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Il valigione del tirocinante

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    non credo....(ma potrebbe essere una sottodomanda...)

    Sostituti d’imposta: autocompensazione libera con debiti erariali scaduti

    Risoluzione 73/E del 04.08.2015

    Con la risoluzione 73/E del 04.08.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’art. 15 del Decreto Semplificazioni Fiscali, che prevede la possibilità per il sostituto d’imposta di recuperare le ritenute versate in più rispetto al dovuto nonché i rimborsi effettuati nei confronti del sostituito mediante compensazione tramite modello F24.

    Nel documento di prassi in questione, chiarisce l’Agenzia che le compensazioni in questione non possono essere qualificate tra quelle orizzontali o esterne e conseguentemente non può essere applicato il divieto di compensazione in caso di presenza di debiti erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro.
    Sulla questione era già intervenuta l’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 31/E/2014, chiarendo che:
    • le compensazioni in questione non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare dall’art. 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    • per le medesime compensazioni effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo d’imposta, in caso di importi superiori a 15.000 euro annui, non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

    L’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa sussiste invece nel caso in cui l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti nell’anno successivo, posto che, come precisato con la Circolare n. 28/E del 2014, il limite dei 15.000 euro, al cui superamento scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti.
    Ora viene affrontato un altro tema relativo alla nuova norma, ovvero la possibilità che per il sostituto d’imposta la compensazione sia preclusa in caso di presenza di debiti erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro.

    Si ricorda infatti che a decorrere dall’1 gennaio 2011, è stato introdotto il divieto di compensazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 241 del 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.

    Come chiarito dalla C.M. 13/E/2011, per la determinazione della soglia di 1.500 euro riferita ai debiti erariali scaduti, per cui scatta il divieto assoluto di compensazione fino all’estinzione dell’intero debito, è necessario fare riferimento agli importi scaduti in essere al momento del versamento (comprensivi non solo delle imposte, ma anche di tutti gli accessori). Quindi, nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento e conseguentemente, in caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24.

    Si tratta ora di capire se tale limitazione è applicabile anche ai sostituti d’imposta.
    Nella risoluzione 73/E del 04.08.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il divieto riguarda esclusivamente la compensazione “orizzontale” o “esterna” e non quella “verticale “ o “interna” e che sono, in ogni caso, esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta.
    In sostanza, se le eccedenze sono utilizzate per compensare i versamenti di altre ritenute trattenute ai sostituiti non si applica tale divieto di compensazione. Se invece le eccedenze sono utilizzare per compensare tributi diversi, ad esempio IVA, allora si applica il divieto di compensazione in caso di presenza di debiti erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro.

    Chiarisce l’Agenzia che le compensazioni in questione non possono essere qualificate tra quelle orizzontali o esterne e conseguentemente non può essere applicato il divieto di compensazione in caso di presenza di debiti erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro.

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      Transfer price e UNICO 2015

      Ai fini dichiarativi è necessario indicare il possesso della documentazione che comprova che le operazioni intercompany sono avvenute al valore di mercato

      Le operazioni intercorse tra società appartenenti allo stesso gruppo e residenti in Stati diversi, ai sensidell’art. 110, co. 7, del D.P.R. 917/1986, devono essere valutate in base al c.d. valore normale (di mercato) della transazione economica. Attraverso tale disciplina, meglio nota come “transfer price”, si vuole contrastare il trasferimento di materia imponibile dall’Italia in Paesi con una fiscalità di maggior favore.

      Per dar prova che le operazioni intercompany sono avvenute nel rispetto dei criteri anzidetti, l’art. 26 D.L. 78/2010, conv. con mod. L. 122/2010, prevede l’onere di predisporre la documentazione tesa a supportare la politica dei prezzi di trasferimento adottata e il contestuale obbligo di darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

      Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 viene illustrata la documentazione da fornire per beneficiare dell’esonero dalle sanzioni previste per dichiarazione infedele:
      Masterfile, che raccoglie informazioni relative al gruppo multinazionale e alla politica di fissazione dei prezzi di trasferimento nel suo complesso;
      Documentazione nazionale, contenente informazioni specifiche riferite alle operazioni infragruppo che la società o la stabile organizzazione intendono documentare.

      In particolare, il Provvedimento prevede che: i) per le società holding e per le sub-holding, la documentazione idonea è costituita sia dal Masterfile che dalla Documentazione Nazionale; ii) per le società controllateappartenenti a un gruppo multinazionale, la documentazione idonea è costituita esclusivamente dallaDocumentazione Nazionale; iii) per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti la documentazione idonea è determinata considerando la tipologia del soggetto cui essa appartiene (società holding, società sub-holding, società controllata).

      Nelli istruzioni di Unico SC 2015, viene precisato che il contribuente società di capitali deve comunicare il possesso della suddetta documentazione barrando la casella 4, del Rigo RS 106, denominata “Possesso documentazione”.

