non credo....(ma potrebbe essere una sottodomanda...)
Sostituti d’imposta: autocompensazione libera con debiti erariali scaduti
Risoluzione 73/E del 04.08.2015
Con la risoluzione 73/E del 04.08.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’art. 15 del Decreto Semplificazioni Fiscali, che prevede la possibilità per il sostituto d’imposta di recuperare le ritenute versate in più rispetto al dovuto nonché i rimborsi effettuati nei confronti del sostituito mediante compensazione tramite modello F24.
Nel documento di prassi in questione, chiarisce l’Agenzia che le compensazioni in questione non possono essere qualificate tra quelle orizzontali o esterne e conseguentemente non può essere applicato il divieto di compensazione in caso di presenza di debiti erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro.
Sulla questione era già intervenuta l’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 31/E/2014, chiarendo che:
• le compensazioni in questione non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare dall’art. 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
• per le medesime compensazioni effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo d’imposta, in caso di importi superiori a 15.000 euro annui, non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
L’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa sussiste invece nel caso in cui l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti nell’anno successivo, posto che, come precisato con la Circolare n. 28/E del 2014, il limite dei 15.000 euro, al cui superamento scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti.
Ora viene affrontato un altro tema relativo alla nuova norma, ovvero la possibilità che per il sostituto d’imposta la compensazione sia preclusa in caso di presenza di debiti erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro.
Si ricorda infatti che a decorrere dall’1 gennaio 2011, è stato introdotto il divieto di compensazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 241 del 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.
Come chiarito dalla C.M. 13/E/2011, per la determinazione della soglia di 1.500 euro riferita ai debiti erariali scaduti, per cui scatta il divieto assoluto di compensazione fino all’estinzione dell’intero debito, è necessario fare riferimento agli importi scaduti in essere al momento del versamento (comprensivi non solo delle imposte, ma anche di tutti gli accessori). Quindi, nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento e conseguentemente, in caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24.
Si tratta ora di capire se tale limitazione è applicabile anche ai sostituti d’imposta.
Nella risoluzione 73/E del 04.08.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il divieto riguarda esclusivamente la compensazione “orizzontale” o “esterna” e non quella “verticale “ o “interna” e che sono, in ogni caso, esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta.
In sostanza, se le eccedenze sono utilizzate per compensare i versamenti di altre ritenute trattenute ai sostituiti non si applica tale divieto di compensazione. Se invece le eccedenze sono utilizzare per compensare tributi diversi, ad esempio IVA, allora si applica il divieto di compensazione in caso di presenza di debiti erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro.
Chiarisce l’Agenzia che le compensazioni in questione non possono essere qualificate tra quelle orizzontali o esterne e conseguentemente non può essere applicato il divieto di compensazione in caso di presenza di debiti erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro.
Sostituti d’imposta: autocompensazione libera con debiti erariali scaduti
Risoluzione 73/E del 04.08.2015
Con la risoluzione 73/E del 04.08.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’art. 15 del Decreto Semplificazioni Fiscali, che prevede la possibilità per il sostituto d’imposta di recuperare le ritenute versate in più rispetto al dovuto nonché i rimborsi effettuati nei confronti del sostituito mediante compensazione tramite modello F24.
Nel documento di prassi in questione, chiarisce l’Agenzia che le compensazioni in questione non possono essere qualificate tra quelle orizzontali o esterne e conseguentemente non può essere applicato il divieto di compensazione in caso di presenza di debiti erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro.
Sulla questione era già intervenuta l’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 31/E/2014, chiarendo che:
• le compensazioni in questione non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare dall’art. 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
• per le medesime compensazioni effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo d’imposta, in caso di importi superiori a 15.000 euro annui, non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
L’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa sussiste invece nel caso in cui l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti nell’anno successivo, posto che, come precisato con la Circolare n. 28/E del 2014, il limite dei 15.000 euro, al cui superamento scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti.
Ora viene affrontato un altro tema relativo alla nuova norma, ovvero la possibilità che per il sostituto d’imposta la compensazione sia preclusa in caso di presenza di debiti erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro.
Si ricorda infatti che a decorrere dall’1 gennaio 2011, è stato introdotto il divieto di compensazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 241 del 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.
Come chiarito dalla C.M. 13/E/2011, per la determinazione della soglia di 1.500 euro riferita ai debiti erariali scaduti, per cui scatta il divieto assoluto di compensazione fino all’estinzione dell’intero debito, è necessario fare riferimento agli importi scaduti in essere al momento del versamento (comprensivi non solo delle imposte, ma anche di tutti gli accessori). Quindi, nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento e conseguentemente, in caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24.
Si tratta ora di capire se tale limitazione è applicabile anche ai sostituti d’imposta.
Nella risoluzione 73/E del 04.08.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il divieto riguarda esclusivamente la compensazione “orizzontale” o “esterna” e non quella “verticale “ o “interna” e che sono, in ogni caso, esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta.
In sostanza, se le eccedenze sono utilizzate per compensare i versamenti di altre ritenute trattenute ai sostituiti non si applica tale divieto di compensazione. Se invece le eccedenze sono utilizzare per compensare tributi diversi, ad esempio IVA, allora si applica il divieto di compensazione in caso di presenza di debiti erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro.
Chiarisce l’Agenzia che le compensazioni in questione non possono essere qualificate tra quelle orizzontali o esterne e conseguentemente non può essere applicato il divieto di compensazione in caso di presenza di debiti erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro.
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