  L’articolo 20 del decreto legge 91/14 (convertito dalla legge 116/14) riconosce il ruolo e le funzioni svolte dall’Oic, in ambito nazionale e internazionale, quale standard setter nazionale. L’articolo 20 integra il decreto legislativo 38/05, che si occupa dell’adozione dei principi contabili internazionali, inserendovi l’articolo 9bis che definisce ruolo e funzioni dell’Organismo contabile il quale, oltre all’attività internazionale, emana i principi contabili nazionali utilizzati per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile. Inoltre, fornisce supporto all’attività del Parlamento e degli organi organi governativi in materia di normativa contabile e, se previsto, esprime pareri alle altre istituzioni
                  pubbliche.

                  Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Oic persegue finalità d’interesse pubblico, agisce in
                  modo indipendente e riferisce annualmente al ministero dell’Economia circa l’attività svolta. Questo porta a un’ulteriore considerazione: sino a ora vi era una differenza sostanziale “di importanza” tra principi contabili nazionali e internazionali. Infatti,
                  gli Ias sono adottati dall’Unione europea mediante Regolamento e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, ricevendo pertanto un riconoscimento giuridico che li pone al di sopra delle leggi nazionali.
                  I principi contabili nazionali, invece, non avevano mai ricevuto un riconoscimento ufficiale, anche se ormai da anni il loro utilizzo (o non utilizzo) è passato più volte anche al vaglio dei Tribunali nel caso d’impugnative di bilancio.
                  Questa situazione è ora cambiata perché il riconoscimento in via legislativa dell’Oic, quale Organismo italiano di riferimento in materia di principi contabili, conferisce
                  ai documenti emanati ulteriore dignità e importanza, in quanto provenienti da un Organismo riconosciuto dal legislatore.
                  D’ora in avanti le imprese dovranno valutare con maggiore attenzione l’affermazione, generalmente riportata all’inizio della nota integrativa, di conformità del bilancio ai principi contabili nazionali. Questo anche in considerazione dei conseguenti effetti fiscali per quanto illustrato di seguito.

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                    I principi e il fisco

                    I nuovi principi contabili nazionali, dopo la revisione operata dall’Oic, possono produrre effettianche di carattere fiscale. Infatti, in tutti i casi in cui non vi sono norme tributarie specifiche che derogano a quelle di redazione del bilancio, dovrebbero avere effetto, per il principio di derivazione, le regole dettate dai principi contabili nazionali, che integrano e interpretano sul piano tecnico le norme di legge contenute nel Codice civile.
                    Questo, tuttavia, può comportare anche conseguenze negative per le imprese, nel caso in cui i principi contabili non siano correttamente applicati.

                    Facciamo alcuni esempi.

                    Se un’impresa imputa alle rimanenze o alle immobilizzazioni materiali gli interessi passivi, deve innanzi tutto verificare se questo comportamento è corretto in base ai principi Oic 13 e Oic 16 e, in caso di risposta affermativa, applicare correttamente le modalità di calcolo illustrate nei citati documenti.
                    Soltanto così eviterà (anche) contestazioni fiscali, ad esempio per aver aggirato la norma relativa alla limitazione della deducibilità degli interessi passivi contenuta nell’articolo 96 del Tuir.

                    Un secondo esempio di possibili effetti fiscali riguarda sempre l’Oic 13 che, nella nuova versione, individua il costo specifico quale metodo generale per la determinazione del costo applicabile ai beni non fungibili e facoltativamente ai beni fungibili, i quali possono essere valutati con i metodi alternativi (Lifo, Fifo, costo medio). Pertanto, anche i beni
                    fungibili possono essere valutati con il metodo del costo specifico: in tal caso, la nota integrativa deve evidenziare il mancato utilizzo della facoltà di applicare i metodi alternativi.

                    In proposito, tuttavia, l’agenzia delle Entrate dovrebbe rivedere la risoluzione 78/E del 2013 (ripresa nella circolare 10/E/14), in base alla quale non rileva fiscalmente la svalutazione dei beni valutati a costi specifici, perché non prevista dall’articolo 92, comma 5 del Tuir. Tale articolo regolamenta la svalutazione dei beni valutati con i metodi alternativi, perché si tratta di metodologie “convenzionali” effettuate “per masse” di beni, mentre nulla prevede per la valutazione a costi specifici, che è quella “di riferimento”,per la quale deve valere il criterio di derivazione di cui all’articolo 83 del Tuir. In tal senso si esprime anche la norma di comportamento n. 168/07 dell’Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti).

                    Un altro esempio riguarda le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, che il principio contabile Oic 16 prevede siano classificate in un’apposita voce dell’attivo circolante. La riclassificazione è effettuata se sussistono i seguenti requisiti:
                    le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l’alienazione;
                    la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato;
                    l’operazione dovrebbe concludersi nel breve termine.
                    Il fisco, se la riclassificazione avviene in assenza di tali condizioni, potrebbe contestare l’aggiramento delle disposizioni relative alle società di comodo.

                    In altre situazioni non vi sono problemi in quanto esistono norme tributarie specifiche: è il caso dell’Oic 9 in materia di svalutazione dei beni materiali e immateriali,il cui effetto fiscale è differito extracontabilmente in base alla durata dell’ammortamento,come illustrato nella risoluzione 98/E del 2013.
                    Ultima modifica di ROL; 18-11-2015, 15:56.

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                      L'ex presidente della Fondazione omonima era indagato nell’inchiesta che ha coinvolto l’ex Governatore lombardo ora senatore Ncd, Roberto Formigoni. Secondo l'accusa, l'ente ha ottenuto finanziamenti di favore dalla Regione per oltre 200 milioni, in parte utilizzate per pagare tangenti e benefit al politico e a intermediari

                      http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/18/sanita-lombardia-maugeri-patteggia-3-anni-e-4-mesi-di-reclusione-risarcimento-da-3-milioni-di-euro/2230591/

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