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Il valigione del tirocinante

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    doppia imposizione giuridica--> quando uno stesso presupposto giuridico di ricchezza è tassato 2 volte anche in capo a soggetti diversi

    doppia imposizione economica--> quando uno stesso presupposto economico di ricchezza è tassato 2 volte in capo a soggetti differenti (es utile prodotto dalla società, dapprima tassato in capo alla società a titolo di reddito d'impresa e successivamente al socio a seguito della distribuzione del dividendo a titolo di reddito di capitale

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      La doppia imposizione INTERNAZIONALE (economica o giuridica)----> quando 2 stati diversi esercitino entrambi la propria potestà impositiva sullo stesso presupposto economico/giuridico, anche in capo a soggetti diversi.

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        doppia imposizione giuridica è vietata dall'ordinamento italiano? parrebbe di si art 163 tuir....

        perchè parrebbe? (norma sostanziale o norma procedurale?)

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          ELIMINAZIONE DOPPIA IMPOSIZIONE ECONOMICA NELLE SOCIETA'

          società di persona---> attraverso il meccanismo del principio della traparenza

          società di capitali--> attraverso il meccanismo dell'esenzione

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            NB: sebbene il metodo per eliminare la doppia imposizione economica sia quello dell'esenzione per le società di capitali tecnicamente i dividendi sono considerati componenti positivi ESCLUSI dalla base imponibile. Perchè è importante considerarli esclusi e non esenti?

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              nb : poichè l'esclusione dei dividendi è finalizzata ad eliminare la doppia imposizione economica nel caso di dividendi corrisposti da i paesi "black list" (o non white) per presunzione legale non si applica (poichè qui la tassazione è nulla quindi non ci sarebbe alcuna doppia imposizione economica) . La presunzione è relativa e quindi il contribuente potrà disapplicarla attraverso interpello.

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                Il coordinamento della tassazione del socio e della società dei capitali è attuato non solo attraverso la parziale ESCLUSIONE della tassazione dei dividendi ma anche mediante la parziale ESENZIONE delle plusvalenze sulla cessione delle partecipazioni societarie (la PEX)

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                  A differenza dei dividendi, però, in caso di alienazione di partecipazioni societarie si possono generare anche componenti negative di reddito (c.d. minusvalenze) e, anche in tali ipotesi, il sistema prevede un irrilevanza (indeducibilità) ai fini del reddito d'impresa.

                  Altra differenza rispetto al regine di esclusione dei dividendi è dato dalle caratteristiche che deve avere la partecipazione societaria per potersi applicare il regine delle PEX (vedetevi l'articolo)

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                    Per sfuggire al Fisco stabilendo la propria residenza in uno Stato estero bisogna essere scaltri, e saperlo fare bene. Soprattutto, non si può tenere il piede in due scarpe, fissando la propria residenza oltre confine per poi continuare a risiedere in Italia e qui mantenere la propria famiglia e le proprie società, classificando addirittura la propria casa di proprietà come “dimora abituale”.

                    In casi del genere, resistere ai controlli è difficile. La vicenda è arrivata in Cassazione, la quale ha ribadito espresso il suo parere con la sentenza dell’8 maggio 2015, n. 9349.

                    La Commissione Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, constatando semplicemente come nel periodo interessato il contribuente fosse residente all’estero, tanto da non poter figurare come soggetto passivo d’imposta in Italia. Contrariamente si era espressa la Commissione Regionale, che riscontrò come il contribuente mantenesse il domicilio civilistico in Italia, riconoscendo la fondatezza del recupero ai fini dell’art. 2, D.P.R. n. 917/1986. La Cassazione ha seguito questa stessa linea. Infatti, sottolinea la Suprema Corte, lo stesso articolo recita: “soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

                    Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. I Giudici hanno ricordato inoltre come per l’art. 43 del c.c.“il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”. Ne risulta che, in tema di imposta sui redditi, il soggetto passivo d’imposta è anche il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero ha, per la maggior parte del periodo di imposta, stabilito in Italia il suo domicilio.

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                      A prescindere dalle valutazioni fattuali, la residenza fiscale non rappresenta una condizione che può essere liberamente gestita dal contribuente, quanto piuttosto una conseguenza di uno stato di fatto che discende da elementi formali ( iscrizione aire) ma anche sostanziali, come il trasferimento del domicilio o della residenza. E' dunque necessario che il trasferimento sia effettivamente supportato da motivazioni extrafiscali e trovi riscontro nella situazione specifica.

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