CFC: le novità del Decreto internazionalizzazione
L’art. 8, del decreto legislativo destinato alla crescita e alla internazionalizzazione delle imprese (Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22.09.2015), modifica le disposizioni vigenti in tema di società collegate estere, contenute negli articoli 167 e 168 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), in attuazione della lettera b), comma 1, dell’art. 12 della legge delega (Legge 23/2014).
Una delle novità di maggior rilievo riguarda la sostituzione dell’“obbligo” dell’interpello all’Amministrazione Finanziaria, ai fini della disapplicazione della disciplina CFC, in presenza di partecipazioni in imprese estere controllate, prevedendo la mera “facoltà” di un interpello preventivo.
Fatti salvi i casi in cui la disciplina CFC risulta applicata o sia disapplicata grazie alla risposta favorevole all’interpello, il socio controllante residente sul territorio nazionale deve segnalare, la relativa detenzione, all’interno della propria dichiarazione dei redditi (UNICO).
Viene abrogato l’art. 168 del Tuir. La richiamata disposizione prevedeva l’estensione dell’applicazione della disciplina CFC prevista dall’articolo 167 anche alle collegate estere residenti in un paradiso fiscale, nelle quali un soggetto residente in Italia detenesse, direttamente o indirettamente, una partecipazione agli utili non inferiore al 20% (al 10% nel caso in cui la partecipata estera sia quotata in borsa).
In estrema sintesi, oltre a effettuare un vero e proprio allineamento della disciplina della trasparenza alle nuove modalità di individuazione dei Paesi e dei territori a fiscalità privilegiata, le disposizioni richiamate sostituiscono l’obbligo dell’interpello preventivo all’Amministrazione Finanziaria, ai fini della disapplicazione della disciplina CFC, in presenza di partecipazioni in imprese estere controllate, con l’introduzione di una “facoltà” di presentazione del detto interpello preventivo, mantenendo la segnalazione nell’ambito della dichiarazione (UNICO).
Vengono anche modificate le sanzioni applicabili ed è stato introdotto l’obbligo, posto a carico dell’Amministrazione Finanziaria, di notificare all’interessato un invito con il quale, entro un determinato termine (90 giorni), il contribuente può fornire le prove per la disapplicazione della disciplina.
La determinazione del reddito della controllata estera – Nella previgente normativa, il reddito della "CFC black-list (controllata)" e della "CFC white-list" era determinato secondo le regole ordinarie previste per la determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, fatta eccezione per:
• la disciplina della rateazione delle plusvalenze patrimoniali (art. 86, comma 4 T.U.I.R.);
• la disciplina del riporto delle perdite (art. 84, T.U.I.R.);
• la disciplina prevista per le imprese di assicurazione (art. 111, T.U.I.R.);
• la disciplina delle operazioni fuori bilancio (art. 112, T.U.I.R.).
In deroga alla normativa vigente, la nuova normativa prevede che il reddito della partecipata estera vada computato tenendo conto anche di alcune norme extra-Tuir, fatta eccezione per l’applicazione dell’articolo 86, comma 4.
Come chiarito dalla relazione illustrativa, tale scelta risponde all’esigenza di garantire una maggiore equivalenza della base imponibile del reddito estero rispetto a quella del reddito prodotto in Italia, fermo restando la modalità di tassazione separata del primo.
Entrata in vigore - Le nuove disposizioni in materia CFC si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dunque, già dal 2015 bisognerà tener conto delle nuove regole CFC.
L’art. 8, del decreto legislativo destinato alla crescita e alla internazionalizzazione delle imprese (Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22.09.2015), modifica le disposizioni vigenti in tema di società collegate estere, contenute negli articoli 167 e 168 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), in attuazione della lettera b), comma 1, dell’art. 12 della legge delega (Legge 23/2014).
Una delle novità di maggior rilievo riguarda la sostituzione dell’“obbligo” dell’interpello all’Amministrazione Finanziaria, ai fini della disapplicazione della disciplina CFC, in presenza di partecipazioni in imprese estere controllate, prevedendo la mera “facoltà” di un interpello preventivo.
Fatti salvi i casi in cui la disciplina CFC risulta applicata o sia disapplicata grazie alla risposta favorevole all’interpello, il socio controllante residente sul territorio nazionale deve segnalare, la relativa detenzione, all’interno della propria dichiarazione dei redditi (UNICO).
Viene abrogato l’art. 168 del Tuir. La richiamata disposizione prevedeva l’estensione dell’applicazione della disciplina CFC prevista dall’articolo 167 anche alle collegate estere residenti in un paradiso fiscale, nelle quali un soggetto residente in Italia detenesse, direttamente o indirettamente, una partecipazione agli utili non inferiore al 20% (al 10% nel caso in cui la partecipata estera sia quotata in borsa).
In estrema sintesi, oltre a effettuare un vero e proprio allineamento della disciplina della trasparenza alle nuove modalità di individuazione dei Paesi e dei territori a fiscalità privilegiata, le disposizioni richiamate sostituiscono l’obbligo dell’interpello preventivo all’Amministrazione Finanziaria, ai fini della disapplicazione della disciplina CFC, in presenza di partecipazioni in imprese estere controllate, con l’introduzione di una “facoltà” di presentazione del detto interpello preventivo, mantenendo la segnalazione nell’ambito della dichiarazione (UNICO).
Vengono anche modificate le sanzioni applicabili ed è stato introdotto l’obbligo, posto a carico dell’Amministrazione Finanziaria, di notificare all’interessato un invito con il quale, entro un determinato termine (90 giorni), il contribuente può fornire le prove per la disapplicazione della disciplina.
La determinazione del reddito della controllata estera – Nella previgente normativa, il reddito della "CFC black-list (controllata)" e della "CFC white-list" era determinato secondo le regole ordinarie previste per la determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, fatta eccezione per:
• la disciplina della rateazione delle plusvalenze patrimoniali (art. 86, comma 4 T.U.I.R.);
• la disciplina del riporto delle perdite (art. 84, T.U.I.R.);
• la disciplina prevista per le imprese di assicurazione (art. 111, T.U.I.R.);
• la disciplina delle operazioni fuori bilancio (art. 112, T.U.I.R.).
In deroga alla normativa vigente, la nuova normativa prevede che il reddito della partecipata estera vada computato tenendo conto anche di alcune norme extra-Tuir, fatta eccezione per l’applicazione dell’articolo 86, comma 4.
Come chiarito dalla relazione illustrativa, tale scelta risponde all’esigenza di garantire una maggiore equivalenza della base imponibile del reddito estero rispetto a quella del reddito prodotto in Italia, fermo restando la modalità di tassazione separata del primo.
Entrata in vigore - Le nuove disposizioni in materia CFC si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dunque, già dal 2015 bisognerà tener conto delle nuove regole CFC.
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