      Oltre alle indicazioni da fornire nel quadro RS, qualora in sede di predisposizione degli oneri documentali ci si accorga che le operazioni con società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale non siano avvenute nel rispetto del “valore di mercato”, il contribuente deve apportare delle variazioni in aumento e in diminuzione in Unico 2015.

      In particolare:
      • se dall’applicazione del valore normale alle transazioni intercompany deriva un aumento del reddito imponibile, il contribuente deve operare una variazione in aumento, in sede di dichiarazione dei redditi.
      Le istruzioni al Modello UNICO SC 2015 prevedono l’indicazione nel Rigo RF 31 di UNICO SC 2015, utilizzando il codice 15, della differenza negativa tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o servizi ricevuti);
      • se dall’applicazione del valore normale alle transazioni intercompany deriva una riduzione del reddito imponibile, i contribuenti devono indicare in dichiarazione la differenza positiva tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti). In particolare, i contribuenti società di capitali devono compilare il Rigo RF 55 di UNICO SC 2015, utilizzando il codice 21.

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        Postergazione finanziamento soci esteso alle S.p.A chiuse

        I recenti orientamenti giurisprudenziali hanno evidenziato che la postergazione del finanziamento soci è applicabile anche alle S.p.A che si connotino per una struttura chiusa del tutto similare a quella delle SRL, ovvero presenti una base azionaria ristretta.
        In merito all’applicabilità alle S.p.A., si sottolinea che la normativa delle società per azioni non prevede una specifica disposizione riguardante i finanziamenti erogati dai soci.
        Di conseguenza, si potrebbe desumere l’esclusione dal campo di applicazione dell’articolo 2467 del codice civile delle S.p.A.
        Tuttavia, l’articolo 2497-quinquies del codice civile estende il principio di postergazione ai finanziamenti infragruppo ricevuti da una S.p.A. soggetta all’attività di direzione e coordinamento.

        Di fatto, l’esclusione dal campo di applicazione dell’articolo 2467 del codice civile alle S.p.A. trova un limite nell’ articolo 2497 – quinquies del codice civile.
        Sul tema, si segnala che Assonime nella Circolare n. 40/2007, prevede la non applicabilità della disciplina speciale contenuta nell’art. 2467 c.c. per le s.r.l. alle S.p.A. “chiuse”, in virtù del fatto che i due modelli societari, dopo la riforma, perseguono obiettivi differenti; infatti, nelle s.r.l. prevale l’aspetto personalistico, mentre nelle S.p.A. il legislatore ha voluto dare rilievo al “capitale” e non alla figura del socio.
        Diversamente, parte della dottrina ritiene applicabile anche alle S.p.A. il precetto normativo in argomento, sostenendo che:
        • l’art. 2467 c.c. si applica, per espresso richiamo normativo contenuto nell’art. 2497-quinquies c.c., anche ai finanziamenti infragruppo ricevuti da società per azioni soggette ad attività di direzione e coordinamento;
        • per ragioni di ordine sistematico, non vi sono motivazioni per trattare in modo differente finanziamenti eseguiti dai soci si una s.r.l. in situazione di squilibrio finanziario rispetto agli stessi versamenti eseguiti da soci di S.p.A. che si trovi nelle stesse condizioni di squilibrio.
        A parere di chi scrive, sembra preferibile la tesi dell’estensione dell’art. 2467 c.c. limitatamente alle S.p.A. “chiuse” in presenza delle condizioni di disequilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto e ragionevolezza del conferimento.

        Infatti, tra S.p.A chiuse e S.r.l, sussiste una sorta di equiparazione del socio finanziatore, il quale è consapevole della qualificazione giuridico – economica dell’operazione.

        Tale tesi è confermata dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito.
        In particolare:
        • il Tribunale di Verona, con la sentenza 10 febbraio 2011, ha affermato che il riferimento esplicito alle Srl è dovuto al fatto che in tale modello societario è assai più frequente il rischio di sottocapitalizzazione patrimoniale. (vedi anche Tribunale di Udine 21 febbraio 2009 e Tribunale di Pistoia 21 settembre 2008). Ciò non esclude – afferma il giudice di merito – l’applicabilità dell’art. 2467 del codice civile alle SPA nei casi in cui il socio rivesta una posizione tale da influenzare le politiche della società;
        • il Tribunale di Udine, con la sentenza 21 febbraio 2009 ha affermato che la postergazione del finanziamento soci è applicabile anche alle SPA che si connotino per una struttura chiusa del tutto similare a quella delle SRL, ovvero presenti una base azionaria ristretta.
        Anche il recente intervento della Cassazione (sentenza n. 14056 del 7 luglio 2015) ha espresso il principio secondo cui le norme di cui all’art. 2467 c.c., seppur espressamente previste nell’ambito delle srl trovano applicazione, sub certe condizioni anche nei confronti dei soci di spa. L’elemento discriminate è l’influenza che il socio è in grado di esercitare sulla società.

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                      panoramica...dichiarazione iva

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